Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
Il termine per impugnare la sentenza di patteggiamento emessa nel corso delle indagini preliminari, nel caso di mancato deposito della motivazione contestualmente alla pubblicazione del provvedimento, decorre dalla data di notificazione di questo all'imputato, a norma dell'art. 585, comma secondo lett. a) cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha anche escluso che, nel caso di sentenza di patteggiamento pronunciata nel corso delle indagini preliminari, debba procedersi a notifica dell'estratto contumaciale, rilevando che l'istituto della contumacia, pure prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha contemplato per i procedimenti in camera di consiglio diversi dall'udienza preliminare).
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In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/12/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria S. - rel. Consigliere - N. 3426
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 19372/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC OL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24 marzo 2014 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ROMANO Giulio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. ED OL ricorre personalmente per cassazione avverso l'ordinanza in data 24 marzo 2014 del Tribunale di Bari, giudice dell'esecuzione, con la quale è stata respinta la sua istanza diretta all'accertamento della non esecutività della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, il 17 gennaio 2002, ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p.. A sostegno del ricorso il ED adduce che il Tribunale di Bari avrebbe eluso il tema proposto con l'incidente di esecuzione ossia la mancata notificazione dell'avviso di udienza fissata dal Giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 447 c.p.p., comma 1, sia all'imputato sia al suo difensore, tempestivamente nominato in persona dell'avvocato Cavalcanti Eugenio, con l'assenza dell'uno e dell'altro all'udienza del 17 gennaio 2002 e la conseguente necessità di notificare agli stessi l'estratto della sentenza emessa.
Non sarebbe rispondente a realtà quanto riportato nella sentenza del 17 gennaio 2002, in punto di presenza delle parti in udienza, indicate come citate e regolarmente costituite, e non si sarebbe pertanto verificata alcuna sanatoria della nullità per omessa notificazione alle stesse dell'avviso di udienza;
in ogni caso, al difensore di fiducia del ED, non avvisato e non comparso, avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di deposito della sentenza, che, secondo il provvedimento impugnato, sarebbe stata contestualmente motivata.
2. Il Procuratore generale ha rilevato discordanze emergenti dalla stessa sentenza di cui si contesta l'esecutività, nella quale, da un lato, si da atto della presenza delle parti, indicate come "citate e regolarmente costituite", e, dall'altro, si qualifica l'imputato come "libero contumace"; la stessa sentenza, inoltre, risulta depositata il 29 gennaio 2002 e, quindi, non motivata contestualmente alla pubblicazione, avvenuta il precedente 17 gennaio;
ne' emerge il rilascio di procura speciale dall'imputato al difensore per richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 446 c.p.p., comma 3. Tali discrasie avrebbero imposto, al fine di stabilire la validità del titolo esecutivo contestata dal ricorrente, l'acquisizione dell'intero fascicolo originario, a cura dell'adito giudice dell'esecuzione, senza limitarsi alla sola lettura della sentenza dedotta.
Il Procuratore generale ha chiesto, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Il caso in esame pone la questione del rito da seguire nel caso di richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari a norma dell'art. 447 c.p.p., commi 1 e 3 Il modello procedimentale previsto dal legislatore è quello dell'udienza in camera di consiglio a partecipazione non necessaria delle parti, disciplinato in via generale dall'art. 127 c.p.p.: il giudice fissa l'udienza per la decisione con decreto in calce alla richiesta e assegna, se necessario, al richiedente un termine per la notificazione all'altra parte (art. 447, comma 1 e primo periodo);
il pubblico ministero è tenuto a depositare il proprio fascicolo presso la cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell'udienza (art. 447, comma 1 e secondo periodo); nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono (art. 447, comma 3).
In caso di deposito della sentenza differito rispetto alla lettura del dispositivo in udienza è dovuta, secondo la disposizione generale di cui all'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a), la notificazione e comunicazione alle parti dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito al procedimento in camera di consiglio.
Nella fattispecie in esame, il Giudice dell'esecuzione, non avendo acquisito il fascicolo originario nella sua interezza, ha fondato il proprio giudizio di validità del titolo esecutivo sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, incorrendo, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, in affermazioni apodittiche e contraddittorie rispetto all'unico parametro assunto. Come si è detto, nell'impugnata ordinanza si indicano le parti come "citate e regolarmente costituite" riportando la testuale espressione contenuta in sentenza, la quale, tuttavia, nella propria intestazione, designa l'imputato, ED, come "libero contumace"; e si afferma che la motivazione della sentenza era stata contestuale alla pubblicazione del dispositivo, il 17 gennaio 2002, sebbene la sentenza rechi l'indicazione del deposito in cancelleria il successivo 29 gennaio.
Si tratta di elemento, quest'ultimo, di indubbio rilievo nel controllo della rituale esecutività della decisione di applicazione della pena, poiché il mancato deposito della motivazione della sentenza contestualmente alla pubblicazione impone la notificazione all'imputato e la comunicazione al pubblico ministero del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, a norma del già richiamato art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a), che proprio dalla data di detta notificazione o comunicazione fa decorrere il termine di quindici giorni previsto dallo stesso art. 585, comma 1, lett. a), per l'impugnazione del provvedimento;
mentre la dichiarazione di contumacia non è contemplata nei procedimenti in camera di consiglio (c.f.r., tra le molte, Sez. 6^, n. 1761 del 30/04/1997, Pisano, Rv. 209330, Sez. 1^, n. 6003 del 13/12/1994, dep. 06/02/1995, Gravano Rv. 200349), salvo il caso dell'udienza preliminare secondo il testo previgente dell'art. 420 ter c.p.p., recentemente sostituito dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 9, comma 3, con la conseguenza che dalla pretesa contumacia dell'imputato non può farsi discendere l'obbligo di notificazione dell'estratto della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., secondo l'erronea tesi del ricorrente.
Considerate le plurime aporie del caso evidenziate nello stesso testo della sentenza suddetta, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire l'intero fascicolo del procedimento e controllare la contestualità o meno tra il dispositivo e la motivazione, e, nell'ipotesi negativa avvalorata dall'annotazione della data del deposito apposta sulla sentenza, avrebbe dovuto accertare la rituale notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza emessa ai sensi degli artt. 447 e 448 c.p.p., al fine di poter valutare, con piena cognizione di causa, la fondatezza o meno della richiesta di accertamento della non esecutività della decisione, avanzata dall'interessato.
2. L'avere omesso tale verifica e le conseguenti vantazioni impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, giudice dell'esecuzione, il quale riesaminerà la questione dell'esecutività del titolo dedotto sulla base di quanto rilevato nella presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015