Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2003, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE PREMA DICASSAZIONE 0 08 91 /03 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 3569/00 Cron. 1304 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Rep. 289 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 08/10/02 - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO RE 1500 ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SE N TENZA sul ricorso proposto da: SCAPELLATO PRIMO, elettivamente domiciliato in ROMA A106756 VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato A105767 鮮LUCIO DE ANGELIS, difeso dall'avvocato DONATO ALO6768 AMENDUNI, giusta delega in atti;
A106769 ricorrente
contro
SPA, in persona del suo LA FONDIARIA ASSICURAZIONI CANTARALE IVANO,Dirigente proc. spec. DR. elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 1287 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2631/99 del Tribunale di BARI, depositata il 14/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato LUCIO DE ANGELIS, con delega dell'Avvocato AMENDUNI DONATO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo del ricorso, il rigetto degli altri. -2- R.G.N.3569/00 Oggetto: Compenso arbitri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26-30 settembre 1997 il giudice di pace di Bari rigettava l'opposizione de La ND Assicurazioni al decreto ingiuntivo emesso, su ricorso di PE MO, in data 7- 1-1997, per il pagamento da parte dell'ingiunta della somma di lire 1.722.975, oltre gli interessi come per legge spese della procedurae le monitoria, a titolo di compensi pretesi dallo PE quale terzo arbitro nella procedura di arbitrato contrattuale, promossa da TI RL nei confronti della propria compagnia di assicurazione La ND s.p.a. Proposto appello da quest'ultima, il tribunale di Bari, con sentenza depositata il 14 ottobre 1999, lo ha accolto e, in riforma della impugnata decisione, ha accolto l'opposizione de La ND Assicurazioni s.p.a. ed ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando lo PE a restituire all'appellante la somma di lire 6.725.000, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti ricevuti al saldo, nonché al rimborso delle spese del doppio grado del giudizio. 2 Per pervenire a tale decisione il tribunale ha rigettato, innanzitutto, l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dallo PE, ritenendo che con la impugnata sentenza il giudice di pace non ha deciso la controversia portata al suo esame secondo equità ex art.113 co.2 c.p.c., e che, pertanto, correttamente e è stata impugnataritualmente la sentenza stessa con il mezzo dell'appello ai sensi dell'art.339 c.p.c., in quanto il valore della causa, avuto riguardo all'IVA ed al c.a .p., liquidati in lire 368.372, eccede le lire 2.000.000. Quanto al merito, lo stesso giudice ha deciso che allo PE non spetta il compenso, per mancanza del titolo in base al quale egli avrebbe potuto pretenderne il pagamento, posto che la perizia contrattuale al cui espletamento egli ha partecipato in qualità di terzo arbitro è nulla per violazione dell'art.26 delle condizioni di polizza, non avendo l'assicurato TI RL provveduto a nominare formalmente il proprio perito né, a invitare la compagnia disoprattutto, assicurazione La ND a nominare, a sua volta, il suo. Con la conseguenza che, non riscontrandosi alcuna inerzia di quest'ultima, la quale costituiva il presupposto imprescindibile per l'attivazione del previsto meccanismo sostitutivo della mancata 3 nomina, cioè per la nomina da parte del presidente del tribunale del perito per la parte che non lo aveva volontariamente nominato, e quindi per la nomina poi del terzo perito, è invalida e comunque inefficace, se non addirittura illegittima, la nomina del perito della fondiaria nella persona del p.i. Tommaso Pellegrini, effettuata, su istanza del TI, presidente del tribunale condal provvedimento "si dice nei verbali del collegio peritale" (così in sentenza) del 18-9-1996. In definitiva, non essendo state rispettate, secondo il tribunale, le condizioni essenziali e necessarie previste dalla polizza per la nomina del perito della compagnia La ND er consequentemente, del terzo perito, e costituendo il titolo del diritto del terzo perito e deny le norme contrattuali contenute nel citato art.26 dell'obbligazione della ND alla corresponsione della metà del compenso, non è sorto alcun diritto dello PE а percepire il compenso dalla stessa per l'attività svolta. Ricorre per la cassazione della sentenza MO PE, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso La ND s.p.a., in persona del suo Assicurazioni procuratore speciale. 4 Motivi della decisione Denuncia il ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., travisamento dei fatti ed atti di causa, per avere ritenuto erroneamente il tribunale che il valore della causa eccedesse lire duemilioni e che conseguentemente la sentenza del giudice di pace fosse appellabile, mentre l'importo di cui al decreto ingiuntivo, in cumulo con interessi, ed esclusi IVA e CAP, richiesti nel ricorso ("oltre incombenti fiscali ecc....."), ma non inclusi nell'ingiunzione di pagamento, non superava la dery predetta somma, per cui la sentenza era inappellabile ai sensi dell'art.339 co.3 c.p.c. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1703, 1720, 1362, 1371 c.c., 102, 107, 115 e 116 - motivazione assente, insufficiente e c.p.c. contraddittoria su punti decisivi della controversia. Con il motivo in esame il ricorrente si duole, innanzitutto, che il tribunale, in violazione, tra l'altro, anche delle norme sopra indicate, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti promotori, protagonisti o beneficiari della perizia contrattuale ai sensi degli artt.102 e 107 c.p.c.; integrazione tanto più necessaria in quanto quel giudice ha fondato la sua decisione sul presupposto 5 presunta nullità della perizia richiestadella dall'assicurato TI RL, conseguente all'asserita inerzia colpevole de La ND а nominare il proprio perito, per cui, essendo stato dedotto in causa un rapporto intersoggettivo, del quale era parte necessaria il predetto TI, il giudizio doveva svolgersi necessariamente anche nei confronti di quest'ultimo, per evitare che la emananda sentenza fosse inutiliter data. Secondo il ricorrente, il tribunale ha, comunque, errato nel ritenere nulla la perizia in dipendenza del vizio denunciato da La ND con riferimento alla procedura per la nomina dei periti, attesa la correttezza con la quale è stata, comunque, svolta la perizia stessa e la buona fede dei periti circa la regolarità della loro nomina e della composizione del collegio peritale. 3) Violazione dell'art.2033 C.C. falsa applicazione, per avere, il tribunale, condannato PE a restituire la somma di lire lo 6.725.000 "oltre gli interessi legali dalla data dei singoloi pagamenti ricevuti in saldo", laddove avrebbe dovuto far decorrere gli interessi solo dalla data della domanda giudiziale di restituzione, ai sensi dell'art.2033 c.c., attesa la buona fede di esso PE nel ricevere i 6 pagamenti o, comunque, la mancanza di qualsiasi prova della sua mala fede. 4) Violazione degli artt. 90, 92, 99 e 112 c.p.C., per la mancata compensazione delle spese, nonché per il rimborso forfettario delle spese generali, disposto d'ufficio. E' infondato il primo motivo. Risulta per tabulas che l'odierno ricorrente MO PE, ha chiesto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la condanna de La ND Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di lire 1.722.975 "oltre incombenti fiscali e interessi come per legge", e che il giudice di pace Alley di Bari, accogliendo il ricorso, ha emesso ingiunzione di pagamento per la predetta somma, "oltre gli interessi come per legge" e le spese della procedura. Ora, poiché il valore della causa si determina, ai fini della competenza per valore, dalla domanda, e, a tale effetto, secondo il disposto dell'art.10 comma 2 c.p.c. "gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione (della domanda) si sommano col capitale", ne deriva che nel caso in esame, tenuto conto dell'IVA, incontestabilmente dovuta al ricorrente ( e da lui richiesta), e degli interessi scaduti, il valore della causa, 7 determinato in base al predetto criterio, eccedeva lire duemilioni;
e, pertanto, la sentenza emessa dal giudice di pace in esito al giudizio di decreto ingiuntivo richiesto edopposizione al ottenuto dallo PE è stata impugnata, come doveva essere impugnata ai sensi degli artt.113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c., e come è stato, quindi, correttamente ritenuto dal tribunale, con il mezzo dell'appello. Parimenti infondato è il secondo motivo, non ravvisandosi, con riguardo al rapporto dedotto in giudizio ed alla domanda proposta dallo PE nei confronti de La ND, per il pagamento del riteneva di avere dirittocompenso cui per пик l'espletamento, unitamente agli altri due "periti", "perizia contrattuale" nella vertenza della tra TI RL e la sua compagnia di assicurazione, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (102 c.p.c.); e non riscontrandosi, inoltre, nella fattispecie, alcuna violazione delle norme sostanziali menzionate nella rubrica del motivo né i denunciati vizi di motivazione. Il tribunale è pervenuto, invero, alla conclusione che lo PE non potesse pretendere da La ND il compenso per l'attività sopra menzionata, per il motivo che nella nomina dei periti da parte dei contendenti, il TI e la sua 8 compagnia di assicurazione, non era stata seguita, come accertato dallo stesso tribunale, la procedura - prevista dalle condizioni generali di polizza (in particolare, dall'art.26, del quale è stato riportato in sentenza il testuale contenuto), per cui La ND non era stata posta in grado, in definitiva, di nominare il suo perito, che era stato designato, pertanto, irritualmente dal presidente del tribunale su richiesta del TI;
con la ulteriore conseguenza che la stessa non aveva potuto concorrere, sempre secondo le regole stabilite dalle predette condizioni generali di Mry polizza, neppure alla nomina del terzo perito, cioè dello PE, nominato tale, altrettanto irritualmente, dagli altri due periti. Dai fatti accertati il tribunale ha tratto, dunque, il convincimento, di cui ha dato congrua e adeguata motivazione, che l'espletamento della "perizia” è stato viziato dall'inosservanza delle norme sulla nomina dei periti ( sia di quello de La ND sia, e di conseguenza, dello PE), previste dalle menzionate condizioni di polizza, che ha determinato 1'irritualità della costituzione del collegio peritale;
e ha correttamente statuito che, mancando un valido titolo a fondamento della pretesa di pagamento fatta valere dallo PE ND, а causa dellanei confronti de La 9 irrituale nomina di lui quale terzo perito, non vi è alcun suo diritto a percepire il compenso da quest'ultima per l'espletata perizia. E' fondato, invece, il terzo motivo. Il tribunale ha condannato lo PE a restituire a La ND tutte le somme ricevute, oltre agli interessi legali dalla data degli pagamenti al saldo, maeffettuati nessuna motivazione ha fornito circa la malafede dell' accipiens, la cui presenza, se accertata, avrebbe giustificato, nella fattispecie, la statuizione in ordine al dies а quo della decorrenza degli interessi secondo il disposto dell'art.2033 c.c. ( sent. n.5419/94; n.428/91). Il motivo va, pertanto, accolto e, conseguentemente, sentenza Va cassata in la relazione al motivo medesimo. Ricorrendo, peraltro, una delle ipotesi di cui all'art. 384 comma 1, seconda parte, c.p.c., la Corte, può decidere la causa nel merito, condannando lo PE al pagamento а La ND degli interessi, al tasso legale, sulla somma da restituire, con decorrenza dalla data della domanda al saldo. Quanto, infine, al quarto motivo, la censura mossa alla sentenza impugnata è priva di pregio, non riscontrandosi la denunciata violazione о falsa 10 applicazione delle norme ivi indicate (artt.90, 92, 99, 112 c.p.c.), atteso che, da un lato, la mancata compensazione delle spese da parte del giudice di appello, nella ritenuta soccombenza dell'appellante, non è evidentemente criticabile in questa sede, e, dall'altro, il rimborso forfetario delle spese generali ex art.15 della tariffa professionale di cui al D.M.5 ottobre 1994 n.585 disposto dal giudice, pur in mancanza di domanda del professionista, non contrario alla legge,è come ha avuto modo di ribadire questa Suprema Corte con la recente sentenza n. 7527 del 23 maggio 2002 sent.6637/00 e 14596/00), dovendosi(ved. anche ritenere la richiesta di rimborso implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari e e dei diritti. Sussistono, comunque, giusti motivi per dichiarare qui compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo, accoglie il terzo e, decidendo la causa nel merito ex art.384 c.p.c., cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e condanna lo PE al pagamento a La ND s.p .a. degli interessi al tasso Assicurazione legale sulla somma da restituire alla stessa, con 11 compensa tra decorrenza dalla data della domanda;
le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Franco Pontorieri) (Dr.Olindo Schettino) CANCELLIERE C1 D atella D'Anna WILLEMA 22 GEN 2003 CANCELLIERE CI Romic CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso Agenzia Sl attesta la registrazione 5/9/2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 29895 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/6/2002) DI CANCELLERIA perto Riccice 12