Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2011, n. 23637
CASS
Sentenza 4 maggio 2011

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Massime1

Il limite di pena da considerare per l'eventuale concessione del perdono giudiziale deve essere determinato con riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenendo conto anche della diminuente della minore età.

Commentario1

  • 1Il perdono giudiziale del minore
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    La disciplina del diritto penale minorile ha un legame con la Costituzione italiana, in particolare con gli artt. 27 e 31 comma 2 . L'articolo 27 comma 3 Cost. stabilisce il principio rieducativo della pena e diventa altresì la funzione preminente in merito all'applicazione della pena nei confronti del minore, essendo quest'ultimo un soggetto ancora in fase di formazione e alla ricerca della propria identità. Proprio per questo il trattamento sanzionatorio da infliggere deve garantire un repentino recupero all'interno del contesto sociale. L'articolo 31 comma 2 Cost. impone alla Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo degli istituti necessari a tale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2011, n. 23637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23637
Data del deposito : 4 maggio 2011

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