Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 2
L'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i sanitari a regime convenzionale, reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con decreto del Presidente della Repubblica, non costituisce fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto predetto, ma integra la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con il decreto presidenziale, costituente una fonte normativa secondaria, che rende esecutivo l'accordo stesso; con la conseguenza che l'interpretazione di quest'ultimo è consentita alla Corte di Cassazione in sede di denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., di violazione delle disposizioni dello stesso accordo e va compiuta alla stregua dei criteri fissati dall'art. 12 delle Preleggi.
In tema di compensi dovuti dalle unità sanitarie locali ai medici convenzionati iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale, l'art. 41, lett. E, del d. P. R. 28 settembre 1990, n.314, dispone che al suddetto personale è corrisposto un concorso forfettario annuo nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali e, in particolare, per la disponibilità di uno studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 8. Il successivo comma E5 dispone che il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dalla USL che accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato servizi e personale di collaborazione. Tale ultima norma si configura come un'eccezione alla regola generale sull'erogazione del contributo forfettario: essa, quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non può essere applicata a casi non espressamente previsti. (Nel caso di specie la sentenza di merito - cassata dalla S. C. - aveva ritenuto giustificate le trattenute operate dalla USL ad alcuni medici convenzionati - che avevano esercitato la loro attività in località disagiate - per l'uso dei locali utilizzati come ambulatori, ancorché messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali a titolo gratuito, sul rilievo che, si trattava di "voci suscettibili di essere imputate al passivo nel bilancio dell'ente", come tali equiparabili alle spese detraibili dal contributo forfettario in quanto accertate e documentate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato Santojanni Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere
Dott. Camillo Filadoro Consigliere
Dott. Arcangelo De Biase Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT RI, LU RI, NI PA, ST NA, AP NO, AR GI, PE IA, CO IS, tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, presso l'avv. Prof. Elena Castelli Soldi, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
U.S.S.L. Ambito Territoriale n. 24 di Crema, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 85, presso l'avv. Tommaso Manzo, che, unitamente all'avv. Mario Palmieri, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Crema n. 27/96 del 19 febbraio 1996. RG. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Mario Palmieri per l'U.S.S.L. Ambito Territoriale n. 24 di Crema;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto , ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.27/96 del 13 febbraio 1996 il Tribunale di Crema, in riforma della sentenza del Pretore di quella Città in data 8 marzo 1995, respingeva le domande separatamente proposte dagli odierni ricorrenti e intese ad ottenere il rimborso degli importi loro trattenuti- dall'U.S.S.L. n. 24 di Crema per l'utilizzo di locale adibito a studio professionale, fornito a titolo gratuito dalle Amministrazioni Comunali ove veniva prestata.
Giustificava il proprio convincimento attribuendo all'art. 41 lett. E) del D.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 un significato diverso rispetto a quello accolto dal Giudice di primo grado, il quale aveva escluso il diritto dell'USL al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle accertate e documentate per assicurare servizi e personale di collaborazione. Rilevava al proposito che il Pretore aveva preso le mosse da "una lettura strettamente letterale della norma, senza considerarne la ratio e la collocazione sistematica e senza mettere in conto le imperfezioni tecniche e redazionali che caratterizzano il testo del DPR 314/90,come spesso avviene allorché vengono dal l'Amministrazione Pubblica puramente e semplicemente recepite le pattuizioni della contrattazione collettiva".
Riteneva quindi giustificata la trattenuta di un importo, comunque inferiore rispetto ai canoni di mercato, per il godimento gratuito di locali utilizzati come ambulatorio dai predetti medici, pur se messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali a titolo gratuito, trattandosi di "voci suscettibili di essere imputate al passivo nel bilancio dall'ente". Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione IT RI, LU RI, NI AO, ST NA, AP NO, AR GI, PE IA, CO IS e deducono tre motivi.
Resiste con controricorso U.S.S.L. Ambito Territoriale n. 24 di Crema, rilevando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura.
I ricorrenti depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, sollevata dalla resistente nel controricorso.
Si chiarisce che la procura in esame si trova a margine del ricorso sotto l'intestazione "Procura Speciale" reca la formula "delego a rappresentarmi ed assistermi in questo ricorso avanti la suprema Corte di Cassazione, conferendo ogni facoltà inerente al mandato alle liti, compresa quella di sottoscrivere il ricorso, presentare memorie e discutere la causa l'avvocato Elena Castelli Soldi ........"
Seguono le firme di ciascuno degli odierni ricorrenti e l'autentica da parte dell'Avvocato cui è conferito il mandato.
La resistente indica quale causa di nullità della procura la mancata indicazione della data di conferimento e l'uso dei verbi al singolare, pur in presenza di una pluralità di ricorrenti. Osserva la Corte che la procura in questione deve essere conferita per atto scritto che deve contenere la manifestazione della volontà di impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, in modo da soddisfare il requisito della "specialità" (artt. 365 e 83 c.p.c.). Trattasi di atto unilaterale, alla cui interpretazione sono applicabili le norme che regolano l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili (art. 1324 c.c.). È però esclusa l'applicabilità del criterio della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti pur se la procura è atto indirizzato ad un destinatario determinato, cioè alla persona cui è conferito il potere rappresentativo, (Cass., Sez. Un., Sent. 11178 in data 27 ottobre 1995). Si deve invece indagare la volontà della parte senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362, 1^ comma, c.c.), ma facendo uso degli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1363 ss., in quanto compatibili con la struttura dell'atto.
Nel caso in esame non vengono usate espressioni generiche in ordine al contenuto della delega ed anzi si fa riferimento a "questo ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione". La mancanza della data non consente dunque di supporre che la delega sia stata rilasciata per un qualsiasi atto diverso da un ricorso per cassazione e l'ipotesi che le parti si siano riferite all'impugnazione in sede di legittimità di una diversa pronuncia non appare verosimile e in effetti non è stata avanzata dalla controricorrente.
Questo Collegio ritiene pertanto convincente l'orientamento secondo cui la procura a margine al ricorso per cassazione, "va interpretata, secondo il principio di conservazione dell'atto, espresso in materia processuale dall'art. 159 codice procedura civile, come manifestazione della volontà diretta al conferimento del suddetto mandato, con la conseguente applicabilità della presunzione che, secondo l'id quod plerumque accidit, essa, benché priva di data (non richiesta del resto a pena di nullità), sia stata rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1996, n. 5092). Lo stesso principio già era stato affermato dalle Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 11178 del 27 ottobre 1995 ove si legge che "nel dubbio, il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione a proposito degli atti del processo l'art. 159 c.p.c., deve operare nel senso di attribuire alla carte piuttosto la volontà che le consente di ottenere l'esame del merito del ricorso, che quella che lo impedisce: ciò che corrisponde ad una regola propria del processo, ordinato alla pronuncia sul merito della pretesa ed all'accertamento della volontà della legge nel caso concreto, anziché a pronunzie sull'ordine del processo." Nessun rilievo ha infine l'uso del verbo al singolare anziché al plurale tenuto conto altresì che le cause sono state iniziate separatamente dai 5 vari ricorrenti e poi riunite di ufficio e che, comunque, la rilevazione dell'imperfetto uso del verbo "delegare" non costituisce un argomento idoneo ad inficiare la validità della procura, alla stregua del principio di "conservazione" già enunciato.
Il ricorso risulta dunque ammissibile.
La resistente prospetta un'ulteriore ragione d'inammissibilità del ricorso argomentando che non è deducibile quale violazione o falsa applicazione di legge l'interpretazione di accordi e contratti collettivi di lavoro, riservata al giudice di merito e sottoposta a verifica in sede di legittimità solamente sotto il profilo della retta applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti. Richiama quindi la giurisprudenza, alquanto risalente nel tempo, di questa Sezione Lavoro che si era espressa per l'operatività di tale limite anche per i contratti collettivi stipulati nel settore pubblico ai sensi dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833. La sentenza delle Sezioni Unite n. 12595 del 20-12-1993 ha affermato che "gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), tra il Governo, le Regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile per l'interpretazione delle leggi".
A tale orientamento si sono conformate le successive pronunzie di questa Sezione Lavoro (tra le tante sent. n. 1234 del 07-02-1994, n. 152 del 05-01-1995, n. 8742 del 09-08-1995) e non si ravvisano ragioni valide per discostarsi dal principio così enunciato. Col primo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt, 7 (o 8) e 41 del D.P.R. 28 settembre 1990 n.314 ed affermano che il maggior impegno derivante dalla prestazione dell'attività di medico convenzionato in località disagiata giustifica la fruizione gratuita del locale.
Col secondo mezzo denunciano la violazione dell'art. 112 C.P.C., affermando che il Tribunale avrebbe ravvisato il fondamento della pretesa dell'U.S.S.L. in elementi di fatto non desumibili dagli atti e ricercato ipotesi alternative di spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Col terzo mezzo denunciano la contraddittorietà ed insufficienza di motivazione in ordine alla ipotetica sussistenza di un onere per l'U.S.S.L. nell'acquisizione dei locali.
Tali motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto intimamente connessi tra loro, sono fondati per quanto di ragione nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono. Si legge infatti nella sentenza l'affermazione, peraltro apodittica, che l'interpretazione operata dal Giudice di primo grado "muove da una lettura strettamente letterale della norma, senza considerarne la "ratio" e la collocazione sistematica, e senza mettere in conto le imperfezioni tecniche e redazionali che caratterizzano il testo del DPR n. 314/90, come spesso avviene allorché vengono dall'Amministrazione Pubblica puramente e semplicemente recepite le pattuizioni della contrattazione collettiva".
In particolare il Tribunale non sottolinea la divergenza fra l'interpretazione strettamente letterale e logica, previa esatta individuazione della "ratio" delle norme in questione, traendone poi l'accettabile conclusione che la seconda debba essere preferita alla prima, per essere manifestamente illogico il significato proprio delle parole contenute nelle norme stesse (argomentazione che integra le osservazioni del ricorrente, in applicazione del principio "jura novit curia").
Pertanto la motivazione della sentenza impugnata contro il canone fondamentale, dettato all'art. 12 delle Preleggi , per cui nell'interpretazione della legge non può essere ad essa attribuito altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. La ricerca della "mens" del legislatore "deve essere effettuata solo nei casi in cui la lettera della legge dia luogo a dubbi, tenendo conto che i lavori preparatori possono offrire elementi utili per l'interpretazione di un testo legislativo poco chiaro, ma non possono indurre a ritenere che un precetto legislativo, il cui contenuto e la cui portata sono resi manifesti dalla formulazione di esso, abbia, invece, un contenuto ed una portata diversi" (Cass., sent. n. 6907 del 19-12-1988). E neppure può essere condiviso l'ulteriore assunto del Tribunale nel senso che "la norma citata si presenta indubbiamente con una formulazione di tipo casistico, come frequentemente accade nei testi delle contrattazioni collettive, notoriamente imperfetti sotto il profilo tecnico, ed ha certo inteso riferirsi ai casi più frequenti di "spese", quelli relativi all'acquisizione delle prestazioni di personale e di servizi di altra natura, per i quali vi sia il riscontro di una precisa documentazione, ma senza con ciò intendere escludere altri servizi per la fornitura dei quali non vi sia la necessità di sostenere attualmente un esborso, potendo per essi utilizzarsi strutture già appartenenti al patrimonio dell'ente pubblico, come appunto nel caso dell'uso di locali di proprietà pubblica".
L'art. 41 lett. E del DPR 28 settembre 1990 n. 314 dispone infatti, con estrema chiarezza, che agli iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale è corrisposto un concorso forfetario annuo nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali e in particolare per la disponibilità di uno studio medico conforme alle prescrizioni dell'art.
8. Il successivo comma E5 dispone che il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. che accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato servizi e personale di collaborazione: l'U.S.L. deve dunque corrispondere un contributo in denaro, proporzionalmente riducibile in caso di fornitura di servizi o personale, nei limiti della spesa affrontata.
Del tutto arbitraria è quindi l'equiparazione di un onere volontariamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale, interessata ad ottenere la presenza del medico in località disagiate, ad un esborso affrontato dall'U.S.L. con riferimento al quale il Tribunale non evidenzia che venne prodotta una documentazione di spesa;
ne' è logicamente accettabile un'equiparazione delle "voci suscettibili di essere imputate al passivo nel bilancio dall'ente" con le spese che possono essere portate in detrazione al contributo in quanto accertate e documentate. È appena il caso di ricordare che la norma sull'addebito al medico delle spese per servizi forniti dall'Unità Sanitaria si configura come eccezione alla regola generale che prevede l'erogazione di un contributo forfettario e pertanto non è corretto applicarla a casi non espressamente previsti, atteso il chiaro disposto dell'art. 14 delle preleggi.
Si impone dunque l'accoglimento del ricorso nei sensi e nei limiti già precisati e per l'effetto dev'essere cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per un nuovo esame del merito ad altro giudice di uguale grado, che si indica nel Tribunale di Brescia, il quale deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
Rimangono, conseguentemente, assorbite tutte le altre censure dedotte nel ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa per l'effetto l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame del merito al Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999