Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 112
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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In tema di servitù di elettrodotto, l'art. 5, primo comma, del D.P.C.M. 23 aprile 1992, nello stabilire la necessità di adottare, in relazione a determinate linee elettriche aeree esterne, le distanze di rispetto ivi indicate, fa testuale riferimento soltanto all'ipotesi che si tratti di "fabbricati" (adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungata), con la conseguenza che tale disciplina è irrilevante ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, qualora sull'area interessata non esistano fabbricati, ne' ne sia consentita la realizzazione (nella fattispecie, il suolo era destinato a parco urbano ed alla realizzazione di impianti ricreativi, sportivi e culturali).

In tema di servitù di elettrodotto e di determinazione della relativa indennità di asservimento ex art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il sistema introdotto dall'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359) è caratterizzato - ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, cui quella di asservimento va commisurata - da una rigida dicotomia, che non ammette figure intermedie, tra le aree edificabili e le aree rimanenti (tutte parificate, ai fini anzidetti, a quelle agricole), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza o pregiudichi il serio ed effettivo ristoro del proprietario (v. Corte cost., sent. n. 261 del 1997). Ad un tal riguardo, la nozione di edificabilità, pur non identificandosi e non esaurendosi nel fenomeno dell'edificabilità residenziale abitativa, comprende tuttavia ogni forma di trasformazione del suolo, in via di principio non preclusa all'iniziativa privata, che sia però riconducibile in ogni caso alla figura tecnica ed economica dell'edificazione (ancorché a tipologia vincolata), risultando quindi soggetta al relativo regime delle autorizzazioni previsto dalla vigente legislazione edilizia. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione e quindi di quella di asservimento, va esclusa la natura edificabile di un fondo compreso in zona urbanistica destinata a parco urbano ed alla realizzazione di impianti pubblici ricreativi, sportivi e culturali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 112
    Data del deposito : 9 gennaio 2003

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