Sentenza 12 aprile 2007
Massime • 1
L'annullamento agli effetti civili della sentenza di non luogo a procedere, in seguito al ricorso per cassazione della parte civile, va disposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, senza rinvio. (La Corte ha osservato sia che la sentenza di non luogo a procedere non appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento, in relazione alle quali il codice di rito prevede che all'accoglimento del ricorso della parte civile segua, quando occorra, il rinvio, sia che, non essendo pronunciata, detta sentenza, all'esito di un dibattimento con acquisizione probatoria nel contraddittorio delle parti, sarebbe comunque precluso il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto espressamente previsto soltanto per le sentenze di proscioglimento).
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2007, n. 16908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16908 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe MA - Presidente - del 12/04/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 543
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 044623/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IA N. IL 20/01/1944;
contro
2) MO NO N. IL 14/06/1940;
avverso SENTENZA del 24/05/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIUIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F.M., che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. DAL BENE Massimo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 maggio 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di HI OM in ordine al reato di usura in concorso (artt. 110, 644 c.p.) con TT LO in danno di ER IA perché il fatto non costituisce reato. Il Giudice premetteva che secondo l'imputazione HI, quale amministratore unico dell'Immobiliare La Torre srl, si sarebbe fatto dare o promettere dalla ER interessi usurari in particolare perché costei dopo aver contratto un debito con istituti bancari per complessivi L. 210 milioni, al fine di evitare l'esecuzione immobiliare si era rivolta all'imputato ottenendo un finanziamento di L. 130 milioni e quindi evitando l'esecuzione immobiliare. A garanzia veniva stipulato un contratto preliminare per la compravendita di quote pari a 9/12 della nuda proprietà di immobile situato in via Barcuzzi di Lonato per la complessiva somma di L. 145 milioni. Contestualmente veniva stipulato una convenzione con la quale l'imputato si obbligava alla cessione delle dette quote di proprietà alla ER per la somma di L. 145 milioni da pagarsi in dieci rate semestrali con la clausola che in caso di impossibilità di restituzione la proprietà sarebbe rimasta alla società La Torre. Ulteriore rapporto usurario si sarebbe poi realizzato nell'agosto 2001 al momento della rinegoziazione del mutuo.
Rilevava il Giudice che l'intervento della società La Torre era stato sollecitato dall'avv. LO TT, che all'epoca dei fatti aveva una relazione sentimentale con la ER, tanto che quest'ultima aveva presentato denuncia esclusivamente nei confronti dell'avvocato; che l'interesse - pattuito per l'originario finanziamento (garantito da patto commissorio) prevedeva un interesse del 12%, come tale non usurario. La previsione dell'accordo secondo il quale, in caso di mancata restituzione della somma, l'immobile sarebbe rimasto nella proprietà della società facente capo a HI non ebbe in realtà esito, perché nel 2001 venne rinegoziato il mutuo con una nuova convenzione in forza della quale per ottenere la vendita a suo favore delle quote immobiliari (nel frattempo infatti HI aveva ottenuto un lodo arbitrario per l'attuazione del preliminare di vendita non essendosi la ER resa disponibile per la stipula del contratto) si impegnava a corrispondere la somma di L. 250 milioni (somma comprensiva delle spese sostenute per ottenere il lodo arbitrale che teneva luogo al contratto) con versamenti rateali.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la parte civile ER IA, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione dell'art. 644 c.p., in quanto (dopo dettagliata premessa dei rapporti con AZ e riproduzione dell'esposto-denuncia del 25.3.2004 nonché della motivazione della sentenza impugnata) la detta decisione non aveva tenuto conto che appena dopo un mese dalla stipula del preliminare di vendita HI agiva in giudizio per ottenere il trasferimento in suo favore della proprietà delle quote dell'immobile ottenendolo con lodo arbitrale del 31.3.98 e che dopo tale trasferimento HI seguitava a percepire le rate mensili per un totale di L. 106.324.037; che acriticamente il tribunale prende per buoni i conteggi effettuati dall'imputato senza tenere conto che il preliminare di vendita costituiva patto commissorio come tale nullo, sicché le spese sostenute per il lodo arbitrale non potevano esserle accollate e la rinegoziazione del mutuo (formalmente effettuata a nome della sorella MA ZI ER) per la somma di L. 250 milioni al fine di consentire il riacquisto delle quote di proprietà cedute era eccessivo e di natura usuraria. L'esclusione dell'elemento soggettivo del reato da parte del Giudice conseguiva ad omessa valutazione della condotta dell'imputato in particolare per la strumentalità della condotta adottata per dilazionare la comparizione dinanzi al notaio per la stipula del contratto di vendita delle quote immobiliari in loro favore ih attuazione del secondo preliminare (quello del 10 gennaio 2001);
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del processo specificamente indicati, in particolare laddove la sentenza afferma che la persona offesa avrebbe mantenuto condotta poco trasparente "cercando di non dare seguito agli atti giudiziari (recte negoziali n.d.e.) da lei volontariamente e consapevolmente sottoscritti" perché al contrario dalla documentazione prodotta risulta che fu HI a non presentarsi per la stipula del contratto che consentiva di riacquistare l'immobile da parte di ER MA ZI. La sentenza era ancora censurabile nella parte in cui aveva preso atto supinamente dell'esattezza dei conteggi presentati dall'imputato che avevano fatto lievitare il debito della persona offesa a L. 248 milioni, in quanto da tale somma dovevano essere detratte L. 64.051.060 perché costituite da spese non addebitabili alla ricorrente. La certezza dell'intendimento del TT di trarre profitto dalle difficoltà economiche della ricorrente conseguiva alla constatazione che il 14 novembre 2002 TT, quale procuratore speciale della società La Torre srl vendeva l'immobile alla Baglio Immobiliare di ON OL e C. s.a.s. per l'importo di Euro 95.500,00, somma di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta, al solo scopo di sottrarre definitivamente il bene alla ricorrente (tenuto conto che EL ON e figlia dell'attuale convivente del TT).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La sentenza, sia pur sinteticamente, ha tenuto conto di tutti i passaggi dell'articolata vicenda. In particolare l'accordo iniziale (vietato in quanto costituente patto commissorio, come opportunamente evidenziato nel provvedimento impugnato) prevedeva un tasso di interesse su base annua del 12%, come tale non usurario. Ma il primo Giudice ha omesso di considerare che la promessa di vendita aveva ad oggetto quote per 9/12 dell'immobile che erano state stimate ai fini della procedura esecutiva minacciata dalle banche creditrici L. 223.000.000 (nel ricorso si afferma che il valore di tali quote in realtà era di L. 540.000.000), senza attenersi al principio di diritto, che il Collegio condivide, secondo il quale "il delitto di usura si configura come reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma a esso preordinato. Nella prima fattispecie, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì a elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda fattispecie, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta" (Cass. Sez. 2. 7-19.12.2006 n. 41595). Nel caso in esame, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, HI, quale legale rappresentante della soc. La Torre srl, si faceva promettere prima e conseguiva poi vantaggio di natura usuraria mediante l'attivazione della procedura arbitrale per ottenere pronuncia che tenesse luogo al contratto di vendita che la ER e sua madre si erano impegnate a stipulare con il preliminare. Nel maggio del 1998, come si evidenzia in sentenza, otteneva quindi la nuda proprietà dei 9/12 dell'immobile che due anni prima erano stati valutati (per la piena proprietà) L. 223 milioni a fronte di esborso di L. 130 milioni. Gli accordi contenuti nella convenzione contenevano pattuizione di contenuto vessatorio ed usurario, prevedendo la perdita definitiva del bene ove non si fosse provveduto all'integrale restituzione della somma mutuata nei tempi previsti. La sentenza impugnata esclude che HI abbia avuto l'intenzione di conseguire interessi usurari valorizzando la circostanza che nel 2001 egli si rese disponibile a rinegoziare il mutuo impegnandosi a rivendere il bene alla sorella della persona offesa. Ma, a prescindere dal dato che il nuovo accordo vedeva come protagonista un diverso soggetto (anche se sorella della persona offesa), la questione trascurata è quella di fondo, per la quale (nella prospettazione ricostruttiva offerta in sentenza) ormai il delitto di usura era consumato per effetto dell'intestazione dell'immobile a norme della società riconducibile a HI e dell'acquisizione di L. ottanta milioni (per come indicato in imputazione e riconosciuto in sentenza ovvero L. centomilioni per come affermato in ricorso) per i ratei versati dalla persona offesa fino all'anno 2000 in adempimento della convenzione stipulata.
La sentenza deve in conseguenza essere annullata agli effetti civili, ma senza rinvio. L'art. 428 c.p.p., come novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1, legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre autonomo ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere. In assenza del ricorso del pubblico ministero l'annullamento non può comportare il rinvio al tribunale per nuovo esame da parte del giudice dell'udienza preliminare. Nè è applicabile l'art. 622 c.p.p. sia per il dato letterale di tale norma che disciplina solo il caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento (artt. 538, 543 e 576 c.p.p.) e non contro le sentenze di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.) sia per l'impossibilità di rinviare dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, dato che la sentenza annullata non è stata pronunciata all'esito del dibattimento con acquisizione probatoria nel contraddittorio delle parti (ovvero con accettazione di tutte le parti all'acquisizione delle stesse senza contraddittorio). Del resto è pacifico che la sentenza di non luogo a procedere, non decidendo sulle domande della parte civile (che in tale fase processuale non può chiedere il risarcimento del danno), non spiega effetti ne' preclusivi ne' pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile (Cfr. Cass. Sez. 5, 25.3-20.5.2003 n. 22300).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007