Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A IN NOME DE0335 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA ASSAZIONE LA CORTE SUPRE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21396/98 Presidente Dott. Massimo GENGHINI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 6974 Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco a. MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 19/12/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PI LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI Richiesta copia studio INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente dal Sig. H SOLE 24 ORE per diritti L. 3006 5543 avv. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, * & MOR 2001 via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano difendono, giusta delega in atti;
controricorrente · avverso la sentenza 1414 del Tribunale di Velletri depositata il 4 dicembre 1997 (R.G. n. 1734/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28 luglio 1997 LO CU proponeva appello avverso la sentenza in data 21 giugno/9 agosto 1996, con la quale il Pretore di Velletri aveva rigettato la domanda avanzata da esso ricorrente, diretta ad ottenere la costituzione di una rendita Inail, per l'inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro subito il 12 dicembre 1991 e nel quale aveva riportato lesioni personali. L'appellante si doleva che il Pretore, recependo in modo acritico le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, avesse escluso l'esistenza di postumi in misura indennizzabile, i quali, invece, ove fossero stati eseguiti accertamenti più approfonditi, sarebbero emersi 2 nella loro effettiva consistenza superiore alla percentuale invalidante innanzi indicata. Il Tribunale di Velletri, con sentenza depositata il 4 dicembre 1997, rigettava l'impugnazione, rilevando che le critiche mosse dal consulente di parte dell'appellante e da quest'ultimo nel ricorso in appello, erano all'opposto, congrua, in generiche e ritenendo, considerazione della parziale limitazione funzionale di due dita del piede sinistro, residuata alla frattura del primo e secondo metatarso, la valutazione dell'inabilità fatta dall'ausiliare nominato nel giudizio di primo grado. LO CU ricorre per la cassazione di questa sentenza, sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso l'Inail. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 441, 442 e 445 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere disatteso le considerazioni 3 medico-legali riportate nel ricorso in appello, senza disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ma soltanto in base alla ritenuta genericità di esse ed alla mancanza di certificazione sanitaria a loro supporto. La doglianza è infondata. Si deve innanzitutto rilevare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che nelle controversie in tema di invalidità pensionabili, e quindi anche in quelle relative a rendite per malattie professionali, in cui il giudice del merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non già di semplici difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (Cass. 9 gennaio 1992 n. 142, Cass. 15 luglio 1995, n. 7731, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). E proprio con riferimento alle critiche mosse dalla parte alle valutazioni della consulenza tecnica di ufficio, alle quali il giudice abbia prestato adesione, si è precisato che il medesimo giudice ha l'obbligo di prenderle in considerazione ed è tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali le abbia disattese, soltanto quando tali critiche siano precise e puntuali e non anche quando si tratti di mere affermazioni, non corroborate dal richiamo ad alcun elemento potenzialmente decisivo per la tesi del deducente (cfr. Cass. 23 maggio 1998 n. 5158 e v. anche Cass. 22 febbraio 2000 n. 1975). Ciò premesso, quanto alla omessa considerazione delle critiche mosse dall'appellante sull'eziologia del valgismo dell'alluce sinistro del CU - il consulente di ufficio aveva escluso che si trattasse di un postumo dell'infortunio, data la bilateralità di quella malformazione riscontrata nel CU la Corte osserva che la deduzione contenuta nella consulenza di parte riportata nel ricorso in appello dal CU, secondo cui non costituisce regola la bilateralità del valgismo, potendo questo dismorfismo essere presente in entrambi piedi o in uno solo di essi, si limita ad una mera affermazione non suffragata da alcun supporto scientifico. Ma, soprattutto, la critica di cui si lamenta l'omessa considerazione 5 non riguarda un punto decisivo della controversia, insussistenza di una regola del quanto lain bilaterale per cause naturali, non valgismo varrebbe comunque a ritenere che la medesima alterazione lamentata dal ricorrente per il suo alluce sinistro sia da ascrivere come conseguenza dell'infortunio in questione. Si deve perciò concludere che il giudice del merito non aveva alcun obbligo di motivare perché aveva disatteso la critica formulata del riscontratodall'appellante sulla causa valgismo. Né, del resto, il ricorrente può utilmente dolersi che il giudice del gravame non abbia proceduto alla rinnovazione dell'indagine, a seguito della critica alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado sul punto di cui innanzi, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive integrative di di sentire a chiarimenti ilquelle già espletate, consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, e non essendo l'esercizio di un tale potere (così come il mancato 6 esercizio) censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 10 giugno 1998 n. 5777, Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972 e V. anche Cass. 19 maggio 1999 n. 4852). Quanto all'altro rilievo alla consulenza di ilufficio di primo, della cui pretermissione ricorrente pure si duole, e cioè che non sarebbe stato considerato gonfiore in corrispondenza del I e II metatarso con aumento perimetrico al meso piede di un cm e la evidenziata necessità di un utilizzare un supporto protesico, si deve osservare che dall'esame degli atti, consentito a questa in procedendo, non Corte per il dedotto vizio risulta che esso sia stato dedotto nell'atto di appello né nella consulenza di parte in essa allegata. Il ricorso va dunque rigettato, ma il J ricorrente, sebbene soccombente, non è tenuto al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P. Q. M.
nulla per le La Corte rigetta il ricorso;
spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000. Il Pres idente Il Consigliere est. Autouro Lamoyen Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 MAR 2001, - IL CANCELLIERE A I S D S , 3 A 0 O T 3 1 L , 5 L . A T O . S B R E N I P A ' S D L 3 I L 7 N A - E T G 8 D S - O I 1 O S 1 A P N D M E I E E S , G A I O G D A R E T E L O S T I T N G T A E I E L S R R I L E D E D O 0