Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di servitù di elettrodotto, l'art. 5, primo comma, del D.P.C.M. 23 aprile 1992, nello stabilire la necessità di adottare, in relazione a determinate linee elettriche aeree esterne, le distanze di rispetto ivi indicate, fa testuale riferimento soltanto all'ipotesi che si tratti di "fabbricati" (adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungata), con la conseguenza che tale disciplina è irrilevante ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, qualora sull'area interessata non esistano fabbricati, ne' ne sia consentita la realizzazione (nella fattispecie, il suolo era destinato a parco urbano ed alla realizzazione di impianti ricreativi, sportivi e culturali).
In tema di servitù di elettrodotto e di determinazione della relativa indennità di asservimento ex art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il sistema introdotto dall'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359) è caratterizzato - ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, cui quella di asservimento va commisurata - da una rigida dicotomia, che non ammette figure intermedie, tra le aree edificabili e le aree rimanenti (tutte parificate, ai fini anzidetti, a quelle agricole), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza o pregiudichi il serio ed effettivo ristoro del proprietario (v. Corte cost., sent. n. 261 del 1997). Ad un tal riguardo, la nozione di edificabilità, pur non identificandosi e non esaurendosi nel fenomeno dell'edificabilità residenziale abitativa, comprende tuttavia ogni forma di trasformazione del suolo, in via di principio non preclusa all'iniziativa privata, che sia però riconducibile in ogni caso alla figura tecnica ed economica dell'edificazione (ancorché a tipologia vincolata), risultando quindi soggetta al relativo regime delle autorizzazioni previsto dalla vigente legislazione edilizia. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione e quindi di quella di asservimento, va esclusa la natura edificabile di un fondo compreso in zona urbanistica destinata a parco urbano ed alla realizzazione di impianti pubblici ricreativi, sportivi e culturali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi n.5, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Abbamonte che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avvocato Antonio Candela, in virtù di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
ENEL S.p.A., rappresentata dalla procuratrice T.E.R.N.A. S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, presso lo studio dell'Avvocato Filomena Passeggio che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avvocato Giancarlo Bruno e dall'Avvocato Filippo Di Stefano, in virtù di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.548/2000 pubblicata il 13.3.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.6.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1^.4.1996, NE PR, premesso che in data 6.3.1996 gli era stato notificato il decreto del Prefetto di Benevento, emesso il 12.12.1995, con il quale era stata imposta servitù permanente di elettrodotto in favore della S.p.A. ENEL su un'area del fondo di sua proprietà sita nel Comune di Melizzano e premesso altresì che con il medesimo decreto gli era stato comunicato che l'indennità dovuta per la predetta imposizione ammontava a lire 3.332.000, conveniva la stessa S.p.A. ENEL davanti alla Corte di Appello di Napoli per sentir dichiarare che la riferita indennità era inferiore a quella di legge, chiedendo altresì la determinazione della giusta indennità di occupazione, con i relativi accessori.
Si costituiva la convenuta, contestando che l'indennità liquidata al proprietario dell'area asservita (comprensiva dell'indennità di occupazione) fosse inferiore al suo valore e sostenendo in particolare che si trattasse di suolo agricolo.
La Corte territoriale, con sentenza del 22.12.1999/13.3.2000, rigettava la domanda, assumendo:
a) che l'area in questione fosse da considerare non edificabile ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione e, quindi, di servitù di elettrodotto, ricadendo, secondo il PRG del Comune di Melizzano vigente all'epoca dell'asservimento di causa, in parte in zona agricola e, in altra parte, in zona destinata ad attrezzature di interesse generale da adibirsi a parco urbano;
b) che non assumesse rilievo alcuno l'ulteriore deduzione dell'attore in base alla quale il danno che ricadeva sulla parte del fondo non asservita sarebbe risultata maggiore in applicazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992, relativo alle distanze ivi indicate per gli impianti elettrici a 132,220 e 380 KV, trattandosi di distanze da fabbricati adibiti ad abitazione, nella specie non solo inesistenti ma neppure consentiti dalla disciplina urbanistica in vigore. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il PR, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, illustrato da memoria, al quale resiste con controricorso l'ENEL S.p.A.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione falsa applicazione dell'art. 123 del R.D. 11.12.1933, n. 1775, dell'art.5 bis del d.l. 11.7.1992, n.333, convertito con legge 8.8.1992, n.359, della legge 22.10.1971, n.865 e dell'art.5 del D.P.C.M. 23.4.1992, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame di un punto decisivo, in relazione all'art.360, n.3 e n.5, c.p.c., assumendo:
a) che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici del merito, essendo incontestabilmente accertata la possibilità di realizzare sull'area oggetto della costituzione di servitù della quale si discute "costruzioni per attrezzature destinate al tempo libero", l'area stessa non potesse, e non possa, essere certo valutata, ai fini dell'espropriazione ovvero della costituzione di servitù anzidetta, alla pari delle aree agricole, ma dovesse, e debba, essere inclusa nei terreni a vocazione edificatoria legale, risultando palese che costituisca una trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica ed economica di edificazione la realizzazione, espressamente consentita nella specie dal P.R.G., di simili costruzioni;
b) che ogni diversa interpretazione della normativa di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992 si ponga in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento giuridico in relazione a situazioni di fatto conformi e quindi di illegittimità costituzionale di trattamento giuridico eguale in relazione a situazioni di fatto diverse, nonché con i principi costituzionali relativi all'indennizzo in ipotesi di espropriazione totale o parziale per le espropriazioni di beni di proprietà privata da rapportare, comunque, alla effettiva natura e, quindi, al valore dei beni stessi;
c) che la ben precisa disposizione di cui all'art.5 del menzionato D.P.C.M. 23.4.1992 stabilisca, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, che le distanze di rispetto dagli elettrodotti vanno adottate non solo rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione ma anche rispetto ai fabbricati adibiti ad ogni altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata in loco, essendo palese come tempi siffatti, nelle attrezzature realizzabili nell'area oggetto di controversia, vengano richiesti dall'esercizio stesso delle ordinarie attività del tempo libero.
Il motivo non è fondato.
Sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale (di cui alla pagina 4 dell'impugnata sentenza), risulta che "secondo il PRG del Comune di Melizzano vigente all'epoca dell'asservimento per cui è causa ... l'area interessata ricade, in parte ... in zona agricola e, in altra parte... in zona destinata ad attrezzature di interesse generale da adibirsi a parco urbano", là dove detto giudice ha ulteriormente precisato (pagina 6 dell'impugnata sentenza) che "nel caso in esame la previsione di piano indica come destinazione della zona in cui si trova il fondo dell'attore, assoggettato in parte a servitù di elettrodotto, come area destinata al tempo libero e allo sport, oltre al parco, consentendo la realizzazione di impianti pubblici ricreativi, sportivi e culturali con un indice dello 0,40 mq/mq (rectius, mc/mq) per impianti coperti o scoperti e altezza massima di m. 15". Da tale (incontestata) premessa, lo stesso giudice ha quindi tratto la (censurata) conclusione secondo la quale "... alla stregua della vigente normativa in materia di espropriazioni, ... l'area in questione, contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso CTU, è da considerare non edificabile al fine del calcolo dell'indennità di espropriazione e, quindi, di servitù di elettrodotto ai sensi dell'art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775". Una simile conclusione va esente dalle censure, dedotte dal ricorrente, segnatamente illustrate sotto la lettera a) che precede. In tema di espropriazione per pubblica utilità, infatti, fermo restando il principio secondo cui, nel sistema di determinazione del relativo indennizzo, introdotto dall'art.5 bis della legge n.359 del 1992 e caratterizzato dalla rigida dicotomia (senza che residui spazio per un tertium genus) tra aree edificabili (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed aree agricole o non classificabili come edificabili (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ai sensi della legge n.865 del 1971), un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale essa risulti classificata, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità "legale" laddove la cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza cioè dei predetti strumenti), ovvero, in via complementare ed integrativa, agli effetti della stima del concreto valore di mercato dell'area espropriata incidendo così sul calcolo dell'indennizzo (Cass. sezioni unite 23 aprile 2001, n. 172), va, comunque, tenuto conto del fatto che la nozione legislativa di "edificabilità", pur non identificandosi e non esaurendosi nel fenomeno dell'edificabilità residenziale abitativa, comprende tuttavia ogni forma di trasformazione del suolo, in via di principio non preclusa all'iniziativa privata, che sia però riconducibile in ogni caso alla figura tecnica ed economica dell'edificazione (ancorché a tipologia vincolata) risultando quindi soggetta al relativo regime delle autorizzazioni previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass. 13 giugno 2000, n. 8028; Cass. 24 luglio 2000, n. 9669; Cass. 5 dicembre 2001, n. 15419; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15704). In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte, mentre per un verso ha ritenuto provvisti di natura edificabile (e, quindi, a vocazione edificatoria legale) i terreni nei quali, in base al piano comprensoriale, possano essere costruiti (solo) "edifici" destinati alla diretta fruizione del mare, come stabilimenti balneari, circoli nautici, ristoranti, bar (Cass. 9669/2000, cit.; Cass. 15 704/2001 cit.), reputando altresì (sulla falsariga della pronuncia della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, là dove il giudice delle leggi ha affermato che, anche attraverso l'iniziativa economica privata, sono realizzabili, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento, gli obiettivi di interesse generale, risultato di una scelta di politica programmatoria, di dotare il territorio di attrezzature e servizi che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica ma siano attuabili anche dal soggetto privato, senza necessità di previa ablazione del bene) che la destinazione di un'area "ad edilizia scolastica" comporti l'attribuzione al terreno di una simile "vocazione edificatoria", ancorché specifica (Cass. 21 marzo 2000, n. 3298), ha per altro verso, con indirizzo nettamente prevalente, escluso analoga vocazione in capo ad aree comprese in zone urbanistiche destinate a "strutture di servizio del verde" (Cass. 16 novembre 2000, n. 14851), nonché a "verde sportivo" (Cass. 21 settembre 2001, n. 11932), a "verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport" (Cass. 16 maggio 1998, n. 4921; Cass. 29 maggio 2001, n. 7258), ad 4Cattrezzature per il tempo libero (e) sportive" (Cass. 15 marzo 1999, n. 2272) e, più in generale, ad "impiantistica sportiva" (Cass. 20 marzo 1998, n. 2929; Cass. 9 luglio 1999, n. 7200). Nella specie, attraverso l'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale (là dove quest'ultima, come si è detto, ha espressamente richiamato la previsione di piano che indica la zona in cui si trova il fondo dell'attore, assoggettato in parte a servitù di elettrodotto, come "destinata ad attrezzature di interesse generale da adibirsi a parco urbano ... (ovvero) come area destinata al tempo libero e allo sport, oltre al parco, consentendo la realizzazione di impianti pubblici ricreativi, sportivi e culturali ... coperti o scoperti" è da ritenere del tutto corretta, alla luce dei principi sopra illustrati, la conclusione cui è pervenuto lo stesso giudice, il quale, come pure accennato, ha ritenuto che "l'area in questione ... è da considerare non edificabile al fine del calcolo dell'indennità di espropriazione e, quindi, di servitù di elettrodotto...", risultando palese al riguardo, anche a prescindere dalla qualità di soggetto pubblico o privato che dette "attrezzature" e detti "impianti" ha facoltà di eseguire, come la riferita destinazione, per un verso, non consenta certo edificazioni residenziali abitative e come, per altro verso, consenta unicamente la realizzazione di "attrezzature" e di "impianti" in ogni caso funzionali alla destinazione medesima delle aree cui attrezzature ed impianti siffatti ineriscono, che è e resta quella "ricreativa e sportiva", in quanto tale estranea a finalità "edificatorie". Per quanto attiene, poi, al profilo di doglianza pure dedotto dal ricorrente ed illustrato sotto la lettera b) di cui all'inizio, basti osservare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 261 del 1997, già richiamata dal giudice di merito e cui pure hanno fatto riferimento le Sezioni Unite di questa stessa Corte nella sopra citata pronuncia n. 172/2001, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis, quarto comma, del decreto legge n.333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n.359 del 1992, nella parte in cui prevede, per le aree non edificabili, un unico criterio di valutazione indennitaria, pari a quello delle aree agricole, ha espressamente disatteso il tentativo di introdurre nell'ordinamento un tertium genus tra le aree edificabili e tutte le altre aree, parificate, quanto alla stima dell'indennità di espropriazione, a quelle agricole appunto, così da superare la scelta netta del legislatore (certamente non obbligata sul piano costituzionale) di suddividere le aree medesime, ai predetti fini, in due sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra) e di creare in questo modo una dicotomia capace di far risultare le prime contrapposte alle seconde, senza che una simile scelta presenti caratteri di irragionevolezza o di arbitrarietà tali da far riscontrare la sussistenza di profili di incostituzionalità, ovvero comunque pregiudichi il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato.
Circa, infine, il terzo profilo di censura dedotto dal ricorrente, sopra illustrato alla lettera c), giova notare come l'art.5, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992), nello stabilire la necessità di adottare, in relazione alle linee elettriche aeree esterne a 132 KV, 220 KV e 380 KV, le distanze ivi meglio specificate, faccia pur sempre testuale richiamo all'ipotesi che trattisi di "fabbricati" (adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungata), onde è da escludere che tali possano essere reputati, alla stregua di quanto precede, "attrezzature di interesse generale da adibirsi a parco urbano" ed "impianti pubblici ricreativi, sportivi e culturali" i quali, come nella specie, risultino essere, secondo le previsioni del piano urbanistico, i soli suscettibili di realizzazione in aree che, esattamente per questo motivo, sono da riconoscere prive di vocazione edificatoria, cui, invece, la nozione stessa di "fabbricato", all'evidenza, si riferisce.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385. primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 2090,79, di cui euro 2.000,00 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2090,79, di cui euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003