Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Il provvedimento del pubblico ministero che disponga la diretta trasmissione in archivio di atti ritenuti penalmente irrilevanti, in quanto atto di parte privo di natura giurisdizionale, non è qualificabile come abnorme e non è impugnabile, quantunque illegittimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2004, n. 12113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12113 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROIANO Pasquale - Presidente - del 14/01/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 68
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 18476/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cuva Angioletta;
avverso il provvedimento emesso il 24.08.1999 dal P.M. presso la Pretura circondariale di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Cuva Angioletta, quale parte offesa nel procedimento iscritto ai n 227 R.G. Mod. 45 Anno 99 e n 1069/98 seg. P.M. Tribunale Catania, propone ricorso avverso il decreto emesso dal Sig. P.M. presso la Pretura Circondariale di Catania, Dott.ssa Musella, in data 24/8/99, con il quale è stata disposta la trasmissione agli atti di archivio del procedimento, denunciando violazione del combinato disposto degli artt. 408 2^ co., 409 6^ co. e 1271^ e 5^ co. c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. e c.p.. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale avallato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 11.07.2001, PM in c. Chirico), infatti, il provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti, in quanto atto di parte, non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è qualificabile come abnorme (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), ne' impugnabile, quantunque illegittimo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante il motivo della inammissibilità, della somma (stimata equa) di E. 1000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di E. 1000, 00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004