Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2002, n. 11604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11604 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU REM D CASSAZIONE1 16044 IN NOME EL POPOLO ITALIANO 0 Oggetto SEZIONE SECOND ACCALTO - CARAnzia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VIZI DELL'OPERA -Presider Dott. Rafaele CORONA G.N. 8120/00 Cron. 29212 Dott. Antonio Consigliere VELLA - Consigliere Rep. 3056 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud.20/11/01 MAZZACANE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta E EVORE dal Sig. SENTENZA er dirit 3.10 200 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SCOES COOP EDILE A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. FIORENZO VOLMARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ZAULI, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA contro "LA BENEMERITA" COOP A RL, in persona del legale pro tempore Sig. GREGORIO FIUME, rappresentante elettivamente 2001 domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 6322328 69, 1554 presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che -1- lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO FERRARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
> avverso la sentenza n. 1011/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 27/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Aldo FERRETTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
4 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo di ricorso, rigetto del resto. -2- i SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'8.6.1986 la s.r.l. Coop La Benemerita conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la s.r.l. SCOES Edile chiedendone la condanna al Cooperativa risarcimento dei danni derivanti da vizi della opera nonché alla restituzione di lire 9.000.000 percepite dalla convenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per ottenere la concessione и del diritto di superficie e per oneri di urbaniz- zazione. La società attrice esponeva di aver incaricato la convenuta con contratto di appalto del 7.6.1983 della costruzione di un fabbricato in Rimini comprendente dodici alloggi consegnati ultimati agli assegnatari il 7.3.1985 con redazione di verbali in ciascuno dei quali ogni assegnatario aveva formulato rilievi e contestazioni. Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della
contro
- parte al pagamento di lire 34.907.404 a titolo di residuo prezzo e di lire 6.571.440 per interessi passivi ed oneri finanziari conseguenti allo inadempimento della società La Benemerita;
assumeva 3 che alla consegna dell'opera i pretesi vizi о le difformità denunciate dai singoli assegnatari erano stati immediatamente riparati, ed eccepiva la decadenza e l'infondatezza in ordine alle contesta- zioni di ulteriori vizi. Il Tribunale adito con sentenza del 5.9.1998 condannava la SCOES al pagamento in favore della società La Benemerita della somma di lire 55.619.000 oltre interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla scadenza delle obbligazioni. И Proposto gravame da parte della SCOES cui resisteva la cooperativa La Benemerita, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 27.9.1999, in parziale accoglimento dell'appello, condannava l'appellante al pagamento della somma complessiva di lire 47.833.280 con gli incrementi già disposti dal Tribunale, condannava La Benemerita a restituire all'appellante quanto percepito in eccesso sulla base della sentenza di primo grado, e condannava l'appellante a rimborsare all'appellata la somma di lire 8.807.500 per le spese del secondo grado di giudizio. Corte territoriale, per quanto ancoraLa interessa in questa sede, riteneva anzitutto 4 infondata l'eccezione di decadenza proposta dalla appaltatrice, considerato che l'onere della denuncia gravante sul committente può essere assolto in qualsiasi forma, e che nella fattispecie la SCOES, in riferimento alla lettera del 3.6.1986 a firma dell'architetto Matteoni, già direttore dei lavori, con la quale si faceva presente di aver mosso all'appellante delle contestazioni in occasione del sopralluogo del 20.12.1985 precedute da reiterate denunce formulate durante l'esecuzione M dei lavori mediante numerosi contatti telefonici e verbali, lungi dal negare tali circostanze, si era limitata a sostenere che i vizi, eccetto quelli fatti valere dai singoli soci assegnatari, erano stati denunciati soltanto con l'atto di citazione notificato il 7.8.1986; orbene tale comportamento, rilevava la Corte territoriale, si era risolto in una generica contestazione che consentiva di ritenere raggiunta la prova della tempestività della denuncia. disattendeva poi la Il giudice di appello relativa alla dedotta sovrapposizione del censura riconoscimento del costo per l'eliminazione dei vizi e della riduzione del prezzo dell'appalto: in realtà l'importo di lire 79.455.000 determinato dal 5 Tribunale a titolo di risarcimento danni per vizi dell'opera doveva essere riferito in parte alle spese per le riparazioni previste per le parti comuni dell'edificio e per i pavimenti di due balconi realizzati difettosamente ed in parte al deprezzamento di valore dell'edificio in rapporto FINITURE alle forniture degli alloggi (intonaci interni, impianti pavimenti e rivestimenti, serramenti, idraulici e sanitari). Infine la Corte territoriale riteneva infondata la tesi dell'appellante in ordine alla natura pecuniaria del credito della committente, trat- tandosi in realtà di risarcimento del danno anche con riferimento alla riduzione del prezzo dello appalto, cosicchè il suddetto credito era di valore. Per la cassazione di tale sentenza la SCOES ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi;
resiste con controricorso la società La Benemerita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1667 e 2697 C.C. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura l'afferma- zione del giudice di appello secondo cui doveva 6 ritenersi raggiunta la prova della tempestività della denuncia dei vizi da parte della società committente, non essendo stata negata dalla SCOES l'esistenza delle denunce richiamate dall'archi- tetto Matteoni, già direttore dei lavori, nella lettera da questi sottoscritta del 3.6.1986; in realtà l'esponente, avendo eccepito fin dalla comparsa di costituzione di primo grado che i pretesi vizi erano stati denunciati per la prima volta con l'atto di citazione notificato il aveva esplicitamente escluso7.8.1986, la sussistenza delle asserite denunce di cui alla menzionata lettera del 3.6.1986 in ordine alla quale comunque non vi era prova dell'autenticità della sua provenienza, non essendo stata confermata in via testimoniale;
la ricorrente inoltre censura l'assunto del giudice di appello per il quale la lettera del 24.3.1986 della SCOES conteneva per alcuni aspetti espresso riconoscimento, laddove invece tale preteso riconoscimento non era stato affatto espresso. Infine la ricorrente rileva l'erroneità della ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo cui alcuni non lievi difetti erano comparsi sicuramente in epoca posteriore alla consegna della 7 opera, cosicchè in presenza della deduzione della società La Benemerita di aver formulato la denuncia subito dopo la scoperta, la società appaltatrice CONTESTAZIONI avrebbe dovuto ::CC:pporre specifiche (contrattazioni, non potendo farsi carico alla committente della prova negativa di non aver accertato tali difetti prima dell'epoca in cui essa asseriva di averli constatati: in realtà, assume la ricorrente, allorchè il committente sostenga di non aver potuto И denunciare tempestivamente i vizi in quanto eme si successivamente, egli è in Grado di provare agevolmente mediante deposizioni testimoniali tale ultima circostanza. La censura è infondata. In effetti il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta tempestività della denuncia dei vizi da parte della committente è frutto di un apprezzamento di fatto delle risultanze istruttorie, come tale riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, come appunto nella fattispecie. Il giudice di appello in proposito, pur rilevando che la SCOES nelle sue difese aveva asserito che i vizi (eccetto quelli fatti valere 8 dai singoli soci assegnatari) erano stati denunciati dalla committente per la prima volta con l'atto di citazione notificato il 7.8.1986, ha correttamente evidenziato che peraltro non vi era stata alcuna contestazione di quanto asserito dal direttore dei lavori architetto Matteoni nella lettera del 3.6.1986 prodotta in giudizio, ed in particolare della esistenza delle denunce che quest'ultimo affermava di aver sollevato nei confronti dell'appaltatrice in occasione del U sopralluogo del 20.12.1985 e, prim ancora, in numerosi contatti telefonici e verbali;
in presenza di tale articolata deduzione della società La Benemerita non contrastata da alcuna contestazione, né generica né tantomeno specifica, il giudice di appello ha ritenuto sussistente la prova della tempestività della denuncia dei vizi;
né rileva in senso contrario che tale convincimento è stato raggiunto sulla base della menzionata lettera del 3.6.1986 non confermata nel suo contenuto dal suo presunto autore, essendo noto che i documenti provenienti da terzi estranei alla lite sono dotati di efficacia probatoria, in quanto possono offrire elementi indiziari che, in concorso con altre suscettibili di integrare il circostanze, sono 9 : fondamento della decisione. Deve poi rilevarsi l'assoluta genericità della doglianza relativa alla affermazione della doglianza relativa alla affermazione della Corte territoriale in ordine all'espresso riconoscimento dei vizi da parte della SCOES contenuto nella lettera del 24.3.1986, considerato altresì che non è stata mossa alcuna censura all'ulteriore rilievo ORA del giudice di appello che nel documento era menzionato l'appaltatrice aveva promesso ripara- zioni successivamente non eseguite. Infine neppure merita censura la statuizione della Corte territoriale secondo la quale doveva ritenersi sussistente la prova di una tempestiva ad alcuni vizi emersi denuncia in relazione successivamente alla consegna dell'opera; anche a tale riguardo infatti il giudice di appello ha evidenziato l'assen A di specifichecorrettamente deduzione e contestazioni da parte della società appaltatrice in ordine ad una insorgenza dei vizi in ероса antecedente a quella dedotta dalla committente. DENUNlinnno Con il secondo motivo la ricorrente, (denunciato violazione dell'art. 1668 C.C., lamenta che alla società La Benemerita è stato riconosciuto il 10 diritto ad ottenere sia il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi sia la riduzione del prezzo dell'appalto, e che pertanto è stato disatteso il disposto contenuto nella norma ora richiamata secondo il quale le due azioni ivi previste sono esperibili dal committente che lamenti difformità о difetti dell'opera in via alternativa. La censura è infondata. Il giudice di appello ha chiarito esauriente- mente che nella fattispecie non era configurabile l'asserito cumulo dei due rimedi disposti a tutela della committente, atteso che il riconoscimento delle spese per le eliminazioni dei vizi riguardava le parti comuni dell'edificio ed i pavimenti di due balconi, mentre la riduzione del prezzo dello appalto atteneva alla svalutazione dell'edificio in rapporto alle finiture degli alloggi;
pertanto le dure azioni esperite dalla società La Benemerita sono state accolte con riferimento a vizi distinti accertati in relazione a beni diversi, cosicchè deve escludersi qualsiasi violazione della disposizioni di cui all'art. 1668 c.c.. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli articoli 1668 e 1224 secondo comma 11 censura la statuizione del giudice di appello C.C., nell'accogliere la domanda della committente che, relativa alla riduzione del prezzo dell'appalto, ha ritenuto che il relativo credito era di valore;
in realtà all'azione di riduzione del prezzo non può risarcitoria;
in ogni essere riconosciuta natura caso il credito non poteva essere ritenuto di valore con riguardo ad un periodo nel quale il riconoscimento della rivalutazione monetaria e Ч degli interessi legali si risolverebbe in una penalizzazione della parte debitrice a favore dei quella creditrice, che pure non aveva provato di aver subito un danno eccedente quello coperto dal riconoscimento degli interessi legali per effetto della mancata tempestiva disponibilità del denaro. La censura è infondata. Invero secondo l'orientamento costante di questa Corte l'azione di riduzione del prezzo dello appalto previsto dall'art. 1668 primo comma C.C., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale, liquidata a tale titolo non ècosicchè la somma soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, 12 rivalutabile in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta (Cass.
4.8.1988 n. 4839; Cass.
4.2.1999 n. 977; Cass.
7.2.2001 n. 1770). Ribadito quindi tale principio in questa sede, resta irrilevante la doglianza riguardante la mancata prova da parte della società La Benemerita di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello interessi legali per ilriconosciuto con gli ritardo nell'adempimento, trattandosi di tematica attinente al debito di valuta e non a quello di valore, come appunto nella fattispecie. Infine è inammissibile in quanto configurante questione nuova il rilievo secondo cui per effetto della statuizione oggetto di censura la committente avrebbe lucrato gli interessi e la rivalutazione monetaria anche su determinate somme mai corri- sposte: infatti, trattandosi di questione che implica un accertamento di fatto e che non risulta esaminata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere, peraltro non assolto, di allegare non solo l'avvenuta deduzione della questione medesima nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente l'avesse fatto onde dare modo a 13 ex actis" la questa Corte di controllare veridicità di tale asserzione. Infine con il quarto motivo la ricorrente, denunciando degli articoli 91 primoviolazione comma e 92 secondo comma c.p.c., lamenta che il giudice di appello, pur avendo accolto uno dei motivi di gravame proposti dall'appellante, ha illegittimamente condannato quest'ultima, parte parzialmente vittoriosa, all'integrale pagamento delle spese processuali in favore della parte M parzialmente soccombente. La censura è infondata. La Corte territoriale ha condannato l'appel- lante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio avuto riguardo al "carattere marginale del parziale accoglimento dell'appello"; orbene tale statuizione è conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora reciproca, è rimessoricorra la soccombenza all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale 14 delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione;
non INTEGRA intera, del resto, il presupposto della soccom- benza, neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale 0 parziale, delle spese (Cass.
3.3.1994 n. 2124; Cass. 23.6.2000 n. 8532). Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10ST 129,11
P.Q.M.
CEST 41,32 La Corte TOT. 170,43 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al per spese e di pagamento in lire 280.000 08 lire 4.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001 H Pusidiut Vicem Memecome estum лепти € 144,61 Ⓒ € 2065,83 0 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Z AGO. 2000 Roms. Dott.ssa Donatella D'Anna AL CANCELLIERE C1 15