Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato per omessa spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. non è impugnabile, ne' può ritenersi abnorme per la sola circostanza che il P.M. abbia formulato la richiesta a seguito della convalida dell'arresto e senza procedere ad ulteriori atti di indagine, in quanto esso è adottato in forza di un potere del quale il giudice è investito, ne' si discosta dagli abituali schemi procedimentali prescritti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2004, n. 28585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28585 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 1318
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 033526/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO il Tribunale di TEMPIO PAUSANIA;
nei confronti di:
1) EC EA N. IL 15/02/1978;
avverso ORDINANZA del 12/07/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TEMPIO PAUSANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci (conformi). CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il G.U.P. della sede ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio di AN EA per omessa spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis C.P.P.. Il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 416,
co. 1, del codice di rito, in quanto aveva formulato la richiesta a seguito della convalida di arresto e senza procedere ad ulteriori atti di indagine;
situazione equiparabile a quelle, caratterizzate da particolare celerità e non lesive del diritto alla difesa, per le quali - come ritenuto anche da recenti decisioni della Corte Costituzionale - non occorre l'avviso ex art. 415 bis (giudizio direttissimo o immediato;
procedimento per decreto). Il gravame è inammissibile, perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in forza del principio di tassatività sancito dall'art. 568 C.P.P.. Nè l'atto del G.U.P. può ritenersi soggetto a ricorso per Cassazione siccome abnorme;
infatti, esso è stato adottato in forza di un potere di cui è investito l'organo decidente, e non si discosta dagli schemi procedimentali prescritti dal legislatore. Avendo il P.M. ritenuto di richiedere - anziché un rito speciale - il rinvio a giudizio nelle forme ordinarie, è evidente che questo deve essere preceduto dagli adempimenti relativi al rito prescelto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004