Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In caso di avvenuta pronuncia di sentenza di condanna, non ancora seguita da trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare appartiene all'organo giudicante che ha emesso la detta sentenza, anche se in composizione soggettiva diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1999, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 23.03.1999
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.2436
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.00087/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IL AL n. il 16.06.1948
avverso ordinanza del 26.11.1998 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Ciani, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Michele Monaco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 26/11/1998, depositata il 30/11/1998, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza del 26/10/1998 della Corte di Assise di Palmi, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IP RE, già condannato con sentenza 25/11/1997 della suddetta Corte di Assise per il reato associativo di stampo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. ed altro. Preliminarmente il Tribunale disattendeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza custodiale dedotta dal difensore sull'assunto della diversa composizione del Collegio che aveva pronunciato la sentenza di primo grado da quello che aveva adottato la misura cautelare. A tal proposito il Tribunale osservava che nel caso di specie non era applicabile il principio della immutabilità del giudice, tanto più che ai sensi dell'art. 33 co. 2 c.p.p. non si considerato attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla formazione dei collegi e sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari.
Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il Tribunale osservava che ogni valutazione degli stessi risultava preclusa, essendo già stata pronunciata sentenza di primo grado affermativa della responsabilità dell'imputato in ordine al reati per cui si procede.
Quanto alle esigenze cautelari, le stesse dovevano ritenersi presunte ai sensi dell'art. 275 co. 3 c.p.p., attesa la mancata acquisizione agli atti di elementi favorevoli all'imputato idonei a superare la suddetta presunzione.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 21 c.p.p. e 91 norme di attuazione c.p.p. sul rilievo che l'ordinanza custodiale doveva ritenersi nulla, in quanto adottata da un Collegio composto diversamente da quello che aveva pronunciato la sentenza di primo grado.
Tale motivo è infondato.
Invero, ai sensi degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att. c.p.p., non vi è dubbio che nel caso di specie giudice competente ad adottare il provvedimento riguardante l'applicazione della misura cautelare era la Corte di Assise di Palmi, che aveva la disponibilità materiale degli atti, non ancora trasmessi al giudice dell'appello ai sensi dell'art. 590 c.p.p.. Nè può avere rilievo la circostanza che la suddetta Corte, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, abbia adottato la misura con un Collegio diversamente composto. Infatti - poiché il procedimento riguardante l'applicazione delle misure cautelari è del tutto autonomo rispetto a quello principale di merito - nel caso di specie, ove la misura cautelare è stata adottata a distanza di tempo dalla deliberazione della sentenza, non trova spazio il principio della immutabilità del giudice sancito dall'art. 525 co. 2 c.p.p., in base al quale alla deliberazione della sentenza concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Ne consegue che l'ordinanza custodiale in questione, adottata su richiesta del P.M. dalla Corte di Assise di Palmi in diversa composizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non è affetta da alcuna nullità, tanto più che, come giustamente rilevato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 33 co. 2 c.p.p. non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla formazione dei collegi e sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art..292 co. 2 lett. c) c.p.p. e il vizio della motivazione sul rilievo che il riferimento fatto dal Tribunale alle "prove di penale responsabilità poste a fondamento della decisione di condanna" doveva considerarsi mera affermazione, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado non era stata ancora depositata.
Invero nel caso di specie è pacifico che con la sentenza di primo grado il ricorrente è già stato condannato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, di guisa che, essendo già intervenuta sentenza, ancorché non definitiva, di accertamento di responsabilità, è preclusa in sede di riesame ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infatti deve ritenersi prevalente il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di Assise a seguito di decisione emessa all'esito del dibattimento, tanto più che non è possibile ipotizzare la coesistenza di due decisioni riguardanti lo stesso punto, delle quali l'una di tipo incidentale e meramente prognostico e l'altra fondata sulla "cognitio plena" del giudice del dibattimento (vedi anche sentenza n. 71/1996 della Corte Costituzionale). Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il terzo motivo (aggiunto), con il quale si deduce la violazione dell'art. 292 lett. b) e c) c.p.p. sul rilievo che l'ordinanza custodiale era stata notificata senza gli allegati riguardanti il dispositivo della sentenza di condanna e la descrizione, seppure sommaria, del fatto.
Infatti dall'ordinanza notificata, seppur in modo succinto, risultano tutti gli elementi di riferimento (dispositivo e indicazione dei reati) in base al quali è stata adottata la misura restrittiva. Ne consegue che, trattandosi di elementi dei quali il ricorrente aveva avuto in precedenza già diretta conoscenza mediante la notifica del decreto che dispose il giudizio e la lettura del dispositivo, nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione della norma citata.
Parimenti inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il quarto motivo (aggiunto), con il quale si deduce la violazione dell'art. 309 co. 5 c.p.p. sul rilievo che non risulta dal fascicolo la data in cui gli atti, trasmessi dalla Corte di Assise di Palmi, erano pervenuti al Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta dal fascicolo che l'istanza di riesame è stata presentata il 18/11/1998, che gli atti sono pervenuti al Tribunale il 19/11/1998, che la decisione è stata adottata il 26/11/1998 e depositata il 30/11/1998 nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 309 co. 5 e 10 c.p.p., atteso che il giorno 29/11/1998 cadeva di domenica. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione anche in relazione alle esigenze cautelari, la cui presunzione di sussistenza ai sensi dell'art. 275 co. 3 c.p.p. non è stata superata dalla acquisizione di elementi favorevoli al ricorrente, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter norme att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 1999