Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
ее 67739 Imposta02 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO egi avviso di accertamento;
ORTE SUPREMA DI CASSAZ NE notifica SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA a dai Magistrati: R.G. N. 1308/2000 runo SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons, relatore Consigliere Cron. 22359 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Ud.
6.3.2002 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 1308 R.G. 2000, proposto N. 67739 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
KING'S PARK S.r.I, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro COVINO, domiciliatario in Roma, alla via Cola di Rienzo 92, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Nardone;
- controricorrente -
9 6 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria / 1 1 Regionale dell'Umbria in data 12 maggio 1999, depositata col n. 116/02/99 il 10 settembre 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Nardone, delegato, per la controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La S.r.l. King's Park di Roma acquistò, con rogito notarile registrato in Città di Castello il 26 luglio 1991 al n. 686, un lotto edificabile, in Perugia, e l'accertamento di maggior valore, notificato dal competente Ufficio di Registro il 27 dicembre 1994 ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973, non fu impugnato dalla Società né dagli eredi del venditore - frattanto venuto a morte -, RE Fagioli. Notificato quindi il correlativo avviso di liquidazione, la Società ne oppose la nullità, in dipendenza dell'affermata irregolare notifica dell'accertamento, comunque infondato nel merito. L'impugnativa fu accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame dell'Ufficio, ribadendo la lamentata invalidità della notifica. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso, ed entrambe le parti insistono con memoria. Motivi della decisione 2 Esponendo violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., e 50 ('recte': 60) del d.P.R. 600/1973, e collegato vizio di motivazione, l'Amministrazione finanziaria si duole della mera affermazione del giudice 'a quo', non sorretta da motivazione alcuna, circa l'omissione, da parte dell'Ufficio, di formalità necessarie per la regolare notifica, comunque asserendo essere la notifica avvenuta a norma dell'art. 60 cit., in mancanza della prescritta comunicazione di variazione della sede, riconosciuta dalla stessa Società. La resistente oppone la sufficienza della motivazione, dalla quale si evince la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, "riferita alla violazione del disposto degli artt. 140 e 148, comma 2, c.p.c., in quanto dalla relata di notifica non risultano effettuati gli accertamenti diretti a constatare validamente quale fosse la effettiva sede della società destinataria, una volta accertato che detta sede non era più nel luogo della notificazione"; afferma l'inapplicabilità dell'obbligo di comunicazione della variazione della sede medesima, limitato dall'art. 36 cit. d.P.R. 600/1973 alle imposte sui redditi, ed osserva che il permanere della sede nel Comune del domicilio fiscale avrebbe comunque imposto al messo notificatore di eseguire le ricerche, dandone atto nella relazione di notifica. Il ricorso dev'essere accolto, sotto il profilo della motivazione omessa, prospettato dall'Amministrazione ricorrente col rilevare che, dalla riportata affermazione del giudice del merito, "non è possibile evincere quali siano le formalità non rispettate" per la 3 rituale notifica dell'accertamento, in effetti non impugnato. Nella parte espositiva della sentenza, si dice solo del gravame formulato dall'Ufficio -senza il benché minimo accenno al relativo avverso la sentenza della commissione provinciale, di contenuto - accoglimento del ricorso della Società contribuente - di cui restano altrettanto oscure le ragioni . Nella non meno breve parte motiva, senza nemmeno distinguere tra avviso di liquidazione (impugnato) ed avviso d'accertamento di maggior valore (della cui rituale notifica, come si apprende dal ricorso e dal controricorso, si discute), si afferma che "l'Ufficio non ha provveduto ad assolvere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per la corretta notifica, soprattutto non ha provveduto ad indicare le ragioni che non hanno consentito di consegnare l'avviso al contribuente". Si tace però completamente sugli adempimenti in concreto omessi, e si allude ad una mancata consegna, che solo 'aliunde' si apprende essere la causa dello stesso procedimento notificatorio ('ex' art. 140 c.p.c., in relazione all'art. 60 del d.P.R. 600/1973) seguito. In tal modo la motivazione, oltre a risultare avulsa da ogni riferimento in fatto, necessariamente perviene ad una conclusione, in diritto, non verificabile secondo canoni o modelli logici purchessia. Si versa, pertanto, in una ipotesi di decisione che, per l'effettiva mancanza della concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. 546/1992) e per l'astrattezza, e dunque per la mera apparenza, della motivazione susseguente (n. 4 art. cit.), non consente di individuare gli elementi di fatto considerati o 4 presupposti nella pronunzia e di apprezzare la corretta applicazione di - non espresse - regole di diritto (v. per tutte, in generale, Cass. 2067/1998, e, con riguardo al processo tributario, Cass. 2781/2001). Ne deriva, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle questioni agitate reciprocamente dalle parti circa la contrastata validità della notifica, in relazione alle quali ogni opzione interpretativa finirebbe per risolversi, nel delineato contesto, in una mera esercitazione dialettica. Ulteriormente ne discende la necessità del rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, perché proceda all'esame omesso. Il giudice del rescissorio provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P..Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002. Il Cons. estensore Il Presidente Bruno Saccucci - Enrico мио tuico 我 DEPOCITATO - 5 GIU. 2002 Oga 5