Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2007, n. 16908
CASS
Sentenza 12 aprile 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'annullamento agli effetti civili della sentenza di non luogo a procedere, in seguito al ricorso per cassazione della parte civile, va disposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, senza rinvio. (La Corte ha osservato sia che la sentenza di non luogo a procedere non appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento, in relazione alle quali il codice di rito prevede che all'accoglimento del ricorso della parte civile segua, quando occorra, il rinvio, sia che, non essendo pronunciata, detta sentenza, all'esito di un dibattimento con acquisizione probatoria nel contraddittorio delle parti, sarebbe comunque precluso il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto espressamente previsto soltanto per le sentenze di proscioglimento).

Commentario1

  • 1La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2007, n. 16908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16908
Data del deposito : 12 aprile 2007

Testo completo