Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 35607
CASS
Sentenza 9 ottobre 2002

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Al fine di ritenere configurabile la circostanza attenuante della provocazione nell'ipotesi di reazione del soggetto provocato diretta contro persona diversa dal provocatore, occorre che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti e, quindi, è necessaria, se non una sua compartecipazione nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili - come quelli di parentela o di solidarietà - tra il provocatore e la vittima stessa, così che sussista un nesso causale tra il fatto del provocatore, i rapporti tra costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo.

In tema di favoreggiamento personale, non è applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. quando l'attività favoreggiatrice (nella specie consistita nella falsa dichiarazione, resa ai carabinieri, di non avere assistito a una sparatoria) sia stata determinata dal semplice timore di coinvolgimento nella vicenda criminosa.

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    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013

  • 2Il reato di favoreggiamento ed i delitti in materia di sostanze stupefacentiAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 35607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35607
Data del deposito : 9 ottobre 2002

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