Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2629
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

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L'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i sanitari a regime convenzionale, reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con decreto del Presidente della Repubblica, non costituisce fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto predetto, ma integra la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con il decreto presidenziale, costituente una fonte normativa secondaria, che rende esecutivo l'accordo stesso; con la conseguenza che l'interpretazione di quest'ultimo è consentita alla Corte di Cassazione in sede di denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., di violazione delle disposizioni dello stesso accordo e va compiuta alla stregua dei criteri fissati dall'art. 12 delle Preleggi.

In tema di compensi dovuti dalle unità sanitarie locali ai medici convenzionati iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale, l'art. 41, lett. E, del d. P. R. 28 settembre 1990, n.314, dispone che al suddetto personale è corrisposto un concorso forfettario annuo nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali e, in particolare, per la disponibilità di uno studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 8. Il successivo comma E5 dispone che il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dalla USL che accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato servizi e personale di collaborazione. Tale ultima norma si configura come un'eccezione alla regola generale sull'erogazione del contributo forfettario: essa, quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non può essere applicata a casi non espressamente previsti. (Nel caso di specie la sentenza di merito - cassata dalla S. C. - aveva ritenuto giustificate le trattenute operate dalla USL ad alcuni medici convenzionati - che avevano esercitato la loro attività in località disagiate - per l'uso dei locali utilizzati come ambulatori, ancorché messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali a titolo gratuito, sul rilievo che, si trattava di "voci suscettibili di essere imputate al passivo nel bilancio dell'ente", come tali equiparabili alle spese detraibili dal contributo forfettario in quanto accertate e documentate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2629
    Data del deposito : 20 marzo 1999

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