Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene per soddisfare esigenze di salute gravi e temporanee, o per fronteggiare gravi e contingenti ragioni familiari, ma non anche per soddisfare generiche esigenze correlate al desiderio di mantenere rapporti visivi e personali con i propri parenti. (Applicando tale principio al caso di specie, è stata negata l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo del soggiorno obbligato per recarsi ad effettuare un colloquio con il padre detenuto).
Commentari • 2
- 1. Autorizzazione ad allontanamento da soggiorno obbligato: presupposti tassativiAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2014
- 2. Sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, diritto di difesa, allontanamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 27576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27576 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1869
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 7627/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LA IA UC, nato il giorno 11.10.1064 a Legnano;
avverso il provvedimento in data 25.1.2010 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano, giudice del procedimento di prevenzione, respingeva la richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal luogo del soggiorno obbligato, avanzata da IA UC LA per recarsi a colloquio con il padre detenuto presso la Casa di reclusione di Milano Opera. A ragione osservava che il padre dell'istante era inserito nello stesso ambito criminale nel quale aveva commesso reati il ricorrente;
la frequenza dei colloqui richiesti costituiva d'altronde ostacolo al regolare svolgimento d'attività lavorativa.
2. Ricorre il NI a mezzo del difensore, avvocato Emanuele De Paola, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge.
Premette che la richiesta non era rivolta ad ottenere una serie indeterminata di permessi, ma ad effettuare un colloquio con il padre detenuto, la indicazione di svariate giornate servendo unicamente ad evitare che, come già successo in passato, la pronunzia della Corte d'appello non intervenisse per tempo rispetto alla data indicata. Osserva quindi che il diniego della Corte d'appello era nella sostanza illegittimamente basato sul divieto di frequentazione di pregiudicati dettato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, che nulla aveva però a che vedere con la possibilità del sottoposto ad incontrarsi con il padre, con le modalità e la frequenza ritenute più acconce dalla Corte d'appello. Nè poteva ritenersi ammissibile che la misura di prevenzione si risolvesse in un impedimento permanente, del sottoposto a misure di prevenzione, ad avere contatti con i propri familiari, quando persino la detenzione impone, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 15, che detti contatti siano agevolati.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. Va premesso che, ancorché non espressamente qualificata dal ricorrente, la richiesta di cui si discute, rigettata dal giudice della prevenzione, non può che essere ricondotta all'ipotesi di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 bis, giacché si riferisce ad un "permesso" occasionale e non già alla modificazione del luogo del soggiorno obbligato in vista di esigenze del sottoposto degne di tutela. Motivo della richiesta era, nella prospettazione del ricorrente, la "esigenza" di effettuare colloqui visivi con il padre detenuto: o meglio, il legittimo desiderio di visitare il padre, dal momento che non risultano evidenziate ragioni ne' di vera e propria necessità ne' tanto meno d'impellenza.
2. L'ambito dell'istituto evocato è tuttavia circoscritto dal legislatore alle ipotesi in cui ricorrano "gravi e comprovate ragioni di salute" e l'esigenza di del sottoposto di sottoporsi ad accertamenti sanitari o a cure "indispensabili".
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ritenuto di dovere pervenire, per garantire che non venissero lesi senza ragione diritti fondamentali di pari livello, ad una interpretazione il più possibile lata del rigoroso limite posto dal legislatore alla natura "sanitaria" delle ragioni che legittimano il permesso. Assimilando in qualche modo le esigenze di integrità dell'individuo in relazione ad aspetti irrinunciabili della sua vita alla salute psicofisica, è giunta così ad affermare che l'autorizzazione alla persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato comune ad allontanarsi per soddisfare esigenze di salute gravi e temporanee, può essere anche concessa in presenza di gravi e contingenti ragioni familiari, che rendano però assolutamente "necessario" e indifferibile il contatto personale con il congiunto;
non anche, dunque, per soddisfare soltanto esigenze generiche correlate al mero desiderio di mantenere rapporti visivi e personali con i propri parenti (tra molte e con riferimento ad ipotesi analoga a quella in esame, nella quale mancava per l'appunto l'allegazione di gravi e contingenti ragioni che rendessero assolutamente necessario il colloquio con il parente detenuto, cfr. Sez. 1, n. 44152 del 05/11/2003, Zeno;
ib n. 46935 del 21/11/2003, Zeno).
3. Il problema, d'altronde, è stato affrontato anche dalla Corte costituzionale con risultati non dissimili. Questa, proprio con riguardo alla estensibilità dell'istituto a ragioni familiari, aveva difatti già osservato (C. cost. 722 del 1988) che la limitazione al solo caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi di salute dell'autorizzazione a recarsi fuori del comune del soggiorno obbligato, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1 bis, costituisce una chiara scelta legislativa, esercitata nell'ambito di opzioni riservate alla sua discrezionalità e non ingiustificata, giacché, escludendo ogni altra ipotesi, il legislatore aveva evidentemente ritenuto che "esclusivamente motivi attinenti alla salute del soggiornante obbligato (e non altri motivi) tenuto conto della pericolosità del medesimo, debbano prevalere sulle esigenze tutelate attraverso la previsione del soggiorno obbligato". Seppure con riguardo ad altre esigenze, anch'esse tuttavia di rango primario, il Giudice delle leggi è quindi tornato a ripetere (C cost. n. 309 del 2003) che essendo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa e dunque alla realizzazione di un compito primario per la pubblica autorità (sent. n. 27 del 1959) non è affatto irragionevole che essa comporti limitazioni alla libertà personale alla libertà di circolazione e soggiorno, ripercuotendosi così indirettamente ma inevitabilmente su altri diritti del soggetto considerato socialmente pericoloso, del cui esercizio quelle libertà costituiscono U presupposto.
4. Ora (come ricorda detta pronunzia) è vero che occorre che l'esercizio dei diritti costituzionali non sia sacrificato da misure restrittive pur necessarie in uno Stato democratico oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime, ma nell'ipotesi in esame a un adeguato bilanciamento il legislatore ha ritenuto di addivenire, in vista di esigenze eccezionali, soltanto attraverso il sistema specificamente previsto mediante l'art. 1 bis, per permettere al sottoposto di usufruire di cure mediche o rimedi necessari in casi eccezionali. E tale particolare sistema di contemperamento non è in alcun modo estensibile a casi in cui l'esigenza fatta valere, non essendo contingente ne' eccezionale, si presterebbe ad un uso continuativo e indiscriminato della facoltà di deroga agli obblighi del sottoposto al soggiorno coatto.
Nè può ipotizzarsi un irragionevole vulnus, perché in situazioni siffatte soccorre sempre, come suggerisce la stessa ordinanza n. 309 del 2003, la possibilità per l'interessato di avanzate richiesta ai sensi della citata L. n. 1423 del 1956, art. 7, affinché l'obbligo di soggiorno sia fissato in un comune dove le sue esigenze fondamentali di vita siano assicurate al meglio, sempre che ciò sia compatibile con le esigenze di sicurezza e che gli interessi fatti valere risultino effettivamente meritevoli di tutela.
5. Conclusivamente il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010