Sentenza 29 settembre 2005
Massime • 1
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del P.M. non emesso in udienza, ancorchè perfetto e valido, non decorrono dalla data dallo stesso apposta al momento della compilazione, bensì dal momento in cui viene sottoscritto dal segretario, acquisendo attraverso tale certificazione data certa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tardiva e pertanto inefficace la convalida di un sequestro recante la sola data apposta dal P.M. e mancante della conseguente certificazione da parte del segretario)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2005, n. 40195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40195 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/09/2005
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pier Luigi - Consigliere - N. 01000
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 024099/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di VICENZA;
nei confronti di:
1) RI DI N. IL 08/06/1957;
2) MA BE N. IL 18/12/1961;
3) TI EF N. IL 15/09/1971;
4) ZO PA N. IL 03/10/1950;
avverso ORDINANZA del 19/04/2005 TRIB. LIBERTÀ di VICENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario: annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
con ordinanza del 19 aprile 2005, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha revocato tre provvedimenti di convalida di sequestri probatori di apparecchi e congegni per giochi elettronici nei confronti di LA LO, SA EN, AN BE e OL OL, persone indagate per i reati di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. e R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 9, commessi in Noventa Vicentina fino al 28 febbraio 2005, motivando la revoca con la tardività della convalida.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, sostenendo, come unico motivo del ricorso, l'erroneità della decisione ex art. 325 cod. proc. pen., per aver ritenuto che, secondo la legge processuale data della convalida rilevante ai fini del rispetto dei relativi termini è quella attestata dall'ausiliario della segreteria del P.M. (nella specie mancante), non quella apposta direttamente dal P.M. in sede di formazione del provvedimento di convalida.
Il ricorso è infondato.
A norma dell'art. 355 cod. proc. pen., nel caso in cui al sequestro abbia provveduto la polizia giudiziaria, il relativo verbale deve essere trasmesso, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore al Pubblico Ministero, il quale convalida il sequestro nelle quarantotto ore successive con decreto motivato.
In applicazione del principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, per cui la data certa di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero non emesso in udienza è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario (Cass. Pen. 5 dicembre 2002 n. 40959 e, da ultimo, sent. 3 gennaio 2005 n. 42), gli effetti giuridici di un provvedimento, ancorché perfetto e valido, del pubblico ministero decorrono non dalla data che questi vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal momento in cui lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione da parte del segretario, acquisisce data certa.
Nel caso in esame, gli atti di convalida dei sequestri a carico degli indagati recano la data apposta dal P.M. in sede di formazione degli stessi, mentre difetta del tutto la certificazione del relativo deposito da parte del segretario dell'ufficio del Pubblico Ministero. Non risultando comunque altrimenti la data di tali atti (in ordine alla possibilità della quale cfr. la sent. n. 42/2005, cit.) e in assenza di un potere certificatorio in capo al P.M., le convalide devono ritenersi emesse tardivamente, oltre il termine perentorio di legge e quindi correttamente sono state revocate dal giudice di riesame in quanto inefficaci (sent. 30 ottobre 2003 n. 41329). Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2005