Sentenza 20 settembre 2011
Massime • 1
In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. (Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calciatore é stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, nella mancata adozione di accorgimenti volti a fissarla al cordolo posto alla sua base e a schermare quest'ultimo con materiale idoneo ad assorbire gli urti degli atleti in corsa).
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Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti. In tema di lesioni colpose patite da un calciatore, si è affermato che il gestore di un centro sportivo é titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE SENTENZA 28 febbraio 2018, n.9160 Pres. Piccialli – est. Pavich Ritenuto in fatto 1. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2011, n. 18798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18798 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO RL G. - Presidente - del 20/09/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1322
Dott. VITELLI CASELLA LU - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33318/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NT LU parte civile;
nei confronti di:
EL AR RO imp.;
avverso la sentenza n. 58/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 01/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LU VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Merlino Franco del foro di Roma che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
DE NT LU - costituito parte civile - ricorre per cassazione, agli effetti civili, avverso la sentenza emessa in data 1 marzo 2010 dal Tribunale di Milano, in grado d'appello, a conferma della sentenza pronunziata in data 27 marzo 2009 dal Giudice di Pace di Milano con cui l'imputato EL RL NO era stato mandato assolto, per non aver commesso il fatto, dal delitto di cui all'art. 590,comma 2 in relazione all'art. 583 cod. pen., comma 1 n. 1 commesso in Cesate il 6 luglio 2004, in danno del De NT che,nel corso di una partita di calcio a cinque, aveva riportato lesioni personali consistite nella frattura dell'omero destro con malattia durata oltre 40 giorni,dopo aver violentemente impattato contro la rete di recinzione del campo di calcetto ed il sottostante cordolo in calcestruzzo,gestito dall'associazione sportiva "Real Cesate" di cui il ES era il legale rappresentante. Si imputava al predetto la responsabilità di aver cagionato l'evento lesivo per colpa generica, avendo omesso di verificare periodicamente l'efficienza dei sistemi di protezione esistenti sul campo sportivo, attesa la presenza di una rete di recinzione posta a meno di un metro di distanza dal fondo campo e quindi a distanza insufficiente per prevenire incidenti e di un cordolo di calcestruzzo, con dislivello di circa 10 cm. rispetto al piano di gioco e per non aver comunque mantenuto in condizioni di efficienza la recinzione che, in quel punto del campo, risultava rotta e sfondata e che non era fissata al cordolo.
Ha ritenuto il Giudice d'appello che, pur risultando dimostrato che l'incidente occorso alla parte civile si era verificato nel campo di calcetto di Cesate, l'insufficiente ricostruzione della dinamica dello stesso non aveva tuttavia consentito di far discendere con certezza l'origine delle lesioni da eventuali carenze o vizi del campo di gioco, addebitabili all'imputato. Ha peraltro sottolineato il Tribunale che la funzione della rete di recinzione del campo di calcetto (che, secondo l'accusa, non essendo integra nel punto in cui veniva attinta dalla parte offesa lanciata in corsa al termine di un'azione di gioco, non ne aveva determinato il "respingimento" ne' impedito la caduta e quindi l'impatto con il sottostante cordolo di cemento, causa delle gravi lesioni) non era quella di evitare cadute od infortuni ai giocatori di calcetto, essendo invece predisposta per evitare l'ingresso in campo di terzi e per proteggere gli spettatori da "pallonate" vaganti, alla stregua del regolamento dell'impianto sportivo.
Articola la arte civile due motivi di ricorso per vizio della motivazione e per vizio di violazione di legge, così sintetizzati. Con il primo motivo di ricorso, deduce il difensore, che il Giudice d'appello, disattendendo l'insegnamento della Corte di cassazione in tema di regole applicabili in sede di valutazione della prova, avrebbe contradditoriamente ed illogicamente affermato, da un lato, che le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale non risultavano sufficientemente idonee alla ricostruzione della dinamica dell'incidente (omettendo peraltro di valutare la deposizione della stessa parte offesa, da sola sufficiente ai fini dell'accertamento dei fatti, senza necessità di riscontri esterni) senza minimamente prendere in considerazione, dall'altro, le specifica istanze formulate dalla parte civile con l'atto d'appello, à sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.. Con la seconda censura. denunzia il ricorrente che il Tribunale avrebbe ritenuto l'insussistenza della responsabilità dell'imputato sulla base di un erronea interpretazione delle norme che regolano la responsabilità per colpa e la posizione di garanzia del gestore di impianti sportivi, non potendo rilevare in tal senso la ritenuta mancanza di difformità tra le condizioni del campo da gioco e le disposizioni della FIGC (Federazione italiana gioco calcio) che definiscono le regole del gioco del calcio a cinque e solo a tale fine, anche le dimensioni interne ed esterne del campo. Sicché, secondo il ricorrente, il fatto che detto regolamento non accenni alla rete di recinzione del campo non vale ad escludere la responsabilità del gestore dell'impianto, dotato di tale rete, ove le condizioni della stessa aggravino i rischi per la salute e l'incolumità degli utenti della struttura. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la posizione di garanzia che grava sul gestore degli impianti sportivi (peraltro messi a disposizione degli utenti a titolo oneroso, nel caso di specie) si risolve nell'obbligo di adottare le misure idonee a ridurre od a eliminare i pericoli derivanti dai prevedibili urti tra gli utenti e le strutture immediatamente adiacenti all'area ove si svolge l'attività sportiva. Conclude il ricorrente per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla parte civile è fondato e va accolto. Quanto alla prima censura. osserva la Corte che illogicamente il Tribunale, come denunziato dalla ricorrente, è pervenuto a ritenere "insufficiente fa ricostruzione della dinamica dei sinistro" pur avendo riportato testualmente, in sunto, nella motivazione della sentenza, il contenuto delle deposizioni sia di due testimoni (che hanno riferito di un impatto del giocatore contro un muretto od un marciapiede, mentre stava correndo verso la porta, in tal modo infortunandosi al braccio) che della stessa persona offesa che,a confermala dichiarato di essersi infortunata,cadendo "nella parte del campo dove la rete era sfondata e rotta ed ho battuto il braccio spaccandomi in questo modo l'omero sul cordolo". Ha peraltro il Tribunale riconosciuta provata, alla stregua dei "certificati e della relazione medica", la sussistenza della frattura omerale subita dal De NT. Resta comunque elemento intuitivo (difficilmente contestabile) sulla base di comuni e generalizzate massime di esperienza (cui è ben possibile far ricorso) quello secondo il quale la frattura omerale non poteva che conseguire all'impatto contro un manufatto in cemento (cordolo o marciapiede) piuttosto che con l'"arresto" violento, in corsa contro una rete metallica di recinzione, fosse o meno già sfondatalo a prescindere (a quanto in appresso si preciserà) dalla rilevanza, in concreto, nell'uno caso piuttosto che nell'altro, agli effetti del riconoscimento della responsabilità dell'imputato, attesa peraltro la non particolare complessità della ricostruzione fattuale del sinistro stesso. Aggiungasi conclusivamente sul punto che,in base all'orientamento prevalente, consolidato e risalente nel tempo della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Sez. 6 n. 4946/1997; Sez. 3 n. 11829/1999; Sez. 1 n. 46954/2004) in tema di valutazione della prova costituita dalla sola testimonianza della parte offesa, questa,una volta ritenuta ex se oggettivamente credibile ed avente ad oggetto fatti di diretta percezione (come nel caso di specie) può esser giudicata sufficiente, ai fini dell'accertamento della verità processuale, senza necessità di individuare e di dar conto dei cd. riscontri esterni, non trovando applicazione, in tal caso, il disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4. Passando al secondo ordine di doglianze, osserva il Collegio che, seguendo un orientamento costante, questa Corte ha stabilito che il responsabile di una società sportiva - che quindi gestisce impianti ed attrezzature per tali attività e discipline - è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 cod. pen., comma 2 a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem faedere", sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod. civ. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia. infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.. (Cass. 24.1.2006 n. 16698). Ne discende che l'omessa adozione di siffatti accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo (anche in termini di non adeguata manutenzione delle strutture e dei presidi esistenti) in presenza dei quali l'Incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente costituiscono altrettante cause dell'evento. Posto che l'attività sportiva del gioco del calcio a cinque (benché non assimilabile alle discipline qualificabili come "sport estremi" ovvero all'automobilismo od al motociclismo od all'alpinismo) è comunque attività pericolosa, in ragione dei coessenziali rischi per l'incolumità fisica dei giocatori, dalla stessa derivanti deve affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell'impianto è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport, previa utilizzazione dell'impianto e delle connesse attrezzature. Come ricordato dalla ricorrente parte civile, alla posizione di garanzia rivestita dal gestore di impianti sciistici, è stata ricondotto altresì l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore possa andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima" (cfr. Sez. 4 n. 27861 del 2004). Ma,anche a prescindere da tale assunto giurisprudenziale, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la posizione di garanzia rivestita dall'imputato, quale responsabile della società di gestione del campo da gioco, nei confronti degli utilizzatori comportava pacificamente l'obbligo di adottare le necessarie cautele a tutela della incolumità degli utilizzatori, in relazione sia alla rete di recinzione del campo di gioco (posta a meno di un metro di distanza dal fondo campo, come recita il capo di imputazione) sia al cordolo in cemento sul quale risultava infissa ed alla cunetta di scolo delle acque meteoriche realizzata alla base di quest'ultimo, quali "componenti" coessenziali dello stesso impianto. Sul presupposto del prevedibile rischio che i giocatori (posta anche la minor lunghezza del campo rispetto a quello adibito al gioco del calcio "maggiore" praticato da squadre di undici giocatori, ciascuna), nel corso della normale azione di gioco, potessero finire per attingere o per entrare in contatto con la rete,con il cordolo o con la cunetta di scolo e della evitabilità, attraverso l'adozione delle necessarie cautelerei pregiudizi per l'incolumità degli stessi (elementi essenziali, entrambi ai fini della configurabilità dell'addebito a titolo di colpa) deve affermarsi la sussistenza di una serie di omissioni colpose,ascrivibili allo stesso imputato. Questi aveva mancato di porre in atto appositi interventi anche manutentivi, in particolar modo, alla rete (che, ove integra e ben infissa alla base, avrebbe contribuito al "respingimento" e, nel contempo, al "contenimento" del giocatore che, come accaduto nel caso de quo, lanciato in corsa verso la porta avversaria e nell'impossibilità di arrestarsi preventivamente,avrebbe potuto verosimilmente evitare il successivo impatto contro il cordolo di cemento sottostante, a seguito della caduta a terra) ovvero allo stesso cordolo, non adeguatamente protetto o rivestito con materiale atto ad assorbire, senza gravi danni, gli eventuali impatti dei giocatori, posta la breve distanza cui era collocato, rispetto al termine del campo di gioco. Analogamente colposamente omessa doveva ritenersi l'adozione di eventuali altri accorgimenti (quali appositi rivestimenti con materiale elastico) idonei ad Impedire ulteriori pregiudizi derivanti agli utilizzatori del campo di gioco in caso di violento impatto con la canaletta di scolo, flancheggiante il cordolo.
La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio ex art.622 cod. proc. pen. al giudice civile competente in grado d'appello che, in sede di nuovo esame della vicenda processuale agli effetti civili, terrà conto di quanto testè osservato e provvedere altresì al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore In grado d'appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012