Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14380
CASS
Sentenza 8 ottobre 2002

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In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, legge 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama l'art. 330 cit.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., perché sono privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status") e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli "status"), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di esso un "bene della vita", ma di controllare e governare gli interessi dei minori.

Nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del p.m. - e quindi la comunicazione degli atti al suo ufficio a norma dell'art. 71 cod. proc. civ. - l'esigenza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la notificazione dell'atto di impugnazione al p.m. presso il giudice "a quo", ricorre soltanto quando si tratti di causa che egli abbia promosso o che avrebbe potuto promuovere e nella quale, quindi, sia titolare di autonomo diritto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14380
    Data del deposito : 8 ottobre 2002

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