Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
In tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato.(Fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti con contestuale applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 31563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31563 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1410
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 692/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IA;
avverso ordinanza del Tribunale di Napoli del 26 settembre 2008;
visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla applicazione delle sanzioni accessorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA AL, cui è stata applicata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 26 settembre 2008, la pena concordata di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta l'ipotesi lieve, propone ricorso innanzi a questa Corte di legittimità, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, in relazione alla applicazione della pena accessoria del divieto di espatrio per anni tre e del ritiro della patente di guida. Le dette pene accessorie, non conseguenti di diritto alla pronuncia di condanna, non avevano formato oggetto dell'accordo delle parti, con la conseguente preclusione per il Gip di disporne l'inflizione. Inoltre l'applicazione non è sorretta da adeguata valutazione della pericolosità sociale. Chiede, limitatamente ai detti punti, l'annullamento.
Il PG ha formulato conclusioni per iscritto aderendo al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 445 c.p.p., comma 1, (nella sua nuova formulazione, dettata dalla L. n. 134 del 2003) limita espressamente la inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza e l'esonero dal pagamento delle spese processuali ai casi in cui la pena "patteggiata" non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Ne deriva con tutta evidenza la possibilità per il Giudice di applicare pene accessorie e misure di sicurezza nei casi in cui la pena irrogata oltrepassi i limiti sopra indicati. Nessuna esclusione e nessuna distinzione è stata introdotta dal legislatore, con la conseguenza che risultano applicabili nei casi di patteggiamento "allargato" anche le misure e le pene accessorie non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del Giudice. È stato osservato dalla giurisprudenza di questa Corte che si tratta di conseguenze che l'imputato è perfettamente in grado di rappresentarsi al momento della richiesta di applicazione patteggiata della pena o di consenso da parte sua alla iniziativa in tal senso del Pubblico Ministero, ma che permanga in ogni caso per il giudice di merito, in virtù della sentenza n. 58 del 1995 della Corte Costituzionale, l'obbligo di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità degli imputati (sez. 6A sent. 34438 del 12-6-2006, Sez. 6, Sentenza n. 10857 del 21/02/2007).
3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha offerto alcuna spiegazione della ritenuta la pericolosità sociale della AL, ed ha applicato nel dispositivo della pronuncia le dette sanzioni, omettendo nella parte motiva qualsiasi riferimento alle sanzioni ed ai presupposti per la loro applicabilità.
4. In conseguenza del rilevato vizio, la sentenza impugnata è da annullare limitatamente agli indicati punti critici, con rinvio al tribunale di Napoli per la deliberazione sulle dette sanzioni, in relazione a quanto sopra rilevato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione del divieto di espatrio e del ritiro della patente e rinvia al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2009