Sentenza 5 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SURREMALI0 0102 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 1061/98 Consigliere Cron. 105 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Ud. 10/10/00 - Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole 24h sul ricorso proposto da: per diritti L. BOOP 5.GEN. 2001 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in il . .. IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Rilasciata copia legale rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS INPS al Sig. CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, per diritti L. 31 GEN 2001 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CRETARO IRMA;
CANCELLEY A 2000 - intimata 4104 avverso la sentenza n. 62/97 del Tribunale di TERNI, -1- depositata il 22/02/97 R.G.N. 837/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo ricorso e il rigetto del secondo motivo. -2- R.G. 1061/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla parte appellata e non essendosi questa costituita- l'appello dell'INPS avverso la sentenza del pretore della stessa città che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto a corrispondere CR IR la pensione di reversibilità a nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due que motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione La sentenza del Tribunale di Terni è dall'INPS censurata per due ordini di ragioni: 1) per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc.civ., sostenendosi, con il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta dall'appello che sia stato tempestivamente decadenza depositato;
3 II) per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 1965/n.903, come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, nonché di una serie di altre norme, fra cui l'art. 1, commi da 181 a 184 della legge 1996/n.662 e gli artt. 324, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., sostenendosi che il Tribunale, pur in mancanza della notifica dell'appello alla controparte, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n.662 del 1996. Il Collegio -premesso che il ricorso è stato ritualmente notificato alla controparte nella residenza indicatane nell'intestazione della sentenza impugnata- ritiene fondato il Free primo motivo. Invero, stante la tempestività del gravame (depositato il 9 recappis 1996) rispetto alla data di notifica ( 9 aprile 1996) della sentenza appellata, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella 4 cancelleria del giudice 'ad quem', che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio O inesistenza -giuridica o di fatto- della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di discussione, un di un'altra udienza termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso-decreto". тич Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, atteso che il contenuto decisorio e definitivo della pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 impone la previa costituzione del contraddittorio, attraverso la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, fra 1'INPS e la controparte, sicché il provvedimento di estinzione non può essere legittimamente pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello (dell'Istituto, come nella specie, 0 del privato) ma prima della sua notifica alla controparte (v., in tal senso, Cass. 28 marzo 2000 n.3748). 5 Deve quindi cassarsi l'impugnata pronuncia e disporsi il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di IA (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo coma, cod. proc. civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia -anche per le spese alla Corte d'appello di IA. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Flowreeds Upperclesalle Junin. ParagnomЛишни Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 5 GEN. 2001 I 0 A 3 D 1 S 3 , oggi, S . 6 IL COLLABORATORE O T A L . T R DI CANCELLERIA L CAS , A N ' O A L S B 3 E L I 7 T P E D - R S D O 8 I C A - I N T 1 S S G 1 N O O E P E S A I M G D I A G E A E , O L D O T R T E I T T A S R L I I N L G E D S E E E R O D 6