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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13360 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Li ER RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 2/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., da RM Li ER, detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che, con provvedimento emesso in data 25/03/2025, ha disposto il trattenimento della missiva del Difensore in arrivo all’interessato, ritenuti “sussistenti i presupposti di cui all’art. 18-ter O.P. in quanto alla missiva è allegata copia di atti processuali, che potrebbe essere alterata al fine di indebite comunicazioni, in difetto di certificazione di autenticità ad opera del difensore o dell’ufficio giudiziario”.
1.1. Nel reclamo il detenuto, tramite il suo difensore, aveva dedotto l’erroneità della motivazione del Magistrato di sorveglianza poiché non avrebbe indicato gli elementi dai quali si ricaverebbe il pericolo circa un’eventuale alterazione del testo della sentenza allegata alla missiva;
in secondo luogo, si doleva della violazione dell’art. 24 Cost. in quanto il trattenimento di un atto processuale inviato da un avvocato ad un detenuto rappresenta un vulnus al diritto di difesa, come rappresentato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2022. 1.2. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto il reclamo infondato, nell’assunto che per l’attivazione delle speciali garanzie ex art. 103 cod. proc. pen. riconosciute alla comunicazione tra detenuto e il suo difensore sono previste delle regole da rispettare, funzionali a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all’esercizio delle facoltà difensive.
2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione RM Li ER, a mezzo del difensore di fiducia abilitato, Avv. Francesca Vianello Accorretti, Penale Sent. Sez. 1 Num. 13360 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 26/02/2026 deducendo, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., in relazione all’art. 24 Cost., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si premette che il trattenimento definitivo della corrispondenza da parte del Tribunale di Sorveglianza, al lume della giurisprudenza in materia, è legittimo solo nel caso in cui vi sia il pericolo concreto di collegamenti esterni con contesti criminali e la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere adeguatamente motivata. Nel caso di specie la missiva e la sentenza allegata (emessa dall’A.G. di Bari) sono state trattenute perché non vi era il visto da parte del presidente dell’ordine degli avvocati, adempimento richiesto ai fini della regolarità della consegna brevi manu dei documenti e sono state invocate le formalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. il quale, tuttavia, fa riferimento ai soli casi in cui il difensore voglia spedire la corrispondenza in busta chiusa. Nella specie, invece, l’Avvocato mittente spediva la lettera “aperta” intendendo dunque che venisse effettuata l’operazione di controllo della corrispondenza, tramite apposizione del visto di censura ex art. 18-ter ord. pen. da parte del personale della polizia penitenziaria, rinunciando pertanto alla “riservatezza” della comunicazione. Il fatto che la sentenza allegata alla missiva non fosse riferibile al Li ER non escludeva che la stessa potesse essere di suo interesse perché riconducibile all’esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa. Si deduce che il Tribunale si sarebbe illegittimamente sottratto allo svolgimento di “opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha emesso”, così non conformandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione in un caso analogo (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019).
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Giulio Monferini, ha presentato articolate conclusioni scritte in data 9/02/2026, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen. La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» - prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste;
al comma 5 stabilisce che il Magistrato di sorveglianza (competente nei confronti dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta;
e che, in tale evenienza, il detenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati. Nonostante la suddetta disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciò quando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es. Sez. 1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc. Cospito, in motiv. § 2). 2 1.1. Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenza epistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».
1.2. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa;
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter ord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978-01): tale verifica, demandata in sede di necessario controllo giurisdizionale, al Magistrato di sorveglianza, non può prescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventuali esigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenuti della corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1).
1.3. Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente. Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.
2. Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data 8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, e strumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-‘1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministero della giustizia in proc. Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.).
2.1. Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza per ragioni di giustizia». Infatti, l’art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41- bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di 3 corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen.
2.2. Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.
2.2.1. Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato».
2.2.2. Quest’ultimo adempimento è di particolare rilievo perché – come rimarcato da questa Corte in un precedente analogo a quello di specie – “trasferisce su un soggetto ‘esterno’ una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).
2.3. Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».
2.4. Nella stessa prospettiva, a livello di prassi il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.
3. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto. Nondimeno, proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensive deve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso, Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive. Per tale ragione, in casi del tutto analoghi a quello di specie, è stata affermata la legittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, la conformità della copia all'originale dell’atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, cit. non mass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in via ordinaria senza alcuna attestazione circa la effettiva provenienza della stessa dal difensore contenente atti processuali). E in altre occasioni è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal 4 difensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto, non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria (Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non mass.).
4. Da quanto dedotto (pag. 3 ricorso) e dal provvedimento impugnato (v. pag. 3) si evince che copia della sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria di Bari inviata al detenuto Li ER “non riguardasse una posizione processuale del detenuto stesso;
inoltre, l’avvocato medesimo specifica a chiare lettere che tale documento gli è stato trasmesso da un altro avvocato” (pag. 3), pertanto è ineccepibile e conforme a legge la conclusione tratta dal Tribunale secondo la quale “non risulta nessuna afferenza di tale corrispondenza al procedimento nel quale risulta la nomina dell’Avvocato mittente e mancano le ulteriori formalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. di cui al comma 1, lett. c), e al comma 2, sopra citati”, sicché “siamo al di fuori del perimetro delle comunicazioni dell’avvocato al suo assistito per l’esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa” (pag. 4). Il che accosta la vicenda di specie a quella decisa col suindicato precedente - al quale questa Corte intende uniformarsi - che ha affermato il seguente principio di diritto, che si intende ribadire: «In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario […] trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite». (Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279580-01; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 21737 del 10/02/2019, Adinolfi, non mass.).
4.1. Ritiene questa Corte che la pretesa, da parte dell’amministrazione penitenziaria, del rispetto dell’adempimento formale (ma avente ricadute sostanziali in termini di sicurezza interna ed esterna dell’istituto penitenziario) da parte del Difensore del detenuto Li ER, è pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizione detentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Infatti, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copia all'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere – a questa Corte – si sia intenzionalmente sottratto.
4.2. Questa Corte è consapevole che, in un caso analogo, si è affermato che «se non vi è motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della 'assenza di manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimento della missiva. Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale il Tribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto;
b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha emesso» (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass., in motiv. § 3.2).
4.3. Tuttavia questo Collegio intende espressamente disattendere questo precedente arresto, che finisce col gravare di adempimenti defaticanti un organo giurisdizionale e le 5 cancellerie giudiziarie degli uffici emittenti le decisioni da autenticare, quando l’ordinamento prevede una norma di legge, ulteriormente regolata in via di prassi, che onera di tali attività la difesa mittente, senza che tale adempimento possa ritenersi un impedimento assoluto alle comunicazioni col detenuto, ponendosi piuttosto come ragionevole regolamentazione della materia contemperando le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari con i diritti di difesa e di corrispondenza.
4.4. In continuità con quanto già affermato in passato in casi analoghi (Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Andolfi, non mass.) – va piuttosto ribadito che la decisione di trattenimento epistolare (e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo) non si ponga affatto in contrasto con le esigenze difensive, né risulta irragionevole nella parte in cui - quantomeno in surroga rispetto alla inosservanza palese delle forme di cui all'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. - evidenzia come dato ostativo alla consegna la assenza di attestazione di conformità all'originale degli atti trasmessi. Tale condizione - di regola non necessaria (si veda, sul tema, quanto già affermato da Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass.) - avrebbe nel particolare caso in esame - consentito il superamento della irregolarità nella trasmissione degli atti ed in tal senso si ritiene infondata la doglianza espressa nel ricorso.
4.5. Conclusivamente, va pertanto ribadito il principio di diritto che in tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.
5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 2/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., da RM Li ER, detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che, con provvedimento emesso in data 25/03/2025, ha disposto il trattenimento della missiva del Difensore in arrivo all’interessato, ritenuti “sussistenti i presupposti di cui all’art. 18-ter O.P. in quanto alla missiva è allegata copia di atti processuali, che potrebbe essere alterata al fine di indebite comunicazioni, in difetto di certificazione di autenticità ad opera del difensore o dell’ufficio giudiziario”.
1.1. Nel reclamo il detenuto, tramite il suo difensore, aveva dedotto l’erroneità della motivazione del Magistrato di sorveglianza poiché non avrebbe indicato gli elementi dai quali si ricaverebbe il pericolo circa un’eventuale alterazione del testo della sentenza allegata alla missiva;
in secondo luogo, si doleva della violazione dell’art. 24 Cost. in quanto il trattenimento di un atto processuale inviato da un avvocato ad un detenuto rappresenta un vulnus al diritto di difesa, come rappresentato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2022. 1.2. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto il reclamo infondato, nell’assunto che per l’attivazione delle speciali garanzie ex art. 103 cod. proc. pen. riconosciute alla comunicazione tra detenuto e il suo difensore sono previste delle regole da rispettare, funzionali a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all’esercizio delle facoltà difensive.
2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione RM Li ER, a mezzo del difensore di fiducia abilitato, Avv. Francesca Vianello Accorretti, Penale Sent. Sez. 1 Num. 13360 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 26/02/2026 deducendo, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., in relazione all’art. 24 Cost., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si premette che il trattenimento definitivo della corrispondenza da parte del Tribunale di Sorveglianza, al lume della giurisprudenza in materia, è legittimo solo nel caso in cui vi sia il pericolo concreto di collegamenti esterni con contesti criminali e la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere adeguatamente motivata. Nel caso di specie la missiva e la sentenza allegata (emessa dall’A.G. di Bari) sono state trattenute perché non vi era il visto da parte del presidente dell’ordine degli avvocati, adempimento richiesto ai fini della regolarità della consegna brevi manu dei documenti e sono state invocate le formalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. il quale, tuttavia, fa riferimento ai soli casi in cui il difensore voglia spedire la corrispondenza in busta chiusa. Nella specie, invece, l’Avvocato mittente spediva la lettera “aperta” intendendo dunque che venisse effettuata l’operazione di controllo della corrispondenza, tramite apposizione del visto di censura ex art. 18-ter ord. pen. da parte del personale della polizia penitenziaria, rinunciando pertanto alla “riservatezza” della comunicazione. Il fatto che la sentenza allegata alla missiva non fosse riferibile al Li ER non escludeva che la stessa potesse essere di suo interesse perché riconducibile all’esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa. Si deduce che il Tribunale si sarebbe illegittimamente sottratto allo svolgimento di “opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha emesso”, così non conformandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione in un caso analogo (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019).
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Giulio Monferini, ha presentato articolate conclusioni scritte in data 9/02/2026, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen. La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» - prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenuto delle buste;
al comma 5 stabilisce che il Magistrato di sorveglianza (competente nei confronti dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta;
e che, in tale evenienza, il detenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati. Nonostante la suddetta disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciò quando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es. Sez. 1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc. Cospito, in motiv. § 2). 2 1.1. Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenza epistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».
1.2. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllo sulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa;
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-ter ord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma 1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti da cui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978-01): tale verifica, demandata in sede di necessario controllo giurisdizionale, al Magistrato di sorveglianza, non può prescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventuali esigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenuti della corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1).
1.3. Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017, recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente. Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.
2. Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data 8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di «corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione del pensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, e strumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-‘1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministero della giustizia in proc. Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.).
2.1. Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza per ragioni di giustizia». Infatti, l’art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41- bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di 3 corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen.
2.2. Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.
2.2.1. Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato».
2.2.2. Quest’ultimo adempimento è di particolare rilievo perché – come rimarcato da questa Corte in un precedente analogo a quello di specie – “trasferisce su un soggetto ‘esterno’ una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).
2.3. Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».
2.4. Nella stessa prospettiva, a livello di prassi il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.
3. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una «corrispondenza» in senso stretto. Nondimeno, proprio il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensive deve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso, Ciò in quanto non ogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi la necessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma di corrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive. Per tale ragione, in casi del tutto analoghi a quello di specie, è stata affermata la legittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di un detenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, la conformità della copia all'originale dell’atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n. 23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, cit. non mass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in via ordinaria senza alcuna attestazione circa la effettiva provenienza della stessa dal difensore contenente atti processuali). E in altre occasioni è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato dal 4 difensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto, non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria (Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio, non mass.).
4. Da quanto dedotto (pag. 3 ricorso) e dal provvedimento impugnato (v. pag. 3) si evince che copia della sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria di Bari inviata al detenuto Li ER “non riguardasse una posizione processuale del detenuto stesso;
inoltre, l’avvocato medesimo specifica a chiare lettere che tale documento gli è stato trasmesso da un altro avvocato” (pag. 3), pertanto è ineccepibile e conforme a legge la conclusione tratta dal Tribunale secondo la quale “non risulta nessuna afferenza di tale corrispondenza al procedimento nel quale risulta la nomina dell’Avvocato mittente e mancano le ulteriori formalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. di cui al comma 1, lett. c), e al comma 2, sopra citati”, sicché “siamo al di fuori del perimetro delle comunicazioni dell’avvocato al suo assistito per l’esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa” (pag. 4). Il che accosta la vicenda di specie a quella decisa col suindicato precedente - al quale questa Corte intende uniformarsi - che ha affermato il seguente principio di diritto, che si intende ribadire: «In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario […] trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite». (Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279580-01; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 21737 del 10/02/2019, Adinolfi, non mass.).
4.1. Ritiene questa Corte che la pretesa, da parte dell’amministrazione penitenziaria, del rispetto dell’adempimento formale (ma avente ricadute sostanziali in termini di sicurezza interna ed esterna dell’istituto penitenziario) da parte del Difensore del detenuto Li ER, è pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizione detentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Infatti, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copia all'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere – a questa Corte – si sia intenzionalmente sottratto.
4.2. Questa Corte è consapevole che, in un caso analogo, si è affermato che «se non vi è motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della 'assenza di manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimento della missiva. Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale il Tribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto;
b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha emesso» (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass., in motiv. § 3.2).
4.3. Tuttavia questo Collegio intende espressamente disattendere questo precedente arresto, che finisce col gravare di adempimenti defaticanti un organo giurisdizionale e le 5 cancellerie giudiziarie degli uffici emittenti le decisioni da autenticare, quando l’ordinamento prevede una norma di legge, ulteriormente regolata in via di prassi, che onera di tali attività la difesa mittente, senza che tale adempimento possa ritenersi un impedimento assoluto alle comunicazioni col detenuto, ponendosi piuttosto come ragionevole regolamentazione della materia contemperando le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari con i diritti di difesa e di corrispondenza.
4.4. In continuità con quanto già affermato in passato in casi analoghi (Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Andolfi, non mass.) – va piuttosto ribadito che la decisione di trattenimento epistolare (e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo) non si ponga affatto in contrasto con le esigenze difensive, né risulta irragionevole nella parte in cui - quantomeno in surroga rispetto alla inosservanza palese delle forme di cui all'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. - evidenzia come dato ostativo alla consegna la assenza di attestazione di conformità all'originale degli atti trasmessi. Tale condizione - di regola non necessaria (si veda, sul tema, quanto già affermato da Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass.) - avrebbe nel particolare caso in esame - consentito il superamento della irregolarità nella trasmissione degli atti ed in tal senso si ritiene infondata la doglianza espressa nel ricorso.
4.5. Conclusivamente, va pertanto ribadito il principio di diritto che in tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.
5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6