CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21680 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YANG PEIUHA nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere CA RA;
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore L'avv. Paola Cattaneo conclude per l'accoglimento dei motivi. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21680 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: RA CA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 16 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Pescara ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 2 dicembre 2022, in sede di convalida di quello disposto dalla Polizia giudiziaria, di sequestro preventivo dei beni della Italy Fashion Nuova Shangai S.n.c, di cui è legale rappresentante NG HA. 1.1. NG HA, in tale qualità, è indagata del reato ex art. 515 cod. pen., in quanto deteneva all'interno della sede della società, esposte per la vendita, 81 cinture, poi oggetto di sequestro, recanti la dicitura «Vera Pelle« e «100% Vera Pelle», impropriamente apposta, giacché i prodotti non erano realizzati con la sola pelle, come previsto dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 68 per l'utilizzo di tale termine, in tal modo inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche merceologiche e qualitative del prodotto messo in vendita (in Pescara il 1 dicembre 2022). 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 324, comma 6, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., eccependo l'omessa notifica, almeno tre giorni prima, dell'avviso di udienza dinnanzi al Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., in ordine alla carenza del fumus commissi delicti e all'inosservanza dei presupposti legittimanti il sequestro, indicati nella c.d. «catena di custodia», rappresentando il travisamento dei fatti da parte del Tribunale del riesame. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 143, 178, lett. c), cod. proc. pen. e 24, comma 2, e 111, comma 3, Cost. eccependo la nullità del verbale di elezione di domicilio e del verbale di sequestro per mancata traduzione in lingua cinese. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per a-specificità. 3.1. Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria, replicando alle argomentazioni del Procuratore Generale, ed ha chiesto l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2 1.1. Il ricorso per cassazione è stato presentato da difensore nell'interesse dell'indagata NG HA, in proprio, come da procura speciale allegata al ricorso. Nelle conclusioni si chiede alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata, disponendo la restituzione delle cose sequestrate all'indagata. Dal verbale di sequestro risulta che le 81 cinture, oggetto della misura cautelare reale, sono state sequestrate all'interno dei locali commerciali della società Italy Fashion Nuova Shangai S.n.c.; che i beni sono di proprietà di tale società e non della ricorrente;
che NG HA è indagata nella sua qualità di legale rappresentante della società. 1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro;
così Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01, nonché Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, UA e altri, Rv. 271231-01, in cui, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio;
né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del fumus commissi delicti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito. Va precisato, inoltre, che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01, in motivazione). Nel caso in esame non è stato indicato alcuno dei predetti elementi. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso spiegato da NG HA in proprio, per carenza di interesse, non avendo la stessa dimostrato di essere titolare dei 3 e beni sequestrati, in luogo della Italy Fashion Nuova Shangai S.n.c., e di poterne ottenere la restituzione come effetto del dissequestro. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2023.
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore L'avv. Paola Cattaneo conclude per l'accoglimento dei motivi. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21680 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: RA CA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 16 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Pescara ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 2 dicembre 2022, in sede di convalida di quello disposto dalla Polizia giudiziaria, di sequestro preventivo dei beni della Italy Fashion Nuova Shangai S.n.c, di cui è legale rappresentante NG HA. 1.1. NG HA, in tale qualità, è indagata del reato ex art. 515 cod. pen., in quanto deteneva all'interno della sede della società, esposte per la vendita, 81 cinture, poi oggetto di sequestro, recanti la dicitura «Vera Pelle« e «100% Vera Pelle», impropriamente apposta, giacché i prodotti non erano realizzati con la sola pelle, come previsto dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 68 per l'utilizzo di tale termine, in tal modo inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche merceologiche e qualitative del prodotto messo in vendita (in Pescara il 1 dicembre 2022). 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 324, comma 6, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., eccependo l'omessa notifica, almeno tre giorni prima, dell'avviso di udienza dinnanzi al Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., in ordine alla carenza del fumus commissi delicti e all'inosservanza dei presupposti legittimanti il sequestro, indicati nella c.d. «catena di custodia», rappresentando il travisamento dei fatti da parte del Tribunale del riesame. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 143, 178, lett. c), cod. proc. pen. e 24, comma 2, e 111, comma 3, Cost. eccependo la nullità del verbale di elezione di domicilio e del verbale di sequestro per mancata traduzione in lingua cinese. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per a-specificità. 3.1. Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria, replicando alle argomentazioni del Procuratore Generale, ed ha chiesto l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2 1.1. Il ricorso per cassazione è stato presentato da difensore nell'interesse dell'indagata NG HA, in proprio, come da procura speciale allegata al ricorso. Nelle conclusioni si chiede alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata, disponendo la restituzione delle cose sequestrate all'indagata. Dal verbale di sequestro risulta che le 81 cinture, oggetto della misura cautelare reale, sono state sequestrate all'interno dei locali commerciali della società Italy Fashion Nuova Shangai S.n.c.; che i beni sono di proprietà di tale società e non della ricorrente;
che NG HA è indagata nella sua qualità di legale rappresentante della società. 1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro;
così Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01, nonché Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, UA e altri, Rv. 271231-01, in cui, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio;
né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del fumus commissi delicti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito. Va precisato, inoltre, che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01, in motivazione). Nel caso in esame non è stato indicato alcuno dei predetti elementi. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso spiegato da NG HA in proprio, per carenza di interesse, non avendo la stessa dimostrato di essere titolare dei 3 e beni sequestrati, in luogo della Italy Fashion Nuova Shangai S.n.c., e di poterne ottenere la restituzione come effetto del dissequestro. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2023.