Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7301 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
07301/03 BELICA ITALIANA ESENTS DA REGïs. I jo AI SENSI DEL D.P.R. NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 131 TAB. ALL. B N. 5 ATARIO RIEUSARREMA DI CASSAZIONE Oggetto reddito IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA d'impresa dividendi -prova percezione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20147/99 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco - Presidente ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 16227 Dott. Enrico Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 08/11/02 FICO Consigliere Dott. Nino RAGONESI Consigliere Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente SENTENZA hous sul ricorso proposto da: domiciliato in DALLA FONTANA EMANUELE, elettivamente ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO ROMOLO PERSIANI, difeso dall'avvocato ORLANDO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 4030 - resistente
contro
UFFICIO ENTRATE VICENZA 2; - intimato avversO la sentenza n. 179/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 24/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito, ilper ricorrente, l'Avvocato ORLANDO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore سسوار Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo EL LL NA impugnava l'avviso di accer- tamento emesso dall'ufficio imposte dirette di ZA, col quale era stato accertato un maggior reddito di ca- pitale di lire 50.000.000, rispetto ai 50 milioni di- chiarati, per dividendo erogato dalla CA & LL NA s.p.a., sostenendo che la società aveva commes- SO un errore, raddoppiando il dato sul modello RAD in- viato allo schedario generale dei titolo azionari. La commissione tributaria di primo grado di ZA acco- glieva il ricorso. 2 Con sentenza 16 aprile 24 settembre 1998 la com- missione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello dell'ufficio, osservando che non risultava provata la duplicazione sostenuta dal contribuente, il da cui po- quale non aveva prodotto la documentazione tessero essere ricostruite tutte le movimentazioni bancarie dell'anno di riferimento e, in particolare, tutti i dividendi erogati, e considerato che, se si fosse trattato di un errore, la società, о 10 stesso LL NA, avrebbero potuto segnalarlo allo scheda- rio generale. Avverso tale sentenza il LL NA ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annul- lamento. L'Amministrazione Finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione del- l'art.2697 cod. civ. e omessa, insufficiente, contrad- dittoria motivazione, in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la commis- sione tributaria regionale abbia ritenuto necessaria la produzione di tutte le pagine del libro giornale, men- tre doveva considerarsi sufficiente la produzione della pagina recante le operazioni effettuate nella data in 3 cui il dividendo era stato distribuito. La produzione delle altre pagine di tale libro, come pure delle docu- mentazioni bancarie relative all'anno, era del tutto estranea all'onere probatorio imposto al percettore del dividendo. Altrettanto erronea sarebbe l'ipotesi formulata dalla sentenza, secondo cui non poteva escludersi la corresponsione di dividendi nello stesso anno. Inoltre, i modelli RAD fanno riferimento a un riparto straordi- nario, contenendo la barratura della casella corrispon- члег dente. Pertanto, non era assolutamente ipotizzabile la distribuzione di dividendi ordinari. Pertanto, le argomentazioni contenute nella senten- za circa la necessità di una verifica su tutto il libro giornale e sui movimenti di tutto l'anno di riferimen- to, al fine di escludere la possibilità di correspon- sione di dividendi a titolo ordinario riguarderebbero punti estranei alla controversia, che si riferisce sol- tanto al riparto straordinario in data 23 dicembre 1985. $ 2. Motivi della decisione Le censure meritano accoglimento. Come ha esattamente rilevato il ricorrente, la com- missione di primo grado aveva considerato l'indicazione sul modello RAD come conseguenza di errore materiale della società, prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla stessa. Poiché oggetto della rettifica era sol- tanto l'attribuzione di dividendi azionari in una data determinata, l'estensione dell'indagine a tutte le ope- razioni compiute nell'anno era del tutto estranea al- l'accertamento e quindi, al giudizio tributario. ' consolidata giurisprudenza Come ritenuto da una della Corte, l'accertamento deve enunciare la pretesa tributaria, ed indicandone ragioni giuridiche e fatti costitutivi. Tale è il tema d'indagine sul quale posso- no svolgersi le difese delle parti, i cui limiti non possono essere superati dal giudice tributario. Ciò premesso, e ribadito il principio dell'onere della prova incombente all'amministrazione finanziaria circa i fatti costitutivi della pretesa da essa fatta valere con l'accertamento, la Corte rileva che i giudi- ci d'appello non hanno spiegato le ragioni per cui la verifica dell'assunto del contribuente ( che allegava una duplicazione degli utili frutto di errore materiale ) rendesse necessaria un'indagine su tutte le operazio- ni e i movimenti bancari relativi all'intero anno. In definitiva, la pronuncia della commissione tri- butaria regionale è viziata, oltre che da difetto di motivazione, da un radicale errore di diritto, avendo esteso il giudice d'appello la propria indagine al di là dei confini segnati dall'accertamento. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassa- ta. Non essendo necessarie nuove indagini di fatto, la nell'esercizio del potere di decisione nel me-Corte, rito, previsto dall'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., rigetta l'appello dell'ufficio e confer- ma la decisione di primo grado. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'ufficio, confermando la decisione di primo grado;
compensa le spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, 1'8 novembre 2002. Il Consigliere estensoreConsigli Enrico AltieriEnrico ато Il Presidente Francesco Cristarella Orestano ее о чет IL CANCELLIERE 61 Francesa CataniaFrancespo 13 MAG 2005 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE 13 MAG. 2003 Roma E IL CANCELLED 6 N O M Fran