Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la condizione soggettiva che impedisce la sostituzione, opera anche in presenza di condanna per reati poi depenalizzati. (Nell'occasione, la Corte ha inoltre affermato che i reati successivamente depenalizzati possono rilevare anche per il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2003, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/10/2003
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1228
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 38772/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL OR, n. a Messina il 29.9.1939;
avverso la sentenza in data 15 ottobre 2001 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 27 gennaio 1999 del Pretore di Messina, appellata da AL OR, condannato alla pena di mesi tre di reclusione e lire 400 mila di multa in quanto responsabile del reato continuato di cui all'art. 388 commi terzo e quarto c.p. (capo A: perché, quale custode giudiziario, sottraeva una parte dei beni pignorati con verbale del 22 giugno 1995; in Messina, in epoca antecedente e prossima al 21 giugno 1996) e all'art. 388 comma quinto c.p. (capo B: perché, nella suddetta qualità, ometteva un atto di ufficio non facendosi trovare nel giorno fissato per la vendita dei beni;
in Messina, il 19 luglio 1996, e non 19 luglio 1994 come indicato per errore materiale nella sentenza: v. denuncia-querela in atti).
Ricorre per Cassazione l'imputato, che deduce:
1) Violazione dell'art. 388 c.p., posto che non vi è nessuna prova della conoscenza da parte sua della data fissata per la vendita, desunta da un telegramma che non è stato mai riconosciuto dall'imputato come da lui proveniente.
2) Violazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
3) Illegittima mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, basata sui precedenti penali, riferibili in realtà ad illeciti depenalizzati.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
L'imputato non sottopone ad alcuna censura l'addebito relativo alla sottrazione del compendio pignorato (capo A), ma nega di essersi sottratto ai doveri inerenti al suo ufficio di custode (capo B), assumendo di non avere avuto notizia del giorno fissato per l'accesso dell'ufficiale giudiziario. Ma poiché un telegramma a suo nome datato 19 luglio 1996 preannunciava la sua indisponibilità a presenziare alle operazioni relative alla seconda vendita, legittimamente è stato ritenuto che, in mancanza di altri elementi, doveva ritenersi che fosse stato il custode a inviarlo. La censura sul punto appare comunque generica posto che l'imputato non nega espressamente di avere inviato il telegramma, ma si limita a dedurre che difetta il riconoscimento di esso da parte sua. Ne deriva che, non avendo il custode fornito alcuna giustificazione circa la sua mancata presenza, correttamente egli è stato ritenuto responsabile anche della condotta omissiva di cui al capo B.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena, legittimamente esso è stato motivato con riferimento alla esistenza di numerosi precedenti penali, non rilevando che essi riguardassero illeciti successivamente depenalizzati (cfr. Cass., sez. 6^, u.p. 5 luglio 2001, Magrini).
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004