Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 38423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38423 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38423-25
in caso di effusione del presente provvedimento omettero to generalità e gli altri caricativ
a norma
d.lgs. 12200 posto d
art. 52 cento
□ parte imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
Giuseppe De Marzo FR TI Gaetano di Giuro AE Serena Curami MA AR NA
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 3443/25 CC 26/11/2025
R.G.N. 37365/2025
sul ricorso proposto da
OG IE NG MA, nato in [...] il [...]
avverso il decreto del 14/11/2025 del Giudice di Pace di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FR TI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
che IE NG MA OG ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il decreto in epigrafe, con cui il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il provvedimento questorile di trattenimento del ricorrente presso il locale C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri), disposto ai sensi dei commi 1 ss. del medesimo art.
14;
che il ricorso denuncia la violazione dell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, sull'assunto che il provvedimento di espulsione, che del trattenimento costituisce presupposto - rappresentato dall'ordinanza 29 ottobre 2025 del Magistrato di sorveglianza di Vercelli, che ordina darsi esecuzione, ai sensi dell'art. 679, comma 1, cod. proc. pen., alla corrispondente misura di sicurezza - non sarebbe in realtà eseguibile, pendendo tuttora il termine per proporre appello al Tribunale di sorveglianza;
che il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è infondato, alla luce del chiaro disposto dell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, in materia di misure di sicurezza personali, *[...] l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale [di sorveglianza] disponga altrimenti»; che un tale effetto sospensivo non si produce, a fortiori, neppure durante la pendenza del termine per appellare;
-
che il sistema attraverso tali previsioni, ossia abilitando il giudice di secondo grado, tempestivamente compulsato, ad adottare, se del caso, idoneo provvedimento inibitorio assicura il giusto contemperamento tra le esigenze di sicurezza pubblica, implicate dal giudizio di pericolosità sociale medio tempore giudizialmente operato, e gli ulteriori spazi di difesa riconosciuti al soggetto interessato, tenuto soltanto ad azionare con sollecitudine il mezzo di gravame;
che diversa è la fattispecie contemplata dall'art. 16, commi 5 ss., d.lgs. n. 286 del 1998 (espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione), che non può essere fruttuosamente elevata a tertium comparationis, giacché, nell'ambito di quest'ultima, l'espulsione non è necessariamente correlata alla rilevazione di indici qualificati e specifici di pericolosità sociale;
che a tanto seguono la relezione del proposto ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 26/11/2025
Il Consigliere estensore
FR TI
Il Presidente Giuseppe De Marze
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Poncle Depositsta in Canecerla oggi
Roma, li
26/11/2025
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ER OL