Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1609
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

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Il termine per impugnare la sentenza di patteggiamento emessa nel corso delle indagini preliminari, nel caso di mancato deposito della motivazione contestualmente alla pubblicazione del provvedimento, decorre dalla data di notificazione di questo all'imputato, a norma dell'art. 585, comma secondo lett. a) cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha anche escluso che, nel caso di sentenza di patteggiamento pronunciata nel corso delle indagini preliminari, debba procedersi a notifica dell'estratto contumaciale, rilevando che l'istituto della contumacia, pure prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha contemplato per i procedimenti in camera di consiglio diversi dall'udienza preliminare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2014, n. 1609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1609
Data del deposito : 2 dicembre 2014

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