Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n.990, 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1969, mentre, da una parte, comporta che l'azione risarcitoria, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno, in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del commissario liquidatore, non osta, d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato (o dall'assicurato) nei confronti dell'impresa assicuratrice "in bonis", a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione, per il conseguimento di una sentenza che è opponibile alla suddetta impresa designata, entro i limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 25, ma che opera, nei confronti dell'impresa in liquidazione, solo quale pronuncia di mero accertamento del credito, senza, pertanto, alcuna indebita interferenza del giudice ordinario nelle attribuzioni e nei poteri dell'autorità preposta alla liquidazione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/1999, n. 6011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6011 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO SPA IN LCA, in persona del Commissario liquidatore avv. Sandro Caiano, elettivamente, domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 95, presso lo studio dell'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R GRAZIOLI LANTE 44, Dresso lo studio dell'avvocato DINO RUTA, difeso dall'avvocato ANTONIO REA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AN AN, ASSIC GENERALI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 165/97 del Tribunale di NAPOLI depositata il 10/01/97; RG.24317/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14.10.1992 la s.p.a. OL in l.c.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli VA LU, SA NI, la s.p.a. Assicurazioni Generali proponendo appello contro la sentenza n. 39111/1992 del Pretore di Napoli, con la quale SA NI era stato dichiarato unico responsabile del sinistro verificatosi in data 20.5.1983 in Napoli tra l'auto di proprietà del VA e l'auto del SA, assicurata con la s.p.a. OL, e con la quale la s.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata del fondo di garanzia, era stata condannata a pagare la somma di L.
1.400.000 in favore del VA. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 10.1.1997, rigettava l'appello. Riteneva detto giudice che nella fattispecie non era fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla s.p.a. OL in l.c.a., poiché l'incidente si verificò nel 1983, una prima raccomandata fu inviata alla s.p.a. OL il 13.7.1983 ed una seconda il 4.7.1984 ed un'ulteriore raccomandata fu inviata alla s.p.a. Assicurazioni Generali (in seguito alla messa in liquidazione della OL) il 26.9.1985, mentre l'atto di citazione in primo grado fu notificato il 13.3.1987; che l'interruzione della prescrizione nei confronti del Fondo di garanzia determinava l'interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. OL in l.c.a..
Resiste con controricorso VA LU.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso la S.P.A. OL, in l.c.a., lamenta la violazione dell'art. 26, c. 2^, l. n. 990/1969 e dell'art.2947, 20 c. c.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.,
poiché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che non si era maturata la prescrizione, in quanto detta prescrizione tra il 25.9.1984 (data dell'inoltro della raccomandata alla OL) ed il 24.2.1987 (data della notifica della citazione) sarebbe stata interrotta dalla raccomandata inoltrata il 20.9.1985 all'impresa designata Assicurazioni Generali.
Ritiene la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'impresa designata fosse obbligata solidalmente con il commissario liquidatore e che. quindi l'interruzione effettuata nei confronti di un debitore solidale operasse anche nei confronti degli altri, in quanto l'impresa designata era nella fattispecie priva di specifica funzione finanziaria e che quindi l'unico tenuto al pagamento era il Commissario liquidatore, nei cui confronti non era stata effettuata alcuna interruzione della prescrizione.
2.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività, effettuata dal resistente. Questi assume che, essendo stata notificata la sentenza personalmente al commissario liquidatore il 4.4.1997, il ricorso, notificato il 4.12.1997, era intempestivo, in quanto in data 20.4.1997 era deceduto il procuratore del commissario liquidatore, con la conseguenza che correttamente doveva ritenersi effettuata la notifica alla parte personalmente.
2.2. Osserva questa Corte che, quando la notificazione della sentenza venga effettuata anziché al procuratore costituito alla parte personalmente, in forma esecutiva, la notificazione medesima (effettuata in violazione dell'art. 285 c.p.c.) è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (Cass. 27.7.1994,n. 7012). Diverso è il caso in cui il procuratore deceda prima di detta notifica, in questo caso l'unica forma possibile della notifica nei confronti della parte, già costituita tramite procuratore, poi deceduto, è data dalla notifica personale, la quale, in questo caso, è idonea a far decorrere il termine breve per la notificazione (Cass. 24.2.1995,n. 2129). Sennonché se detta notifica è stata effettuata personalmente alla parte prima del decesso del procuratore costituito e questo deceda prima che sia esaurito il termine breve per l'impugnazione, la notifica stessa, che era inidonea ai fini suddetti nel momento in cui fu effettuata (stante la presenza del procuratore), non acquista efficacia per il successivo decesso del procuratore, poiché è nel momento in cui la notifica viene effettuata, che ne va accertata la validità.
Nella fattispecie lo stesso controricorrente assume che la sentenza fu notificata alla parte personalmente il 4.4.1997, mentre il procuratore della stessa decedeva solo il successivo 20.4.1997. Ne consegue che, stante la nullità della notifica della sentenza alla parte personalmente in luogo che al procuratore costituito a norma dell'art. 285 c.p.c., non è decorso nella fattispecie il termine breve per l'impugnazione, con la conseguenza che il ricorso è tempestivo.
3. Il motivo di ricorso è infondato e va rigettato, pur dovendosi correggere la motivazione dell'impugnata sentenza nei termini che seguono, nella parte in cui ritiene l'operatività dell'atto interruttivo della prescrizione, essendo il commissario liquidatore e l'impresa designata obbligati solidali.
Anzitutto va rilevato che di nessun rilievo, ai fini della questione, è la divergenza fattuale in merito alla data di notifica della seconda raccomandata alla OL (25.9.1984 per la ricorrente, 4.7.1984 per la sentenza impugnata).
Non può infatti condividersi l'assunto della ricorrente secondo cui l'Assicurazioni Generali, quale impresa designata nella fattispecie, non era obbligata al risarcimento del danno, in quanto, essendo stato il commissario liquidatore autorizzato a procedere direttamente alla liquidazione dei danni, l'unico obbligato era lui, con la conseguenza che le uniche interruzioni valide erano quelle effettuate nei suoi confronti e non quelle proposte nei confronti dell'impresa designata. Osserva questa Corte che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26.2.1977,n. 39 (che convertiva il d.l. 23.12.1976 n. 857) che prevedeva, all'art. 9, la possibilità che il commissario liquidatore fosse autorizzato a procedere anche per conto del Fondo di garanzia, alla liquidazione dei danni, sorse il dubbio che con la detta norma venisse attuata la completa sostituzione del soggetto passivo della pretesa risarcitoria, cioè che il commissario, liquidatore prendesse il posto dell'impresa designata.
Sul problema intervennero le S.U. di questa Corte (3.2.1982, n. 636) che hanno chiarito che il predetto art. 9 conferisce al commissario liquidatore soltanto il compito della liquidazione intesa quale accertamento dell'an e del quantum del danno, ma non riguarda affatto la legittimazione passiva dell'azione di condanna promossa dal danneggiato, rispetto alla quale è sempre valido ed efficace il disposto dell'art. 19, c. 40 della l. 990/1969, che indica al proposito l'impresa designata.
In particolare è stato specificato che in forza del combinato disposto degli art. 19 e 25 l. 24 dicembre 1969 n. 990, nonché 9 e 13 d. l. 23 dicembre 1976 n. 857 la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice mentre da una parte comporta che l'azione risarcitoria del terzo danneggiato, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata aì pagamento del danno in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del commissario liquidatore, non osta d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice in bonis, a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna che è opponibile alla suddetta impresa designata entro i limiti ed alle condizioni di cui al 2^ comma del citato art. 25, ma che opera nei confronti dell'impresa in liquidazione solo quale pronuncia di mero accertamento del credito (Cass. 26 ottobre 1989, n. 4417). Rimanendo, quindi, anche nell'ipotesi di cui al cit. art. 9 l. n.39/1977, l'impresa designata quale unico soggetto legittimato passivo dell'azione risarcitoria del soggetto danneggiato, mentre il commissario liquidatore è solo un litisconsorte necessario di natura processuale, l'atto interruttivo effettuato nei confronti dell'impresa designata è certamente idoneo ad interrompere la prescrizione.
Il problema, che si potrebbe in astratto proporre, è invece di segno contrario e cioè se l'atto interruttivo effettuato nei confronti del commissario liquidatorio sia idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti di questo unico legittimato passivo all'azione risarcitoria del danneggiato, e cioè l'impresa designata (per la risposta affermativa sembrerebbe Cass.17 gennaio 1992, n. 524, che ha esaminato il caso dell'adempimento dell'onere della preventiva richiesta di cui all'art. 22 l. n. 990/1969, effettuato nei confronti del solo commissario liquidatore): ma il punto non è rilevante in questo giudizio.
4. Nella fattispecie poiché la domanda proposta dal danneggiato era quella di condanna al risarcimento del danno dell'impresa designata ed in questi termini è stata pronunziata la sentenza, l'unico legittimato passivo di detta azione era l'impresa designata (essendo il commissario liquidatore solo litisconsorte necessario processuale), per cui validamente gli atti interruttivi della prescrizione erano stati effettuati nei suoi confronti. Il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate in L. 126.000 =, oltre novecentomila per onorario. Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999