Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2004, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORO ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante Francesco Torri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO EMILIO FERRERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO GATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 967/00 della Corte d'Appello di TORINO, sezione 3^ civile emessa il 5/5/2000, depositata il 20/06/00; R.G. 1201/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato GAETANO SEVERINI (per delega Avv. Paolo Emilio Ferreri);
udito l'Avvocato MARIO MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GHERSI FINOCCHI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata il signor PR TA, nella veste di proprietario di un veicolo assicurato contro il furto, Ranger Rover, conveniva dinanzi al tribunale di Torino la società TO assicurazioni e ne chiedeva la condanna al pagamento dell'indennizzo per il furto verificatosi. La società convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della pretesa per essersi il furto verificato oltre i termini di tolleranza rispetto al tardivo pagamento del premio;
per il quantum eccepiva che era operante clausola compromissoria.
Il Tribunale di Torino, istruita la lite con prove orali e con l'interrogatorio formale dell'assicurato, con sentenza del 13 settembre 1996 rigettava la domanda e poneva a carico dell'attore le spese di lite. Il tribunale riteneva non raggiunta la prova sulla data del furto nei termini di tolleranza.
La decisione era appellata dall'assicurato che ne chiedeva la riforma, resisteva l'impresa assicuratrice.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 giugno 2000, in totale riforma, condannava l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo, oltre rivalutazione, interessi compensativi e legali e compensava tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la impresa assicuratrice deducendo otto motivi di censura illustrati da memoria;
resiste la controparte con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine gli otto motivi dedotti, per le seguenti considerazioni.
NEL IM MOTIVO si deduce il vizio della motivazione in relazione al deferimento del giuramento suppletorio.
Nella parte argomentativa il motivo si dilunga nella disamina delle prove, che risulterebbero sostanzialmente favorevoli alla tesi di un inganno consistito nella modifica della data in cui avvenne il furto dell'autovettura assicurata;
inganno reso evidente dalla condotta dello assicurato e del figlio e dalla compiacente deposizione della teste, non indicata nella denuncia fatta ai carabinieri. Se ne deduce che il giuramento suppletorio non poteva essere ammesso essendo la domanda del tutto sfornita di prova.
In senso contrario si osserva:
a. che il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito che ritenga non del tutto sfornita di prova una domanda o un'eccezione; nel caso di specie il giudice dell'appello ha ritenuto che la descrizione dell'evento e la sua precisa e circostanziata collocazione temporale da parte della giovane che era in compagnia del conducente la sera del furto, costituiva un elemento di prova diretta, da integrare con il deferimento del giuramento allo assicurato. Tale apprezzamento appare adeguatamente motivato (pag. 9 e 10 della motivazione) e non è sindacabile in questa sede di legittimità (Cass. 25 novembre 1996 n. 10441, Cass. 4 luglio 1981 n. 4372, Cass. 1^ giugno 1993 n. 6127). b. che la funzione integrativa del giuramento prestato serviva a spiegare l'errore in cui era caduto l'assicurato, chiamato a giurare sulla conoscenza che egli abbia avuto di un fatto altrui (il furto come riferito dal figlio, ma indicando una data errata) presumendosi in tal caso de scientia (cfr. Cass. 4 luglio 1981 n. 4372; Cass. 29 gennaio 1976 n. 278). La funzione integrativa rendeva infine pienamente credibile la deposizione della teste che ebbe a constatare il furto, tornando sul luogo ove la macchina era stata parcheggiata.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando sulla revoca della confessione del figlio dell'assicurato, fatta ai carabinieri, e la inefficacia della correzione fatta dall'assicurato in ordine alla data del furto, nella comunicazione fatta all'assicuratore. Il motivo è assorbito dalle considerazioni già svolte in ordine alla efficacia del giuramento prestato, ed è inoltre infondato in relazione alla deposizione del terzo, mentre non è autosufficiente in ordine alla comunicazione data alla assicurazione, in quanto omette di indicarne il contenuto, i tempi ed i luoghi di produzione processuale.
NEL TERZO MOTIVO si propone questione di costituzionalità della disciplina del giuramento decisorio in relazione agli artt. 2, 24 e 102 della Costituzione, sul rilievo che tale mezzo eccezionale di integrazione e completamento della prova sarebbe rimesso all'arbitrio, piuttosto che alla discrezionalità del giudice. La questione è manifestamente infondata, nei termini in cui è stata proposta, che nulla aggiungono ad analoghe questioni già disattese dalla Corte Costituzionale (v. sentenze nn. 81, 83 e 209 del 1972 e vedi, per la formula, Corte Cost. 16 ottobre 1979 n. 117 e la successiva 30 luglio 1984 n. 234) ovvero ritenute rilevanti, ma in relazione al vincolo religioso della formula del giuramento. La funzione integrativa del mezzo di prova non appare lesiva di alcun diritto umano inviolabile (art. 2 Cost.) e tanto meno del diritto della difesa (art. 24), proprio per la specificità del rimedio e per la sua funzione di ausilio a chi ha fornito una semiplena probatio, mentre del tutto fuor di luogo è il riferimento all'art. 102 della Costituzione che regola l'esercizio della giurisdizione.
Infine si osserva che la discrezionalità del giudice è vincolata sia ad un prudente apprezzamento che ai limiti intrinseci al giuramento, e ciò consente il controllo in sede di legittimità ove risultassero evidenti i vizi logici e giuridici che hanno condotto alla errata ammissione del mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti.
NEL QUARTO MOTIVO si deduce la nullità del giuramento per non avere il giudice ammonito il giurante;
il motivo è infondato, posto che la Corte (ff. 10 della motivazione) ha rilevato che l'ammonimento risulta dal verbale di udienza.
NEL QUINTO MOTIVO si deduce l'error iuris per avere la Corte proceduto alla liquidazione dei danni senza tener conto della clausola compromissoria che devolveva tale accertamento a periti arbitrali. Sul punto la Corte di appello (ff. 13 e 14 della motivazione) ha adeguatamente motivato, considerando la condotta extraprocessuale e processuale dell'impresa, sulla sostanziale rinuncia al patto compromissorio, posto che assumeva in radice la tesi della non indennizzabilità per scoperto di premio. Tale convincimento appare adeguatamente motivato e concerne una quaestio voluntatis che attiene ad una valutazione in fatto, non sindacabile in questa sede.
NEL SESTO MOTIVO si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 1905 c.c. si assume che il debito dell'assicuratore, essendo un debito di valore risulterebbe predeterminato nel massimale e dunque non poteva essere data la rivalutazione ne' calcolati gli interessi compensativi. In senso contrario si osserva che è consolidato l'orientamento secondo cui il debito dell'assicuratore ha natura di debito di valore (v. Cass. 12 gennaio 1994 n. 9549, Cass. 5 gennaio 1991 n. 44) in quanto l'oggetto dell'assicurazione è costituito dal risarcimento del danno subito dall'assicurato, sia pure nei limiti del massimale. Pertanto nessuna violazione di legge risulta compiuta dal giudice del merito, che si è conformato ai principi di diritto indicati dalle SU civili nella sentenza n. 1712 del 1995, liquidando il danno capitale con la rivalutazione e gli interessi compensativi per il ritardo ingiustificato nel pagamento.
NEL settimo motivo si deduce l'error in iudicando in relazione all'art. 1907 c.c. in relazione ad una clausola di franchigia sul valore commerciale.
Il motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede.
NELLO OTTAVO MOTIVO si deduce infine l'error iuris per la cancellazione di una espressione ingiuriosa, che invece costituirebbe una critica enfatica. Il motivo è infondato essendo il potere di censura, nell'interesse pubblico processuale, discrezionalmente esercitato e congruamente motivato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente TO alla rifusione di spese ed onorari del giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente TO assicurazioni alla rifusione, in favore di TA PR delle spese ed onorari di questo giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 1200,00 di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004