Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 2
Al fine di ritenere configurabile la circostanza attenuante della provocazione nell'ipotesi di reazione del soggetto provocato diretta contro persona diversa dal provocatore, occorre che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti e, quindi, è necessaria, se non una sua compartecipazione nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili - come quelli di parentela o di solidarietà - tra il provocatore e la vittima stessa, così che sussista un nesso causale tra il fatto del provocatore, i rapporti tra costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo.
In tema di favoreggiamento personale, non è applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. quando l'attività favoreggiatrice (nella specie consistita nella falsa dichiarazione, resa ai carabinieri, di non avere assistito a una sparatoria) sia stata determinata dal semplice timore di coinvolgimento nella vicenda criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 35607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35607 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 757
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 012440/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) MO ED N. IL 11/02/1975 a Shkoder (Albania)
2) JA MB IL N. IL 08/07/1971 a Tirana (Albania) 3) JA MB IS N. IL 29/01/1980 a Tirana (Albania) avverso SENTENZA del 24/10/2001 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Palombarini che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi per DE K.I. e DE K.D., rigetto del ricorso per Cass.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza del 24-10-2001 la Corte di Appello di Milano confermava le condanne inflitte dal G.U.P. del Tribunale di CO il 9 4-2001 a CO Edmond, per i reati di tentato omicidio e di detenzioni e porto d'armi, e a DE KA LI e DE KA DE per il reato di favoreggiamento personale.
La corte accertava, in base alle dichiarazioni del CO e della parte lesa LE MA, che il primo aveva sparato all'altro un colpo di pistola, provocandogli una ferita penetrante la cavità addominale. Secondo il LE egli era entrato in un bar per spiegare che non era l'autore di un furto di cui lo accusavano alcuni albanesi;
il CO aveva subito gridato "io ti ammazzo", poi si era allontanato, tornando poco dopo con una pistola, che aveva puntato contro il LE impugnandola con entrambe le mani e ripetendo "io ti ammazzo"; il LE aveva cercato di abbassare la pistola, ma il CO aveva fatto fuoco. Secondo il CO egli aveva avuto una lite con tale ED, che lo aveva colpito con un coltello;
egli si era allontanato per procurarsi una pistola e poi era tornato per cercare ED;
LE gli si era avvicinato e gli aveva storto le dita ed era partito accidentalmente un colpo.
La corte accertava anche che i due DE avevano negato, davanti ai carabinieri di Erba, di avere assistito alla sparatoria, ammettendo invece, nel successivo interrogatorio del 27-1-2000 davanti al P.M., di essere stati presenti e riconoscendo nella fotografia del CO la persona che aveva sparato al LE. In base ai predetti fatti la corte territoriale riteneva configurabile a carico del CO il tentato omicidio, per l'idoneità degli atti - consistiti nello sparare con una pistola automatica, ad altezza di organi vitali e provocando una ferita penetrante la cavità addominale - e per la sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenendo che il CO avesse avuto, sia pure a titolo di dolo eventuale, l'intento di provocare la morte della persona offesa. Sosteneva, inoltre, che pur essendo emerso dalla deposizione della teste RI TA che il CO era stato minacciato con un coltello da un albanese, dall'imputato indicato in tale ED, non era configurabile l'attenuante della provocazione perché mancava il fatto ingiusto della vittima.
Quanto al reato di favoreggiamento ascritto ai due DE, la corte rilevava che non era possibile la derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 371 bis c.p., poiché le false dichiarazioni erano state rese ai carabinieri e non al P.M., sosteneva, inoltre, che era ravvisabile l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, avendo avuto i predetti imputati la volontà di nascondere la verità dei fatti e il vero autore del reato, pur non avendo avuto lo scopo di favorire direttamente il RN bensì di evitare il proprio coinvolgimento nella vicenda;
affermava, infine, che non era applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., non essendo ravvisabile il pericolo attuale e concreto che avrebbe spinto gli imputati al favoreggiamento ne' il danno che essi avrebbero evitato con le false dichiarazioni.
2. Avverso la predetta sentenza ricorrono tutti gli imputati. Il CO deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo l'incompatibilità tra il dolo eventuale e il tentativo di reato, con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale per il travisamento delle risultanze processuali, lamentando l'incertezza sul luogo del ferimento, sulle persone presenti e sulla dinamica dello sparo, del quale ribadisce l'accidentalità; con il terzo motivo deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sul rilievo che non è necessario che il fatto ingiusto sia compiuto dalla vittima del reato.
I due DE deducono la violazione di legge e il vizio motivazionale, sostenendo che era configurabile l'ipotesi criminosa di cui all'art. 371 bis c.p. e che difettava l'elemento soggettivo del favoreggiamento;
sostengono, inoltre, che comunque doveva essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., anche sotto forma discriminante putativa, essendo stato riconosciuto dalla sentenza impugnata che lo scopo dei due imputati era quello di evitare il loro coinvolgimento nella vicenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati e ai limiti dell'ammissibilità.
Invero a fronte del provvedimento impugnato, che ha congruamente spiegato - con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi di illogicità manifesta - le ragioni della decisione, i ricorrenti si limitano a riproporre, con poche modificazioni, le censure già dedotte in appello ed esaurientemente confutate dalla corte territoriale.
Quanto alla prima censura del CO, si osserva che la corte di appello non ha escluso il dolo diretto per affermare la sussistenza soltanto del dolo eventuale, ma ha affermato - dopo avere correttamente valutato il mezzo usato, il punto in cui la parte lesa è stata attinta dal colpo di arma da fuoco, all'altezza di organi vitali, e l'allontanamento per procurarsi una pistola - che l'imputato ha avuto, "anche" sotto il profilo del dolo eventuale, l'intenzione di uccidere;
è chiaro, pertanto, che laddove ha successivamente affermato che "deve ritenersi che il CO abbia avuto, sia pure a titolo di dolo eventuale, l'intento di provocare la morte della vittima", abbia inteso, ancora una volta, non escludere il dolo diretto ma affermare comunque la configurabilità di quello eventuale.
Peraltro si deve ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte il dolo è diretto non soltanto quando l'agente ha l'intenzione di produrre l'evento, ma anche quando accetta il rischio di un evento che si prospetta come certo o altamente probabile, ipotesi che ben si attaglia alla fattispecie concreta, in base agli elementi considerati dalla corte territoriale, come il mezzo usato, la regione corporea attinta dal colpo, l'allontanamento dell'imputato per procurarsi una pistola e il suo ritorno sul posto per usarla. Il secondo motivo del ricorso del CO è inammissibile, esulando dai poteri di questa Corte una rivalutazione delle risultanze probatorie - peraltro non emergenti dal testo della motivazione del provvedimento impugnato ma direttamente dagli atti processuali e quindi non esaminabili, in questa sede - basata su un'interpretazione meramente alternativa rispetto a quella adottata dai giudici di merito, non esclusiva e pertanto non tale da evidenziare la manifesta illogicità di quest'ultima e quindi la sua illegittimità.
Il terzo motivo dedotto dal CO è infondato. Invero non si può escludere in via generale e in modo assoluto che la reazione del soggetto provocato possa colpire persona diversa dal provocatore, ma per la configurabilità della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 2 è necessario, in tale caso, che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti;
quindi è necessaria, se non una compartecipazione della vittima nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili - come quelli di parentela o solidarietà - tra il provocatore e la vittima, così che sia configurabile un nesso causale tra il fatto del provocatore, i rapporti tra costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo (Cass., n. 1737 del 7-10-1986, Porreca, rv. 175123). Di un tale nesso, non risultante dalla motivazione del provvedimento impugnato, non vi è traccia neppure nelle deduzioni del ricorrente.
Quanto al ricorso dei due DE, è infondata la doglianza circa la mancata qualificazione del fatto come reato ai sensi dell'art. 371 bis c.p. Invero la condotta criminosa ascritta ai predetti imputati attiene alle dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria, alle quali non si applica la norma citata;
ne' può trovare applicazione il principio di specialità, con conseguente applicazione dell'art. 371 bis invece dell'art. 378 c.p., come vorrebbero i ricorrenti, poiché nessuna falsa informazione è stata fornita al P.M., davanti al quale gli imputati hanno confessato di avere assistito alla sparatoria, rendendo così evidente la loro responsabilità per il precedente favoreggiamento commesso davanti alla polizia giudiziaria.
Corretto e congruamente motivato è il giudizio della corte territoriale circa l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. Invero, posto che tale elemento è costituito dal dolo generico, nulla rileva quale fosse lo scopo perseguito dagli agenti nel commettere il delitto, cioè se essi avessero come fine specifico quello di non essere coinvolti nella vicenda, piuttosto che quello di favorire il CO. Ciò che importa è che siano stati consapevoli dell'aiuto che fornivano al predetto, circostanza che del tutto logicamente la corte territoriale ha ritenuto sussistente, essendo emerso che i due imputati avevano assistito alla sparatoria e conoscevano l'autore del reato.
Anche la censura circa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 comma 1 c.p. appare infondata. Invero l'avere la sentenza impugnata riconosciuto che gli imputati hanno agito per evitare il loro coinvolgimento nella vicenda non significa avere riconosciuto che essi hanno agito per la necessità di salvarsi da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, come richiesto dal primo comma della norma citata;
per contro la finalità di non essere coinvolti nella vicenda appare soltanto come l'intenzione di evitare di essere sentiti su quanto a loro conoscenza e utile per le indagini, non certo come l'intenzione di evitare un'incriminazione per la partecipazione al fatto, eventualità così priva di fondamento da non potere ragionevolmente fondare neppure la putatività della scriminante. Neppure lontanamente ipotizzabile è poi la causa di non punibilità di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p., non essendo ravvisabile, e neppure dedotto, alcun motivo per cui gli imputati non avrebbero dovuto essere richiesti di fornire informazioni ai fini delle indagini circa il fatto-reato al quale avevano assistito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002