Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13360
CASS
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 24 Cost. e del diritto di difesa

    Il Tribunale ha ritenuto che, per le comunicazioni con il difensore, siano previste regole specifiche funzionali a garantire la pertinenza del materiale all'esercizio delle facoltà difensive. L'invio di atti processuali non pertinenti al procedimento del detenuto e privi delle formalità richieste non rientra nella corrispondenza per ragioni di giustizia.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'effettivo pericolo di alterazione della missiva

    La Corte ha ritenuto che la missiva e la sentenza allegata, non riguardando la posizione processuale del detenuto e provenendo da un altro avvocato, non rientrano nella corrispondenza per ragioni di giustizia. La mancanza delle formalità previste dall'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. (in particolare, l'attestazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato mittente) giustifica il trattenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13360
    Data del deposito : 13 aprile 2026

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