CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23743 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OJ LB nato a [...]( LBIA) il 13/05/1983 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 23743 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di AN TO, con riferimento alla detenzione da costui subita (9 mesi e 7 giorni in carcere e 4 mesi e 13 giorni in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. R. 9 ottobre 1990 n.309 pen. (quale partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti dall'ANia all'Italia operante nelle province di Roma, NOva, RM ed AS CE in epoca anteriore e prossima al marzo 2011 ed in permanenza) e il reato di cui all'art. 73 .P.R. n. 309/90 fino al 3 luglio 2011 (per avere ricevuto in consegna un carico di marijuana da distribuire nelle province di RM). Il Tribunale di Roma con sentenza del 10 luglio 2015 aveva assolto TO in ordine al reato associativo e lo aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R 309/90. La Corte di Appello con sentenza dell' 11 dicembre 2018 lo aveva assolto anche da tale ultima fattispecie, rilevando che dalle telefonate intercettate emergeva la prova della contiguità di TO ai componenti del gruppo principale, ma non anche la prova della sua responsabilità penale, al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta d TO consistita nell'intrattenere rapporti di frequentazione con i componenti dell'associazione a delinquere riconosciuta come esistente ed operante, fra cui LO ZI, NO EN, KO Kekay Gertjian IT. 2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa della colpa grave. Il ricorrente lamenta che la Corte avesse ritenuto rilevanti ai fini del riconoscimento della colpa grave, preclusiva del diritto alla riparazione, alcune circostanze che in realtà non potevano essere considerate significative. In particolare: - i messaggi scambiati fra con LO ZI con cui questi lo aveva avvisato del suo arrivo al porto di Ancona, si spiegavano per il fatto che TO viveva da tempo nelle Marche, sicché ZI si era rivolto a lui (come a NU) per essere prelevato al porto e accompagnato alla stazione degli autobus in partenza per Roma, in virtù di un pacifico rapporto di conoscenza da cui non poteva, tuttavia, 2 desumersi alcun coinvolgimento in affari illeciti e neppure la mera consapevolezza di affari illeciti;
- non erano state rinvenute nel fascicolo del Pubblico Ministero le presunte intercettazioni fra TO e JA risalenti a prima dell'arresto dei connazionali relativi alla programmazione della consegna del carico di marijuana destinato alle Marche: nell'arco temporale marzo-luglio 2011, TO aveva avuto con ZI occasionali contatti telefonici e due sole volte si sera incontrato con lui, il 24 giugno e il 3 luglio 2011, mentre non erano documentati incontri e contatti con gli altri imputati con riferimento alle fasi attinenti alla ideazione e esecuzione del ricevimento e dello stoccaggio della sostanza stupefacente. Era emersa solo una isolata conversazione fra IT e ZI nella quale questi aveva sollecitato il primo a incontrare TO, indicato, peraltro come persona che aveva esigente autonome e che, pertanto, "non avrebbe atteso": proprio tale ultima indicazione dove essere interpretata come un indice del fatto che il ricorrente non era non coinvolto nell'operazione illecita di cui i due stavano discutendo;
- in altra conversazione intercettata era effettivamente emersa la presenza di TO nell'episodio del c.d. pestaggio di IT per mano di ZI, ma si era trattato di una presenza solo occasionale e come tale non rilevante al fine di supportare il giudizio di probabile coinvolgimento della organizzazione criminale;
- l'interessamento di TO nella gestione della difesa legale dei correi trovava spiegazione nel fatto che il ricorrente viveva da molti anni in Italia ed era stato sollecitato dai famigliari delle persone arrestate a interessarsi di quanto accaduto e a reperire assistenza legale. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della condotta colposa ravvisata nei rapporti di contiguità fra TO e gli altri imputati. Il difensore lamenta che la Corte, nel valorizzare gli elementi indicati al primo motivo, avrebbe fornito una lettura univoca dell'origine e delle ragioni della frequentazione di TO con gli altri imputati e non avrebbe considerato che tali rapporti non implicavano necessariamente la consapevolezza da parte del ricorrente dei loro traffici illeciti. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla valorizzazione, quale condotta integrante la condizione ostativa della colpa grave, dell'esercizio da parte del ricorrente della facoltà di non rispondere. 3.11 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati tutti i motivi. 4.1n linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, 3 al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore .dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 5. La Corte della riparazione ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando la condotta gravemente colposa del ricorrente, consistita nell'intrattenere rapporti con i componenti della associazione dedita al narcotraffico così come emersi dalle attività di intercettazione. Tale attività- hanno 4 riepilogato i giudici- aveva documentato i contatti di TO con ZI al momento del suo arrivo al porto di Ancona, il suo interessamento in occasione dell'arrivo di un carico di sostanza stupefacente a RM (comprovato dal fatto che nel corso di una conversazione ZI aveva ordinato a IT di preparare il carico destinato "al ciccione", soprannome di TO), il suo interloquire con i correi nel corso di conversazione del 3 luglio 2011 volta a definire le modalità di trasporto del carico di droga nelle Marche, il suo interessamento per l'assistenza legale dei coindagati a seguito del loro arresto e, infine, la sua presenza in occasione di un pestaggio collegato evidentemente ad uno "sgarro". In tal modo i giudici hanno dato atto non solo delle frequentazioni ambigue del TO, ma anche della sua consapevolezza dei traffici posti in essere dai soggetti con cui si rapportava. Il percorso argonnentativo adottato dai giudici appare coerente con i dati di fatto esposti, corretto dal punto di vista giuridico, essendo stati valorizzati elementi non smentiti nel loro accadimento fattuale dalle sentenze assolutorie, e non illogico, né contraddittorio. Di contro le censure del ricorrente non colgono nel segno. Tali censure, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. 6.11 terzo motivo, con cui il ricorrente censura la valorizzazione da parte della corte della riparazione del silenzio serbato da TO nel corso dell'interrogatorio è manifestamente infondato. Vero è che a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. 1gs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva. Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della 5 Deciso il 27 a • IL.0 *23 n Il Consi o li .4 t -', ti, tensore . 0 Anna facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata). Tuttavia nel caso di specie la Corte della riparazione ha fatto riferimento al silenzio solo nella parte in cui ha riepilogato la vicenda processuale, ma non ha poi valorizzato tale condotta nel momento in cui si è soffermata sulla condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, che è stata ravvisata non già nella condotta processuale del ricorrente, bensì, come detto, nella sua condotta extraprocessuale, consistita nei reiterati rapporti di frequentazione con soggetti risultati coinvolti nella struttura associativa e nel delitti scopo. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presid LV vere
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 23743 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di AN TO, con riferimento alla detenzione da costui subita (9 mesi e 7 giorni in carcere e 4 mesi e 13 giorni in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. R. 9 ottobre 1990 n.309 pen. (quale partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti dall'ANia all'Italia operante nelle province di Roma, NOva, RM ed AS CE in epoca anteriore e prossima al marzo 2011 ed in permanenza) e il reato di cui all'art. 73 .P.R. n. 309/90 fino al 3 luglio 2011 (per avere ricevuto in consegna un carico di marijuana da distribuire nelle province di RM). Il Tribunale di Roma con sentenza del 10 luglio 2015 aveva assolto TO in ordine al reato associativo e lo aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R 309/90. La Corte di Appello con sentenza dell' 11 dicembre 2018 lo aveva assolto anche da tale ultima fattispecie, rilevando che dalle telefonate intercettate emergeva la prova della contiguità di TO ai componenti del gruppo principale, ma non anche la prova della sua responsabilità penale, al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta d TO consistita nell'intrattenere rapporti di frequentazione con i componenti dell'associazione a delinquere riconosciuta come esistente ed operante, fra cui LO ZI, NO EN, KO Kekay Gertjian IT. 2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa della colpa grave. Il ricorrente lamenta che la Corte avesse ritenuto rilevanti ai fini del riconoscimento della colpa grave, preclusiva del diritto alla riparazione, alcune circostanze che in realtà non potevano essere considerate significative. In particolare: - i messaggi scambiati fra con LO ZI con cui questi lo aveva avvisato del suo arrivo al porto di Ancona, si spiegavano per il fatto che TO viveva da tempo nelle Marche, sicché ZI si era rivolto a lui (come a NU) per essere prelevato al porto e accompagnato alla stazione degli autobus in partenza per Roma, in virtù di un pacifico rapporto di conoscenza da cui non poteva, tuttavia, 2 desumersi alcun coinvolgimento in affari illeciti e neppure la mera consapevolezza di affari illeciti;
- non erano state rinvenute nel fascicolo del Pubblico Ministero le presunte intercettazioni fra TO e JA risalenti a prima dell'arresto dei connazionali relativi alla programmazione della consegna del carico di marijuana destinato alle Marche: nell'arco temporale marzo-luglio 2011, TO aveva avuto con ZI occasionali contatti telefonici e due sole volte si sera incontrato con lui, il 24 giugno e il 3 luglio 2011, mentre non erano documentati incontri e contatti con gli altri imputati con riferimento alle fasi attinenti alla ideazione e esecuzione del ricevimento e dello stoccaggio della sostanza stupefacente. Era emersa solo una isolata conversazione fra IT e ZI nella quale questi aveva sollecitato il primo a incontrare TO, indicato, peraltro come persona che aveva esigente autonome e che, pertanto, "non avrebbe atteso": proprio tale ultima indicazione dove essere interpretata come un indice del fatto che il ricorrente non era non coinvolto nell'operazione illecita di cui i due stavano discutendo;
- in altra conversazione intercettata era effettivamente emersa la presenza di TO nell'episodio del c.d. pestaggio di IT per mano di ZI, ma si era trattato di una presenza solo occasionale e come tale non rilevante al fine di supportare il giudizio di probabile coinvolgimento della organizzazione criminale;
- l'interessamento di TO nella gestione della difesa legale dei correi trovava spiegazione nel fatto che il ricorrente viveva da molti anni in Italia ed era stato sollecitato dai famigliari delle persone arrestate a interessarsi di quanto accaduto e a reperire assistenza legale. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della condotta colposa ravvisata nei rapporti di contiguità fra TO e gli altri imputati. Il difensore lamenta che la Corte, nel valorizzare gli elementi indicati al primo motivo, avrebbe fornito una lettura univoca dell'origine e delle ragioni della frequentazione di TO con gli altri imputati e non avrebbe considerato che tali rapporti non implicavano necessariamente la consapevolezza da parte del ricorrente dei loro traffici illeciti. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla valorizzazione, quale condotta integrante la condizione ostativa della colpa grave, dell'esercizio da parte del ricorrente della facoltà di non rispondere. 3.11 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati tutti i motivi. 4.1n linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, 3 al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore .dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 5. La Corte della riparazione ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando la condotta gravemente colposa del ricorrente, consistita nell'intrattenere rapporti con i componenti della associazione dedita al narcotraffico così come emersi dalle attività di intercettazione. Tale attività- hanno 4 riepilogato i giudici- aveva documentato i contatti di TO con ZI al momento del suo arrivo al porto di Ancona, il suo interessamento in occasione dell'arrivo di un carico di sostanza stupefacente a RM (comprovato dal fatto che nel corso di una conversazione ZI aveva ordinato a IT di preparare il carico destinato "al ciccione", soprannome di TO), il suo interloquire con i correi nel corso di conversazione del 3 luglio 2011 volta a definire le modalità di trasporto del carico di droga nelle Marche, il suo interessamento per l'assistenza legale dei coindagati a seguito del loro arresto e, infine, la sua presenza in occasione di un pestaggio collegato evidentemente ad uno "sgarro". In tal modo i giudici hanno dato atto non solo delle frequentazioni ambigue del TO, ma anche della sua consapevolezza dei traffici posti in essere dai soggetti con cui si rapportava. Il percorso argonnentativo adottato dai giudici appare coerente con i dati di fatto esposti, corretto dal punto di vista giuridico, essendo stati valorizzati elementi non smentiti nel loro accadimento fattuale dalle sentenze assolutorie, e non illogico, né contraddittorio. Di contro le censure del ricorrente non colgono nel segno. Tali censure, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. 6.11 terzo motivo, con cui il ricorrente censura la valorizzazione da parte della corte della riparazione del silenzio serbato da TO nel corso dell'interrogatorio è manifestamente infondato. Vero è che a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. 1gs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva. Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della 5 Deciso il 27 a • IL.0 *23 n Il Consi o li .4 t -', ti, tensore . 0 Anna facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata). Tuttavia nel caso di specie la Corte della riparazione ha fatto riferimento al silenzio solo nella parte in cui ha riepilogato la vicenda processuale, ma non ha poi valorizzato tale condotta nel momento in cui si è soffermata sulla condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, che è stata ravvisata non già nella condotta processuale del ricorrente, bensì, come detto, nella sua condotta extraprocessuale, consistita nei reiterati rapporti di frequentazione con soggetti risultati coinvolti nella struttura associativa e nel delitti scopo. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presid LV vere