Sentenza 4 maggio 2011
Massime • 1
Il limite di pena da considerare per l'eventuale concessione del perdono giudiziale deve essere determinato con riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenendo conto anche della diminuente della minore età.
Commentario • 1
- 1. Il perdono giudiziale del minorehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
La disciplina del diritto penale minorile ha un legame con la Costituzione italiana, in particolare con gli artt. 27 e 31 comma 2 . L'articolo 27 comma 3 Cost. stabilisce il principio rieducativo della pena e diventa altresì la funzione preminente in merito all'applicazione della pena nei confronti del minore, essendo quest'ultimo un soggetto ancora in fase di formazione e alla ricerca della propria identità. Proprio per questo il trattamento sanzionatorio da infliggere deve garantire un repentino recupero all'interno del contesto sociale. L'articolo 31 comma 2 Cost. impone alla Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo degli istituti necessari a tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2011, n. 23637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23637 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/05/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 975
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 1193/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
1) P.L. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 392/2006 GUP PRESSO TRIB. MINORI di TORINO, del 13/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. GIALANELLA ANTONIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza in data 5/11/2010, dichiarava nei confronti di P.L. , imputata di ricettazione, in concorso con altri maggiorenni, di kg 1346 di cilindri di bronzo di provenienza furtiva, non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica in Torino deducendo la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la concessione del perdono giudiziale, non avendo motivato circa la pena ritenuta erogabile, senza individuare alcuna pena base, al fine di verificare la riconducibilità entro la soglia dei due anni di pena detentiva, condizione per la concessione del perdono, essendo la pena prevista per la ricettazione, nel caso di specie aggravata, superiore alla soglia per la concessione di benefici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con motivazione condivisa dal Collegio, ha ritenuto che in tema di perdono giudiziale il limite di pena che ne consente l'applicabilità va determinato in concreto tenendo conto anche della diminuente della minore età (Sez. 2, Sentenza n. 2239 del 17/12/1990 Ud. (dep. 18/02/1991) Rv. 186538).
La determinazione della pena in concreto è, infatti, necessaria, ad esempio, nel caso in cui si decida di estendere il perdono giudiziario ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio, (Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108), oppure in caso di concessione di nuovo perdono giudiziale per reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, possibile nei limiti di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio (Corte Cost. 7.7.1976, n. 274). Il Tribunale non ha, invece, motivato relativamente alla pena ritenuta applicabile nella specie, non indicando neanche la pena base pur avendo fatto riferimento, nella sintetica motivazione, all'epoca risalente del fatto, alla concedibilità delle attenuanti generiche e della minore età. Va, conseguentemente, annullata con rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Torino, in persona di giudice diverso, per nuovo giudizio.
Va, inoltre, rammentato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.190, art. 52 in caso di diffusione della sentenza vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i minorenni.
P.Q.M.
annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Torino, in persona di giudice diverso, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011