Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
La specificità dei motivi di appello richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile l'appello quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIENA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN EL, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANC. CORTE CASSAZ., rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIO SERINO, LEOPOLDO SPEDIALIERE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2674/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 1/12/95 R.G.N. 4935/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 ottobre 1995 / 1 dicembre 1995 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato nei confronti di CH NO avverso la sentenza del Pretore di Napoli in data 4/5 febbraio 1992, con la quale tale giudice aveva accolto la domanda del lavoratore diretta a ottenere il riconoscimento dell'adeguamento dell'indennità integrativa speciale allo stipendio effettivo percepito sulla base della qualifica di appartenenza.
Il Tribunale osservava, in particolare, che l'Ente Ferrovie dello Stato richiamandosi genericamente con l'atto di appello alle deduzioni, eccezioni e conclusioni, sviluppate con la comparsa di costituzione davanti al pretore, era venuto meno alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., le quali impongono la specificità delle censure per l'impugnazione.
Contro la suindicata sentenza del Tribunale l'Ente Ferrovie dello Stato ricorre con due motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Ente Ferrovie dello Stato denunzia la sentenza impugnata di violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e di insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 nn.
3 e 5 c.p.c., in quanto il Tribunale di Napoli erroneamente avrebbe ritenuto come generiche e inammissibili le censure mosse alla sentenza impugnata mediante rinvio alle eccezioni, deduzioni, e conclusioni della comparsa di costituzione depositata davanti il pretore.
Con il secondo motivo l'Ente ricorrente invoca la decisione della Suprema Corte nel merito, sollecitando il rigetto della domanda, fondata su una erronea interpretazione dell'art. 16 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13. Esaminati per esigenze logiche congiuntamente i due motivi, va subito precisato che il proposto ricorso è infondato. L'art. 342 e l'art. 434 c.p.c., richiedendo la specificità dei motivi di appello, impongono all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modo che si possa facilmente desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dal contenuto della sentenza impugnata. (v. Cass. SS.UU. n. 9628 del 1993; Cass. n. 6066 del 30.5.1995; Cass. n. 169 del 10.1.1996). Alla luce del suesposto principio la sentenza del Tribunale impugnata non merita censura, avendo essa dichiarato inammissibile l'appello dell'Ente Ferrovie dello Stato appunto perché la proposta impugnazione, per la sua assoluta genericità (in quanto si richiamava, per la individuazione dei motivi alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa di costituzione depositata in pretura) non era idonea a indicare al giudice del gravame quali fossero le argomentazioni specifiche sviluppate in contrapposizione a quelle offerte dal pretore con ampia motivazione, pur se censurata per la sua erroneità (il pretore nella interpretazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 13 del 1986 aveva tenuto conto delle disposizioni della contrattazione collettiva del settore).
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 28.9.1998.