Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
Non è affetto da alcuna nullità il decreto di citazione per il giudizio di appello che contenga una enunciazione imprecisa e non chiara dei fatti o delle norme violate, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimento ai requisiti dell'atto fa esclusivamente rinvio alle disposizioni di cui all'art. 429 comma primo lett. a), b) e g).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 24050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24050 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 18/03/2004
1. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 432
3. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 022135/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL MA, N. IL 11/06/1968;
avverso SENTENZA del 21/03/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
IN FATTO E IN DIRITTO
LA AR ricorre per Cassazione avverso la prefata sentenza, confermativa di quella emessa l'11.03.02 dal Tribunale di Eboli con cui è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato continuato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 552 lett. c) c.p.p. non contenendo il decreto di citazione diretta a giudizio l'enunciazione precisa del fatto e delle norme asseritamente violate;
2) violazione dell'art. 601 c.p.p., per non essere stata la citazione dell'appellante notificata al medesimo ed oltre il termine previsto dal n. 4 della stessa disposizione di legge;
3) violazione dell'art. 133 c.p., per omessa indicazione dei criteri ispiratori in ordine alla determinazione della pena applicata;
4) vizio di motivazione, per difetto di un logico apparato argomentativo sui punti della sentenza relativi alla condanna ed alla determinazione della pena;
5) violazione degli artt. 599 e 601 n. 2 c.p.p., per non avere la Corte di appello provveduto con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. nonostante l'appello avesse avuto ad oggetto esclusivamente la specie e la misura della pena;
6) violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna, facendo riferimento l'imputazione del giudizio di appello ad episodi di furto consumato, mentre nella sentenza gravata si richiama un delitto di furto tentato laddove si fa riferimento allo svolgimento del primo giudizio.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto a norma dell'art. 601 co. 6 c.p.p. il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 co. 1 lett. f) c.p.p., e cioè l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ara della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, nonché in caso di identificazione non certa dello imputato medesimo. Tra i casi di nullità non è, quindi, ricompresa l'eventuale mancata enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti e delle norme indicate come violate.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché la citazione risulta notificata a mani di un fratello convivente in data 15.2.03 e perciò più di venti giorni prima della data fissata per il giudizio che era quella del 21.3.03.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha sufficientemente ed adeguatamente motivato, con riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità negativa del ricorrente, circa la conferma della pena inflitta in primo grado, mentre ha rigettato la richiesta di giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante facendo ineccepibilmente riferimento al fatto che l'asserito stato di tossicodipendenza dell'imputato non poteva da solo giustificare quel giudizio in assenza di altri elementi positivi a favore dell'imputato.
4. Il quarto motivo è manifestamente generico, non essendo stati in concreto indicati quali, punti o passi della decisione impugnata sarebbero inficiati dal preteso vizio motivazionale.
5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha regolarmente provveduto sull'appello in Camera di consiglio ex art. 599 co. 1 c.p.p., facendone rituale menzione nel decreto di citazione.
6. Quest'ultima censura è manifestamente infondata, essendo indubbio che la condanna in primo grado è avvenuta per furto aggravato e continuata, consumato e non tentato ed essendo stato indicato per mero errore materiale, nella premessa in fatto della sentenza gravata, l'imputato cerne colpevole ritenuto del reato di furto tentato, tant'è che immediatamente dopo, nello stesso periodo, il reato stesso viene definito come "consumato" in Campagna il 18.4.97. Nessun dubbio, quindi, che la Corte di merito abbia correttamente confermato la sentenza di condanna in primo grado per furto consumato.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibili e che tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (v. sent. 186/00 Corte cost.) nella misura che sarà determinata come in dispositivo.
P.T.M.
- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004