Sentenza 8 ottobre 2002
Massime • 2
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, legge 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama l'art. 330 cit.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., perché sono privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status") e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli "status"), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di esso un "bene della vita", ma di controllare e governare gli interessi dei minori.
Nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del p.m. - e quindi la comunicazione degli atti al suo ufficio a norma dell'art. 71 cod. proc. civ. - l'esigenza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la notificazione dell'atto di impugnazione al p.m. presso il giudice "a quo", ricorre soltanto quando si tratti di causa che egli abbia promosso o che avrebbe potuto promuovere e nella quale, quindi, sia titolare di autonomo diritto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14380 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Gabriella - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NT NI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Mergherita 42, presso l'avv. Anna Claudia Salluzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Remigia D'Agata per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
OD IN, elettivamente domiciliata in Roma, via Otranto 18 presso l'avv. Daniela De Zordo, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Bucca per procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso il decreto della corte d'appello di Messina, sezione per i minorenni, del 31 luglio 2001.
Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 29 aprile 2002;
sentito l'avv. D'Agata;
sentito il p.m., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del p.g. presso la corte d'appello di Messina o, in subordine, per l'inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 24 aprile 2001 il tribunale per i minorenni di Messina, pronunciando ai sensi dell'art. 317 bis c.c., ha affidato il minore AN UR (nato il [...]) alla madre IN Blackwood, cittadina britannica, con facoltà di portarlo con sè in Scozia e con facoltà del padre, EN UR, di vederlo e tenerlo con sè per sessanta giorni l'anno, incaricando il servizio sociale internazionale di vigilare e, in caso di disaccordo dei genitori, di stabilire le modalità e i tempi degli incontri tra il bambino e il padre.
La corte d'appello di Messina ha confermato il provvedimento, aumentando a novanta giorni il periodo durante il quale il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio.
La corte territoriale ha rilevato che, pur avendo convissuto con il padre e la famiglia paterna ed essendo inserito nel contesto sociale e scolastico italiano, il minore è anche vissuto insieme alla madre.
Inoltre entrambi i genitori sono legati al figlio da un forte, sincero e naturale legame affettivo e si sono amorevolmente e adeguatamente occupati della sua cura e della sua educazione. Dalla relazione del servizio sociale internazionale acquisita emergeva anche che la madre era in grado di garantire nel suo paese d'origine condizioni favorevoli per il figlio, dal punto di vista ambientale, sociale, economico e culturale giovandosi anche dell'aiuto della propria famiglia e di un'ampia e solida rete di amicizie. Tra l'altro, il servizio sociale internazionale aveva riferito che nel breve soggiorno in Scozia con la madre il minore si era felicemente inserito in una scuola, aveva dimostrato di essere socievole, in buona salute e aveva familiarizzato con un cuginetto. Per la giovanissima età e il conseguente maggior bisogno di affetto e cure materne la scelta del genitore affidatario doveva quindi cadere sulla madre.
Avverso il decreto della corte d'appello di Messina l'UR ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso la Blackwood.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La richiesta del procuratore generale di procedere all'integrazione dei contraddittorio nei confronti del procuratore generale di Messina non merita accoglimento.
Infatti, come è noto, (cfr. da ultimo sent. n. 4179/1998) nei giudizi nel quali è previsto l'intervento obbligatorio del p.m. - e quindi la comunicazione degli atti al suo ufficio a norma dell'art.71 c.p.c. - l'esigenza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. con la notificazione dell'atto al p.m. presso il giudice a quo ricorre soltanto quando si tratti di causa che egli abbia promosso o che avrebbe potuto promuovere e nella quale, quindi, sia titolare di autonomo diritto di impugnazione. Nella specie il procedimento non è stato promosso dal p.m., che è solo intervenuto, ai sensi dell'art. 48, 3^ comma disp. att. c.c., ma dalla parte privata.
Inoltre, come è stato anche di recente affermato (sent. n. 14163/2001), nei casi di intervento obbligatorio del p.m., l'omessa notifica del ricorso per cassazione al procuratore generale presso la corte d'appello non è causa di inammissibilità allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste dei p.g.; infatti, la notifica dei ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare - in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio - è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità di quest'ultima è assicurato dall'intervento dei procuratore generale presso la corte di cassazione.
Nella specie il reclamo dell'UR è stato, sostanzialmente (è stato solo modificato il periodo degli incontri tra padre e figlio) rigettato, in conformità con le conclusioni del p.g.. 2. Nel merito, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per l'assoluta carenza di adeguata motivazione, lamentando che non siano state disposte adeguate indagini dalle quali certamente sarebbero emersi comportamenti della madre e dell'avo paterno pregiudizievoli per il minore.
Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sia perché il provvedimento impugnato non avrebbe natura di "sentenza", sia perché le censure formulate esulerebbero dai limiti del ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., consistendo in critiche della motivazione con le quali viene prospettato un diverso apprezzamento delle prove raccolte nel giudizio di merito.
È assorbente il rilievo dell'inammissibilità del ricorso perché diretto nei confronti di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Come è noto, infatti, le sezioni unite, con la sentenza del 23 ottobre 1986 n. 6220, risolvendo il contrasto insorto all'interno della prima sezione civile, hanno affermato il principio che in tema di tutela dei minori, i provvedimenti, che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, 2^ comma, l. 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama il cit.
art. 330 c.c.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost. perché sono privi dei requisiti della decisorietà ("intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status") e della definitività ("intesa come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato quei diritti o quegli status"), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di essi un "bene della vita", ma di controllare e governare gli interessi dei minori "di fronte all'incessante mutamento delle condizioni di fatto e dei problemi esistenziali che esigono una pronta e duttile risposta". Proprio in considerazione di tale peculiare funzione di protezione dell'interesse dei figlio, come ha rilevato la successiva sentenza delle sezioni unite n. 3931 del 1988, si giustificano le rilevanti deroghe agli ordinari principi che governano il processo civile, nel senso che i provvedimenti possono aver contenuto diverso da quello proposto nel ricorso e il giudice può e deve cercare da sè i dati informativi per conoscere se il genitore ha davvero violato i doveri o abusato dei diritti inerenti alla potestà, determinando grave pregiudizio del figlio, senza incontrare il limite costituito dalle richieste istruttorie formulate dalle parti. Certamente la decisione del giudice, che ex art. 317 bis c.c. affida il figlio ad uno solo dei genitori ed a lui solo attribuisce la potestà incide anche, e negativamente, sull'interesse del genitore escluso (a maggior ragione tale pregiudizio dell'interesse del genitore è percepibile nel caso di provvedimento di decadenza), ma si tratta di un interesse (che al di là della qualificazione in termini di diritto soggettivo) è tenuto presente dalla legge limitatamente al riconoscimento al genitore del diritto a essere sentito (al fine di persuadere il giudice che il "meglio" per il figlio è quello di stare con lui e sotto la sua potestà) e a proporre reclamo contro il provvedimento, pur rimanendo fermo che rilievo prevalente è attribuito alla tutela del "sistema di interrelazione tra genitore e figlio....privilegiato dalla legge, che ha riconosciuto ed assunto a norma un valore che è proprio della nostra cultura: quello per cui è bene che il figlio sia coi genitori ed i genitori col figlio, che questi sia da loro allevato, educato, condotto fino alla piena autonomia di uomo (art. 30 Cost., art. 147, 316 c.c., art. 1 l.184/83)". L'orientamento affermato dalle sezioni unite con l'indicata sentenza n. 6220 del 1986 è stato costantemente seguito dalla giurisprudenza successiva (con specifico riferimento ai provvedimenti ex art. 317 bis c.c. le sentenze nn. 4131, 5046, 8825 del 1987, 3931/1988,
548/1989, 4269 e 13845/91, 1224/95, 8455 e 4644/93, 2934/1998, 2380/2000). Tale orientamento è stato di recente ribadito anche con la sentenza delle sezioni unite n. 911 del 2002. Nè in senso contrario può essere invocata la sentenza n. 11042 del 1991, avente ad oggetto un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione relativo all'affidamento dei figli ma al contempo anche alla determinazione del contributo per il mantenimento dei minori. E infatti, allorché il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione abbia ad oggetto la sola questione dell'affidamento, come è stato affermato con la sentenza n. 8495 del 1997, resta ferma la non impugnabilità con il ricorso ex art. 111 Cost. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 100,00 oltre a euro 900,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2002