Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/1999, n. 6011
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Sentenza 17 giugno 1999

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n.990, 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1969, mentre, da una parte, comporta che l'azione risarcitoria, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno, in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del commissario liquidatore, non osta, d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato (o dall'assicurato) nei confronti dell'impresa assicuratrice "in bonis", a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione, per il conseguimento di una sentenza che è opponibile alla suddetta impresa designata, entro i limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 25, ma che opera, nei confronti dell'impresa in liquidazione, solo quale pronuncia di mero accertamento del credito, senza, pertanto, alcuna indebita interferenza del giudice ordinario nelle attribuzioni e nei poteri dell'autorità preposta alla liquidazione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/1999, n. 6011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6011
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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