Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
L'omesso avviso dell'udienza (nel caso di specie, per il giudizio di appello) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, che rimane senza effetto se non viene tempestivamente dedotta, presente in udienza l'imputato, dall'altro difensore di fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2008, n. 14221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14221 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
14 22 1 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE CLAUDIO Presidente Udienza pubblica del 15/02/08 1. Dott. GENTILE MARIO Consigliere
11 SENTENZA LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere 2.
N. 00409/08 3. 11 MARMO MARGHERITA Cons.Relatore
" GAZZARA SANTI Consigliere R.G.N..31978/ 200 4.
ha pronunciato la seguente:
SEN TENZA
IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITAL sul ricorso proposto da: ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI T.R. (art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
N. il (omissis) T.F. IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott Fiorelia Donati)
avverso la SENTENZA del 22/08/2007
CORTE di APPELLO di ROMA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
Udito il Pubblico Ministero
Procuratore Generale dott.
concluso chiedendo il rigetto
Udit i difensor
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in persona del Sostituto
Gioacchino Izzo che ha del ricorso O S C U RA T A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 22 agosto 2007 la
Corte di Appello di Roma confermava la sentenza
pronunciata il 5 ottobre 2006 dal Tribunale di
Velletri, con la quale T.F. era
dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81
cpv. 609 bis, comma 1 e 2 n. 1, 609 ter, comma 1 e
5 e comma 2, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,
costringeva con violenza, consistita nell'immobilizzarlo con la forza e con abuso di autorità, connessa alla sua qualità di genitore,
nonché induceva, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa,
il di lui figlio T.R. (minore di anni dieci), а subire atti sessuali ( per fatti
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verificatisi in (omissis) fino al (omissis) e,
generiche ritenute concesse le attenuanti contestate, lo avevaequivalenti alle aggravanti condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle pene accessorie.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento, con senza rinvio,
dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno
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nel prosieguo du omen y _saminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 comma primo lettera
B), in relazione all'art. 178 comma primo lettera c del codice di procedura penale per omessa notifica ad uno dei due difensori dell'avviso dell'udienza fissata davanti alla Corte di Appello in data 22
agosto 2007.
Deduce il ricorrente che in data 20 marzo 2007
aveva nominato, quale proprio difensore
,
l'avvocato Olimpia Rubino del foro di Santa Maria
Capua Vetere, in aggiunta all'avvocato Silvana
Ravel.
La nomina in oggetto era intervenuta nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, ラ
ossia prima della fissazione dell'udienza dinnanzi alla Corte di Appello di Roma che aveva omesso di
notificare all'avvocato Rubino, in violazione della norma contenuta nell'art. 178, comma primo, lettera C del codice di procedura penale, l'avviso di
precludendo la fissazione di udienza,
partecipazione del predetto avvocato all'udienza del 22 agosto 2007 ed inficiando in tal modo la
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tutela della posizione processuale da lui rappresentata.
Il motivo è infondato.
Premesso che la nomina dell'avvocato Olimpia
Rubino risulta essere stata effettuata il 20 marzo
2007, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello, il Collegio rileva che, come risulta
dalla stessa intestazione della sentenza impugnata,
all'udienza del 22 agosto 2007 è stato presente il secondo avvocato di fiducia, l'avvocato Silvana
Ravel. Quest'ultima non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla mancata notifica all'altro difensore della data di udienza.
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte ( Cass. pen. sez. VI
sent. 20 dicembre 2006, n. 12342; V. anche Cass.
pen. sez. IV sent. 17 ottobre 2007, n. 42736)
secondo cui "1'omesso avviso dell'udienza, ( nel caso di specie per il giudizio di appello), ad uno
dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di una nullità di ordine generale e a regime intermedio che rimane senza effetto se non dedotta tempestivamente presente all'udienza anche l'imputato, dall'altro difensore".
In ordine alle conseguenze del mancato avviso
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al udienza а uno ael aifensori di fiducia dell'imputato c'è quindi sostanziale concordia di vedute nella giurisprudenza di questa Corte sul
fatto che essa produce una nullità a regime intermedio ma permane un contrasto sui presupposti della sanabilità di tale vizio ai sensi della prima parte del comma 2 dell'art. 182 c.p.p.
sostenendosi, per un verso, che basta, all'uopo,
la mancata immediata eccezione dell'altro difensore presente ( Cass. 10 gennaio 2006, Rauchi;
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novembre 2005, Scatafassi;
12 maggio 2004, Pastore)
e, dall'altro, che è necessario invece si accompagni a tale omissione la presenza dell'imputato ( Cass.
10 novembre 2004; 15 gennaio 2004, Franzė; 2 aprile
2003, Bruno;
Cass. 22 giugno 2001, Bonaffini e
altri; 3 febbraio 1997, Corso). ilAd avviso del Collegio è da preferire secondo degli indirizzi, in quanto dalla mancata immediata rilevazione del vizio da parte del difensore in presenza dell'imputato può desumersi la rinuncia di quest'ultimo ad avvalersi concretamente anche dell'opera del secondo difensore e nella relativa gestione l'imputato non può, per ragioni logiche e di virtuale conflitto di interessi, essere surrogato dall'altro difensore
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GADD. VI sent. 20 presente 1 La SCHBU pen. sez.
dicembre 2002, 12342, Greco).
Nel caso in esame, peraltro, tale ultima questione è superata dalla presenza dell'imputato nel giudizio di appello, come risulta dalla
intestazione della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 comma primo, lettere
D ed E cod. proc. pen. per mancata assunzione di prove decisive e mancanza manifesta illogicità
della motivazione.
Deduce il ricorrente che la Corte di Appello,
nel riportarsi alle argomentazioni del giudice di primo grado, aveva disatteso del tutto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale essenzialmenteavanzata dalla difesa e fondata sulla omessa visita specialistica sul minore volta ad accertare, con esame clinico e strumentale, la presenza di eventuali segni di abusi sessuali compatibili con il narrato del minore.
Secondo il ricorrente non si era in presenza di una prova rinviante ad altre circostanze fondanti un'eventuale affermazione di responsabilità, ma di
una prova decisiva, l'unica in grado di supportare una valida motivazione.
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Non era 111 proposito condivisibile l'argomentazione della Corte, secondo cui il tempo trascorso dai fatti era ostativo a fugare il campo da ogni incertezza con una visita specialistica.
La colpevolezza dell'imputato era stata quindi desunta soltanto dalla deposizione del minore che era stato sentito con incidente probatorio nelle forme dell'audizione protetta assistito dalla
( perito nominato dal GIP). dottoressa P.
Peraltro tale dottoressa aveva eseguito anche
perizia psichiatrica sul minore, incorrendo nella violazione delle regole contenute nella Carta di
Noto, disciplinante l'esame del minore in caso di
abuso sessuale. Il compimento della duplice attività di eindagine, ( assistenza all'incidente probatorio perizia psichiatrica da parte della dott.ssa P.
avrebbe infatti violato le regole di detta Carta,
non essendo ammissibile che il medesimo esperto possa al contempo e nello stesso procedimento assumere ruoli differenti di psicologa,
psicoterapeuta, perito e consulente di parte.
La Corte di Appello aveva inoltre omesso di valutare i problemi di tipo fisico palesati da esso ricorrente che all'epoca dei fatti, oltre ad
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essere alletLO ua glavi pr imi di ipertensione e di ischemia, presentava altresì delle gravi disfunzioni erettili ampiamente documentate.
Inoltre la Corte di Appello, nonostante fosse
già emerso in sede di giudizio di merito che sin dalla prima infanzia il minore veniva seguito da due neuropsichiatri infantili, la dottoressa F.M.
e la dott.ssa M. aveva immotivatamente ritenuto superflua l'audizione di dette
professioniste.
Alla luce della stessa descrizione del
в comportamento del minore descritto nella sentenza
(crisi nervose, presenza di idee suicide, paura del contatto fisico, sintomi fobici) avrebbe quindi dovuto espletarsi una nuova perizia psichiatrica sul minore.
In ordine al motivo il Collegio rileva che
secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte
( V. per tutte sez. IV sent. 22 gennaio 2007, n. atto
14130) XX la perizia, per Suo carattere neutro,
sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego
è sanzionabile ai sensi dell'art, 606 сфоттаnon O S C U RA TA
primo lettera a) at couice u procedura penale in giudizio di fatto che, se sorretto da quanto adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.
In proposito la Corte di merito, con esaustiva motivazione, ha ritenuto che "le dichiarazioni del minore vanno ritenute veritiere, cioè
effettivamente originate da un vissuto di violenza sessuale ad opera del padre come descritto da R. ) e non possono essere attribuite né alla
в generica situazione di grave disagio psico- fisico in cui il minore di fatto versava già negli anni precedenti né a condizionamenti e suggestioni degli operatori e degli specialisti entrati in contatto l'allontanamento dal contesto con lui dopo familiare". La Corte di merito, inoltre, dopo un'esegesi della storia del minore e delle circostanze in cui,
nel tempo, si era manifestato il grave disagio e le rivelazioni, ha precisato che il minore, esaminato dalla dott.ssa MU. dal Centro (omissis)
maltrattato e alla famiglia, aveva manifestato paura del contratto fisico e sintomi fobici compatibili con il narrato di violenza sessuale subito.
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Ld COILE LEX I aic na quindi ritenuto di in quanto sorrette da esaustivedover condividere,
indagini e da corrette argomentazioni medico legali, le conclusioni del perito dott. P. che
aveva ripercorso, descrivendole e motivandole,
tutte le tappe del processo dinamico attraverso il quale R. era pervenuto alla denuncia degli abusi paterni.
Ha poi rilevato che la sofferenza mostrata dal minore in relazione agli episodi narrati induceva ad escludere che il narrato di questi potesse essere frutto di fantasie ovvero di suggestioni o di condizionamenti da parte degli operatori della casa famiglia, come ipotizzato dall'imputato.
La Corte di merito ha anche evidenziato la costanza delle narrazioni fatte dal minore alla
MU. alla dott.ssa R. е dott.ssa reiterate alla dotta P. anche nel corso dell'audizione protetta.
Va aggiunto che la presenza della dottoressa che aveva redatto anche la perizia psichiatrica P.
sul minore all'audizione protetta, pur non 31 raccomandazioni" risultando conforme alle
Noto", non comporta contenute nella "Carta di norme processuali alcuna violazione delle e
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comunque non e specificato aal ricorrente in che modo e in che direzione tale presenza avesse
potuto alterare la deposizione del minore.
Per quel che attiene allo stato di salute dell'imputato all'epoca dei fatti e alle sue
asserite disfunzioni erettili, il Tribunale ha
rilevato che le stesse dichiarazioni del Tampelli
deponevano per un quadro di diminuita ma non
P esclusa capacità sessuale e tale situazione non
incompatibile con il narrato del minore. La era Corte di merito ha a sua volta, precisato che
comunque tali asserite disfunzioni erano rimaste prive di riscontri.
Considerato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente degli elementi istruttori giàall'insufficienza acquisiti, alla luce della congrua motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto invece esaustiva l'istruttoria espletata, va respinto anche il secondo motivo di ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
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anna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2008
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE tillerMaghtal Geniten
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 4 APR. 2008 S U P
IL FUNZIONARIO, LCANCELLERIA
P
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