Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15672 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" 618/2003 oggetto i REPUBBLICA ITALIANA LAVORO 156 7 2/0 3 IN LA COR E SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R.G.N. 08975/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 31853 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 14.01.2003 da SC EF rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberto Maggimi, del Foro di Firenze, e Giovanni Arieta, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, viale Carso, n. 71, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
NI E NI s.a.s. di AN VE e LV AG, in persona di questi ultimi, legali rapp.ti p.t., rapp.ti e difesi dagli avv.ti Simone Marroncini, del Foro di Firenze, e Roberto Ubaldi, M 132 1 con i quali elett.te domiciliano in Roma, viale Europa, n. 98, presso lo studio dell'avv. Claudia Pacini, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 00518/1999 depositata il 07 dicembre 1999, R.G. n. 00301/1999, notificata il 14 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella, Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza del OR di Firenze n. 1401 del 04/22 dicembre 1998, rigettava integralmente, con compensazione delle spese del doppio grado, le domande proposte da AN PE contro la VE e AG di AN VE e LV AG s.a.s., con le quali il PE aveva rivendicato differenze retributive per lavoro supplementare, indennità di cassa, superiore inquadramento e trattamento di fine rapporto in ordine a prestazioni lavorative subordinate dal settembre 1990 a luglio 1996. I OR, a sua volta, aveva accolto solo le domande per differenze retributive in relazione al diverso e superiore inquadramento richiesto e aveva rigettato quelle per indennità di cassa e asserito svolgimento di lavoro straordinario. Osservava il Tribunale: dalla istruzione orale agli atti emergeva che il PE aveva espletato solo compiti di commesso addetto alle vendite, con concessione di sconti assolutamente modesti e comunque nella prassi;
tali mansioni erano proprie 2 dell'inquadramento riconosciutogli del 4° livello, con esclusione di responsabilità per gli incassi e senza accollo nei casi di differenze contabili;
nessuna prova sussisteva di lavoro in eccedenza all'orario ordinario. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza PE AN affidandosi a due motivi di censura. La VE e AG di AN VE e LV AG s.a.s. si è costituita con controricorso, depositando nota spese il giorno dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso PE AN denunzia travisamento dei fatti sotto diversi profili, errata e fuorviante interpretazione, omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. Deduce, in particolare, il ricorrente che le deposizioni testimoniali, ove integrate da brani di esse non riportati in sentenza, dimostravano, invece, la piena fondatezza delle domande sia in ordine al riconoscimento del superiore inquadramento richiesto, sia lo svolgimento del lavoro supplementare indicato in ricorso, sia, infine, l'abitualità e la continuità della prestazione di incasso della merce venduta. I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Lamenta il ricorrente sostanzialmente la erronea e travisata valutazione delle testimonianze agli atti delle quali pur in sentenza sono stati riportati alcuni brani - perché il giudice di merito avrebbe valorizzato circostanze favorevoli alla società, e non, invece, altre, sempre desumibili dalle medesime testimonianze, che, ove attentamente lette, avrebbero indotto lo stesso giudice a rilevare i dati fondanti il rivendicato livello a 3 : superiore di inquadramento, e quindi le differenze retributive richieste, con specifico riferimento a “particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza”, “specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante una adeguata preparazione tecnico-pratica", il tutto in sintonia con la declaratoria del terzo livello del contratto collettivo del settore commercio, in luogo di quello riconosciuto di quarto livello. Il ricorrente, nei motivi di ricorso in esame riportava, a sua volta tra virgolette, brani incompleti di testimonianze di cui denunciava la omessa valutazione. Osserva il Collegio che la censura non può ritenersi correttamente proposta in relazione ai principi, oggi quanto mai consolidati, della Corte di legittimità. Si è osservato, infatti, in proposito che "qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l'omessa o comunque motivazione della sentenza impugnata inviziata relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiché, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l'indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione" (fra le tante, Cass. 12 settembre 2000, n. 12025). A 4 Il ricorso non può dirsi rispettoso di detto principio. In realtà, mentre al giudice di merito è consentito il riferimento agli elementi istruttori che ne giustificano la decisione, la parte ricorrente ha l'obbligo di riportare all'esame del giudice di legittimità la integrale versione della testimonianza verbalizzata, e che si assume travisata, permettendo essa sola la valutazione della sollevata (eventuale) erroneità dell'iter logico percorso in sede di merito sulla corrispondenza della valutazione espressa in motivazione alla statuizione conclusiva. Vuol dirsi, cioè, che una approssimativa ricomposizione della testimonianza attraverso la scomposta, e limitata, lettura di brani diversi, non è certamente sufficiente a stabilire la illogicità o la incongruità della valutazione sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, e a ricostruirne altra e opposta, e contemporaneamente logica e congrua. E ciò, tanto più in quanto, anche dalla semplice lettura dei brani che si assumono pretermessi, in realtà non sembrano desumersi elementi della denunziata autonomia nell'espletamento dell'attività del PE e dell'asserita estraneità di qualsiasi intervento del datore di lavoro, ovvero di qualsiasi preventiva sua disposizione nell'approvvigionamento delle scorte;
elementi, cioè, questi ultimi, tutti, peraltro, già valutati dal giudice di merito decisivi ai fini della “autonomia operativa” della qualifica rivendicata, in luogo di quelli di lavorare da solo nell'esercizio o di saper scegliere la merce e consigliare i clienti, che attengono semmai alla capacità e alla bravura del commesso di vendita nell'espletamento dell'attività rutinaria e propria del livello riconosciuto. Né, diverso risultato può riconoscersi alle argomentazioni sull'orario di lavoro, tenuto conto che, la circostanza dell'acquisto delle novità discografiche del lunedì sulla quale sembra concentrare l'attenzione il ricorrente, risulta espressamente valutata dal A 5 : giudice di merito anche ai fini della qualifica rivendicata, e che contro le relative valutazioni non risultano prospettate serie censure di irrazionalità. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato;
per il principio della soccombenza PE AN va condannato al rimborso in favore della VE e AG di AN VE e LV AG s.a.s. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e tenuto conto che in questa sede non sono dovuti i diritti di procuratore e che, dalle voci da liquidarsi ai fini degli onorari di cui alla nota spese in atti, va eliminata quella relativa alla discussione per assenza di attività difensiva all'udienza.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna PE AN al rimborso in la Corte favore della VE e AG di AN VE e LV AG s.a.s. delle spese € 10,00del giudizio di cassazione in E✗ oltre a €.
1.100.00 per onorari d avvocato. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannis Hopparella Salvatore Senese Lecuti Yearelle (IL CANCELLIERE were fixin Depositato in Cancelleria E loggi,20 OTT. 2003 R E J IL CANCELLIERĘ 1 0