Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 5585 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA 5585 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto AVO SEZIC Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 7065/98Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO 8543/98 Cron..12133 Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere- Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere- Ud. 06/03/01 Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORF 6000 per diritti L. STUDIO FKT SRL, in persona del legale rappresentante" 13 APR. 2001 IL CANCELLIERE pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato DETTORI RAIMONDO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione, dall'avvocato MORGANA PAOLO,rappresentato e difeso giusta delega in atti;
A V - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
-· intimato 2001 °e sul 2° ricorso n 08543/98 proposto da: 1038 -+- INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
STUDIO KT SRL;
intimato - avverso la sentenza n. 239/97 del Tribunale di SASSARI, depositata il 12/04/97 R.G.N. 4512/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 25 agosto 1988, la soc.Studio S.K.T. s.r.l. ricorreva al Pretore-giudice del lavoro di Sassari nei confronti dell'INPS in opposizione a decreto in data 15 luglio 1988 col quale le era stato ingiunto di pagare la somma di £.22.619.605 all'Istituto di previdenza a titolo di contributi previdenziali non corrisposti per sei lavoratori dipendenti e per omessa registrazione di costoro sui libri paga e matricola, oltre accessori. Con sentenza in data 23 novembre /13 dicembre 1993, il Pretore rigettava l'opposizione ed il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 19 febbraio /12 aprile 1997, rigettava l'appello e condannava l'appellante nelle spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società con quattro motivi. Resiste l'INPS con controricorso, eccepisce l'inammissibilità del ricorso e propone altresì ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE. I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.). Deve essere, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata sotto il profilo della mancanza di specificità della procura la quale non fa menzione del giudizio di legittimità ed è priva di data, sicché nep- impel V 706598.doc 3 pure sarebbe certa, in mancanza di quest'ultima indicazione, la sua anteriorità ri- spetto alla sentenza impugnata. Rileva la Corte che la procura a margine del ricorso è stata conferita per sottoscrivere il presente atto ed a rappresentare e difendere lo Studio FKT s.r.l. nel conseguente procedimento, e poiché il ricorso fa specifico riferimento agli estremi e al contenuto della sentenza impugnata, debbono riconoscersi la specifi- cità del mandato e l'anteriorità del suo conferimento rispetto alla pubblicazione della sentenza medesima (cfr. Cass. S.U. 10 marzo 1998, n.2642). Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art.437, secondo comma, c.p.c. e dell'art.421, secondo comma, c.p.c., la so- cietà si duole che il Tribunale si sia avvalso di ufficio del potere di interrogare li- beramente i dipendenti, incapaci di testimoniare e per la cui assunzione comunque si era verificata decadenza ai sensi dell'art.337 c.p.c. ed abbia fondato esclusiva- mente sulle loro risposte la propria decisione. Col secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.civ. nonché vizio di omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione per avere presupposto che l'onere della prova circa la natura non subordinata del rapporto spettasse alla datrice di lavoro, mentre faceva carico all'INPS - avente veste sostanziale di attore - particolarmente in punto di potere disciplinare e di eventuale simulazione dei contratti d'opera di cui all'art.409, n.3 c.p.c.. Non rilevante era la conferma in giudizio delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori (incapaci a testimoniare ex art.446 c.p.c.). i V 706598.doc Col terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt.246 e 116 c.p.c. e vizio di omessa e/o contraddittoria e/o in- sufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza utilizzato la deposizione di tali soggetti pur avendo riconosciuto che era- no portatori di un interesse che avrebbe potuto giustificarne la partecipazione al giudizio (tanto che era stata revocata ordinanza ammissiva di prova testimoniale a loro mezzo). In primo grado, inoltre, erano stati assunti testi addotti dalla società che avevano reso dichiarazioni opposte all'assunto fatto proprio dal Tribunale che le aveva completamente ignorate, immotivatamente accordando preferenza alle dichiarazioni degli informatori. Col quarto motivo, la ricorrente principale deduce omessa e/o contraddit- toria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere dato im- motivatamente prevalenza alle dichiarazioni dei predetti informatori, pur incapaci a testimoniare, rispetto alle scritture e alle contrastanti risultanze della prova te- stimoniale espletata in primo grado. A fronte della esplicita volontà delle parti di voler regolare il rapporto con esclusione della subordinazione, il contrario convin- cimento del giudice avrebbe dovuto fondarsi sul positivo accertamento della sus- sistenza in concreto di tale elemento. Il Tribunale aveva, poi, addirittura, travisato i fatti, avendo affermato che i lavoratori osservavano un orario di lavoro prestabi- lito dalla società, che dava loro indicazioni anche sul dove l'attività riabilitativa dovesse essere espletata, e avendo dato rilievo a vere e proprie valutazioni dei di- pendenti circa la sostanziale identità del rapporto, prima e dopo la loro iscrizione 706598.doc 5 all'INPS come dipendenti. Le ricevute in atti smentivano che la retribuzione fosse stata rappresentata da un compenso fisso mensile. Col quinto motivo, la società deduce violazione e/o falsa applicazione de- gli artt. 2094 c.c. e 409 n.3 c.p.c. e sostiene che il Tribunale, tralasciando l'elemento della subordinazione sotto il profilo del potere disciplinare e di quello direttivo (tanto da affermare che non erano risultate precise istruzioni sulla attività da prestare per ogni paziente), aveva valorizzato invece elementi non selettivi in quanto comuni ai rapporti di cui all'art.409, n.3 c.p.c. o comunque non decisivi come l'oggetto dell'attività, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione e l'obbligo di osservare orario di lavoro. I cinque motivi – che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta – sono infondati. Il giudice di appello ha ritenuto che la pretesa dell'Istituto risultasse fon- data alla luce, tra l'altro, delle dichiarazioni rese, anche in giudizio (ai sensi dell'art.421 c.p.c., peraltro conformi a quelle rese in sede ispettiva), dai lavoratori per i quali era stata contestata l'omissione contributiva;
tali risultanze avrebbero dovuto prevalere sui contratti di collaborazione continuativa, ai sensi dell'art.2222 c.civ., prodotti dalla società. I lavoratori avevano, infatti, credibilmente dichiarato di avere prestato opera di fisioterapisti dietro corresponsione di retribuzione men- sile, con rispetto di un orario di lavoro eguale per tutti i giorni e con attrezzature e materiale didattico della società, senza rilascio di fatture (solo un lavoratore aveva affermato di avere rilasciato ricevute); il tutto in conformità allo stesso svolgi- mento del rapporto in epoca posteriore alla regolarizzazione della loro posizione 706598.doc assicurativa come lavoratori dipendenti. Solo alcuni di essi avevano goduto di quindici giorni di ferie, mentre altri non ne godettero e non vennero retribuiti in caso di malattia o di giornate di riposo. Malgrado fossero stati mascherati come contratti di prestazione d'opera, in realtà, secondo il Tribunale, si era trattato di rapporti di lavoro subordinato, in quanto sussisteva assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro (imposi- zione di un orario, indicazione delle prestazioni da eseguire con specificazione - anche se dovessero essere effettuate in sede o al domicilio dei pazienti -, fornitura di attrezzature e materiale didattico, potere disciplinare - anche se in concreto non esercitato -, retribuzione senza rilascio di ricevute da parte di taluni). Ritiene la Corte di dover confermare il proprio indirizzo secondo cui, quando nel giudizio tra datore di lavoro e istituti previdenziali o assistenziali, avente ad oggetto il pagamento di contributi, sorgano contestazioni sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare ac- certamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posi- zione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a te- stimoniare e tuttavia ciò non esclude che il giudice possa, valendosi dei poteri con- feritigli dall'art.421 c.p.c., interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. 4 ago- sto 1998, n.7661). Vero è che tali dichiarazioni integrano semplici informative assunte nell'ambito degli speciali poteri istruttori riconosciuti dalla norma citata (Cass. 23 novembre 1988, n.6299), ma dovendosi escludere che questa riconosca al giudice un potere di acquisizione processuale di dati inutilizzabili per la formazione del 706598.doc 7 proprio convincimento, è certo che da tali acquisizioni il giudice può trarre ele- menti di giudizio che possono concorrere con altre risultanze processuali al libero convincimento del giudice. A tale proposito il giudice di merito ha correttamente valorizzato la con- cordanza delle dichiarazioni dei lavoratori (le quali non vanno certamente consi- derate come un unico, complessivo elemento di prova, ma alla stregua di una molteplicità di elementi indiziari) rispetto a quanto dagli stessi già dichiarato in sede ispettiva, senza che nel corso della assunzione giudiziale le loro dichiarazioni fossero contestate dalla società (l'oralità del processo del lavoro non sarebbe stata di certo ostativa, come sembra prospettare la società ricorrente, a che questa ri- chiedesse in sede di esame delle persone informate chiarimenti o precisazioni, fa- cendo verbalizzare puntuali contestazioni). Il Tribunale ha correttamente escluso di potersi acquietare alla semplice lettura dei contratti di prestazione di attività continuativa e coordinata prodotti dalla società. Rileva, infatti, la Corte che l'Istituto è terzo rispetto alle parti di quei pretesi contratti e che quindi giustamente è stata data maggiore rilevanza, nella sentenza impugnata, alle concrete modalità di svolgimento dei rapporti (indipen- dentemente dal pur ragionevole sospetto del giudice di merito circa il carattere : meramente strumentale all'evasione contributiva della predisposizione delle scritture, a tale riguardo il Tribunale ha specificamente richiamato le dichiarazioni del lavoratore Piga;
oltretutto si trattava di scritture prive di data certa e delle quali non risulta sia stata fatta presente l'esistenza in sede ispettiva), rispetto al nomen iuris (contratti per prestazione continuativa e coordinata) adottato dalle parti dei 706598.doc 8 rapporti medesimi, anche con valorizzazione della non contestata circostanza obiettiva che era poi seguita una configurazione (regolarizzazione) di ciascun rap- porto (stesso con l'INPS, sotto il profilo assicurativo e contributivo, come rapporto (.
2. di lavoro subordinato e, alla luce di tale evento, il Tribunale ha correttamente va- lorizzato le dichiarazioni dei lavoratori secondo cui nel concreto svolgimento delle prestazioni nulla era cambiato, sotto alcun profilo, tra il prima e il dopo. Né può sostenersi (terzo motivo del ricorso principale) che, in tal modo, si fossero chiesti ai lavoratori apprezzamenti o giudizi, in quanto si era trattato di fatti immediatamente percepibili (equivalenza delle modalità si svolgimento delle mansioni in relazione all'assoggettamento al potere datoriale) e come tali riferiti. Osserva la Corte che il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obbiettivi, deve essere in- teso nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto, senza che ciò compor- ti, peraltro, che non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione (Cass. 2 marzo 1998, n.2270; 8 aprile 1995, n.4111; 5 febbraio 1994, n.1173; 27 marzo 1990, n.2435, la quale ha precisato che, sono, inoltre, consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti): tanto premesso, non può dubitarsi che le modalità di svolgimento di un determinato rapporto, prima e dopo un de- terminato evento, siano fatti immediatamente percepibili, tanto più dal prestatore l p d'opera parte di quel rapporto. m U 706598.doc 9 Come è esplicitamente affermato nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ricostruito la fattispecie sulla scorta degli elementi fattuali concretamente acquisi- ti e non sul semplice rilievo dell'osservanza dell'onus probabandi (sul quale par- ~ ticolarmente si è incentrato il primo motivo). Né meritano accoglimento le censure della società (v. in particolare, terzo motivo) secondo cui il giudice di appello avrebbe valorizzato esclusivamente gli elementi probatori addotti dall'Istituto trascurando le prove documentali e testi- moniali fornite dall'appellante. A parte il riferimento, di cui si è detto, alle scrittu- re con le quali la società pretende si siano costituiti rapporti del genere di quelli previsti dall'art.409, n.3 c.p.c., il riferimento ad altri elementi probatori (partico- larmente in punto di orario di lavoro, di localizzazione delle prestazioni, di conte- nuto di ricevute che smentirebbero l'avvenuta corresponsione della retribuzione in un compenso fisso mensile: v. anche quarto motivo) è stato del tutto generico, di talché non è possibile neppure giudicare della decisività delle critiche. Questa Corte ha più volte precisato che la deduzione di un vizio di motiva- zione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della cor- rettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del pro- cesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad 706598.doc 10 esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o 1 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomenta- zioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del pro- cedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass.27 dicembre 1997, n.13045; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n.10503; 14 aprile 1994, n.3498;18 marzo 1995, n.3205;3 ottobre 1994, n.8006; 21 ottobre 1994, n.8653). Neppure le censure in punto di subordinazione meritano accoglimento: il Tribunale ha adeguatamente motivato il convincimento circa la sussistenza di tale elemento essenziale del rapporto di lavoro, reso evidente dall'obbligo di osservan- za di un determinato orario di servizio, di prestare l'attività in sede o presso gli utenti a seconda delle indicazioni della datrice di lavoro;
ha altresì individuato al- tri elementi concorrenti alla qualificazione del rapporto adottata, quali la cadenza mensile della retribuzione e la mancata richiesta di quella documentazione (fattu- re, soprattutto, o ricevute, con qualche eccezione per queste ultime) che di solito si associa al carattere autonomo della documentazione, oltre che la predisposizione da parte datoriale di attrezzature e materiali didattici per i lavoratori. " Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso princi- pale deve essere rigettato con assorbimento, altresì, in ragione del rigetto, 706598.doc 11 1 dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, circa l'ammissibilità (rite- nuta dal Tribunale) del c.d. condono condizionato previdenziale. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giu- dizio di legittimità. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, addì 6 marzo 2001. IL PRESIDENTE M. Au IL CONSIGLIERE ESTENSORE erien Vinylo Schill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 APR. 2001 Loggi, IL CANCELLIEREVille T R O C 1-8-1 3DDIT NGS IV OL o IN VO VITIⱭ 706598.doc 12