Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PETTI G. Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI UI, DE OM IU, elettivamente domiciliati in Roma, via Sebino n. 32, presso l'avv. Cesidio Di Gravio, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA DI ROMA s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Banco di S. Spirito n. 48, presso l'avv. D'Ottavi, difesi dall'avv. Piergiorgio Lungarini, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 963/00 del 10 dicembre 1999, deliberata il 3 marzo 2000 e pubblicata il 21 marzo 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv., Mario Filippi D'Ottavi per delega dell'avv. Lungarini per l'istituto controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 21 novembre 1995 la BANCA DI ROMA s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Velletri, i coniugi CI UI e DE NI IU perché fosse revocato o dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di convenzione matrimoniale rogato il 15 luglio 1993 e con il quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale la loro consistente proprietà immobiliare sita in Velletri, costituita da villa con garage e annessa area a parco giardino.
Esponeva la banca attrice di essere creditrice dei convenuti, alla data del 31 dicembre 1993, della complessiva somma di oltre 7 miliardi di lire (come da decreti ingiuntivi nn. 332 e 333 emessi dal Presidente del tribunale di Velletri il 4 marzo 1994) e che essa concludente già il 1^ giugno 1993 aveva inviato ai convenuti intimazione ad adempiere, sicché l'atto di costituzione del fondo patrimoniale era stato posto in essere al solo scopo di sottrarre i beni (unica consistente proprietà immobiliare dei debitori) alla azioni esecutive di essa Banca di Roma.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese eccependo che i decreti ingiuntivi invocati non solo erano successivi di ben nove mesi all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ma che gli stessi erano stati opposti per cui, pendendo giudizio di opposizione, non esisteva sentenza passata in giudicato o titolo consolidato che accertasse il credito di controparte e che, comunque, non esisteva diminuzione della garanzia patrimoniale, sia perché il valore venale dell'immobile era sproporzionato e non adeguato alle somme rivendicate dalla Banca, sia perché la obbligazione del CI era fideiussoria e non diretta.
Chiedevano, pertanto, i convenuti il rigetto della domanda ovvero la sospensione del giudizio, sino alla pronunzia del tribunale di Velletri sull'opposizione ai decreti ingiuntivi.
Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale adito con sentenza 21 agosto 1997 in accoglimento della domanda attrice dichiarava l'inefficacia, nei confronti della Banca di Roma dell'atto di costituzione in fondo patrimoniale delle proprietà immobiliari di CI UI e DE NI IU rogato il 15 luglio 1993, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite. Gravata tale pronunzia dai soccombenti CI UI e DE NI IU la Corte di appello di Roma con sentenza 10 dicembre 1999 deliberata il 3 marzo 2000 e pubblicata il 21 marzo 2000, rigettava l'appello, atteso che nella specie sussistevano tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale 15. luglio 1993 ponendo a carico degli appellanti le spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso, CI UI e DE NI IU affidato a un unico, complesso motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva la corte di appello di Roma con la sentenza in questa sede gravata ha rigettato l'appello avverso la sentenza del primo giudice che, a sua volta, ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti della Banca di Roma, dell'atto di costituzione in fondo patrimoniale delle proprietà immobiliari di CI UI e DE NI IU rogato il 15 luglio 1993. 2. I ricorrenti censurano tale pronunzia denunziando "violazione di legge, violazione dell'art. 2901 c.c., errata, carente e contraddittoria motivazione, violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., violazione art. 295 c.p.c.". Si osserva, infatti:
- la Corte di appello di Roma ha inspiegabilmente ritenuto di non sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio, in attesa della definizione dinanzi al tribunale di Velletri della querela di falso relativamente al documento sul quale si fonda l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c., senza considerare che una volta accolta la proposta querela, e dichiarato falso il documento invocato dalla controparte (fideiussione) la Banca di Roma non è più creditrice degli attuali ricorrenti;
- "alla stregua di quanto sopra ammissibili e rilevanti si rilevano i mezzi di prova così come articolati nell'atto di appello e per i quali in via subordinata di insiste affinché venga disposta la loro ammissione";
- "ci si riporta dunque a tutte le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi ed in sede di proposizione di querela di falso e si insiste per l'annullamento e/o cassazione della sentenza impugnata".
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 3. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico in causa, anteriormente alla costituzione in fondo patrimoniale degli immobili per cui è controversia (atto rogato dal Notaio Pensabene - Perez il 15 luglio 1993), gli attuali ricorrenti hanno rilasciato in favore della Banca oggi controricorrente n. 4 fideiussioni, rispettivamente in data 21 gennaio 1992, 6 agosto 1992, 23 dicembre 1992 e 13 aprile 1993. Pacifico quanto precede si osserva essere incontroverso, in causa, altresì, che delle ricordate fideiussioni sono state oggetto di querela di falso unicamente le ultime due.
Nulla, invece, hanno mai dedotto gli attuali ricorrenti quanto alle prime due fideiussioni, sì che gli stessi - come accertato in linea di fatto dalla sentenza in questa sede gravata - si riconoscono fideiussori dell'importo complessivo di circa tre miliardi di lire (in particolare: lire 2.860.000.000).
Certo quanto sopra è di palmare evidenza, a prescindere da ogni altra considerazione, l'assoluta irrilevanza, al fine del decidere, dell'esito dei giudizi pendenti in ordine alle proposte querele di falso quanto alle ultime fideiussioni.
Anche nell'eventualità, infatti, quel giudizio dovesse concludersi con l'affermazione della nullità di tali fideiussioni il CI e la DE NI rimarrebbero pur sempre obbligati, nei confronti della Banca di Roma quantomeno sino all'importo di cui sopra. Correttamente, concludendo sul punto, i giudici del merito non hanno sospeso il presente giudizio sino alla definizione del diverso giudizio, tra le stesse parti, pendente innanzi al tribunale di Velletri e avente a oggetto la querela di falso su alcuni dei documenti sui quali si fonda l'esercizio della azione esperita dalla Banca di Roma.
3. 2. Il motivo in esame, ancora, è inammissibile nella parte in cui i ricorrenti lamentano la illegittimità della sentenza gravata per non avere dato ingresso in causa alle prove dedotte.
In ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per ZI, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che il ricorrente il quale lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n, 2838).
Il ricorrente per cassazione - in particolare - che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio ed. "di autosufficienza" del ricorso per ZI (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti pur sostenendo la certa ammissibilità dei capitoli dedotti in sede di merito, e la loro rilevanza al fine del decidere hanno omesso di trascrivere i detti capitoli nel contesto del ricorso limitandosi a richiamarli come dedotti nell'atto di appello e non ponendo, pertanto, questa Corte - cui, come già osservato sopra, è inibito integrare con altre indagini il contenuto del ricorso - nelle condizioni di apprezzare ne' la reale ammissibilità delle prove stesse, ne' la loro invocata rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
Il tutto a prescindere dal considerare che le prove dedotte attengono, per quanto è dato comprendere, alla falsità di due delle quattro fideiussioni invocate dalla Banca di Roma a fondamento della propria pretesa creditoria e che, pertanto, trattasi, senza ombra di dubbio - come evidenziato sopra - di circostanze irrilevanti al fine del decidere.
3. 3. Da ultimo, sempre al fine dell'annullamento o della cassazione della sentenza impugnata, si osserva che i ricorrenti si riportano "a tutte le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi e in sede di proposizione di querela di falso".
Anche sotto il riferito profilo la deduzione è inammissibile. Si osserva, infatti - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi del ricorso alla decisione impugnata non è rispettato quando il ricorso per ZI è basato sul richiamo di motivi di appello, o a altri scritti, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza (Cass. 20 aprile 1998, n. 4013). In altri termini, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (in procedendo o in judicando), non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad altri atti, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass., 13 gennaio 1996, n. 252). È palese, pertanto, che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutti i riferimenti contenuti nel ricorso agli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio non trascritti ne' ribaditi nel ricorso stesso, ma solo richiamati per relationem, come anche alla proposta querela di falso.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in euro 100,00, oltre euro 12.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di ZI, il 20 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004