Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
La recidiva è una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile la recidiva per un reato diverso da quello in relazione al quale era stata formalmente contestata, escludendo, altresì, che la stessa potesse intendersi riferita a ciascuna delle imputazioni, non essendo stata contestata in calce alle stesse).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 settembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2017, n. 51070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51070 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
5 1070-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 3. 1870 Dott. Vito Di Nicola - Presidente - Sent. n. sez. Dott. Claudio Cerroni UP - 7/06/2017 Dott. Emanuela Gai Dott. Enrico Mengoni R.G.N. 47311/16 Dott. Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ND CK, nato in [...] in data [...]; avverso la sentenza in data 23/05/2016 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CK ND era stato tratto a giudizio nel procedimento n. 947/05 con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e violazione dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/98 (capo b) e, nel proc. n. 631/06, con l'accusa del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del 1998 (capo a), di detenzione di beni recanti marchi contraffatti (capo b), di violazione dell'art. 171- ter della legge n. 633 del 1941 (capo c), di ricettazione dei prodotti provenienti dalla contraffazione e dal delitto contestato al menzionato capo c (capo d) nonché di un telefono cellulare di provenienza furtiva (capo e). Riuniti i due procedimenti, con sentenza in data 26/10/2009 il Tribunale di Genova aveva assolto l'imputato dai reati di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/98 ed aveva riconosciuto la responsabilità di CK ND in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione, nonché, per i restanti reati, ritenuti in continuazione tra loro e con le ел attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di sei mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa.
2. Con sentenza in data 23/05/2016 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenute prevalenti le attenuanti generiche in relazione al solo reato di cui all'art. 337 cod. pen. (contestato al capo A del procedimento riunito n. 947/05), aveva dichiarato non doversi procedere in relazione al reato sub a) del procedimento riunito n. 947/05 e ai reati indicati sub b) e c) del procedimento riunito n. 631/06 perché estinti per prescrizione ed aveva, quindi, ridotto la pena, per i residui reati contestati capi d) ed e) del procedimento riunito n. 631/06, a quattro mesi e venti giorni di reclusione e a 1.866 euro di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dell'avv. Andrea Guido, suo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. in relazione al mancato proscioglimento per prescrizione dai reati di cui ai capi d) ed e) della rubrica. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha osservato, quanto ai due episodi di ricettazione contestati ai suddetti capi, che in relazione al secondo di essi la recidiva specifica infraquinquennale non era stata contestata e che, in relazione al primo, essa era stata esclusa (essendo stata la pena determinata assumendo quale minimo edittale quello dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen.), sicché il relativo termine di prescrizione avrebbe dovuto essere decorso fin dalla data del 7/02/2016 e, quindi, già prima della pronuncia della sentenza di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, dunque, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. La sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità penale dell'odierno ricorrente in relazione a due episodi di ricettazione contestati, rispettivamente, ai capi d) ed e) del procedimento n. 631/06. Secondo la valutazione compiuta dai giudici di merito la recidiva specifica infraquinquennale è stata ritenuta sussistente ed applicata in relazione ad entrambi gli episodi delittuosi. Opina, tuttavia, il ricorrente che, con riferimento all'episodio contestato al capo d), essa sia stata implicitamente esclusa. Ciò in considerazione della pena base stabilita dal primo giudice e confermata dalla Corte territoriale ligure, pari a mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. La misura della pena in concreto applicata sarebbe, dunque, indicativa della scelta compiuta dai giudici di merito, i 2 сел quali avrebbero ritenuto configurabile, nella specie, l'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. (ovvero l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità) ed all'esito del giudizio di comparazione l'avrebbero ritenuta implicitamente prevalente sulla menzionata recidiva. Tale assunto è, a parere di questo Collegio, manifestamente infondato. La piana lettura della sentenza impugnata, infatti, rivela come i giudici, di primo e secondo grado, abbiano in realtà risolto il giudizio di bilanciamento nei termini di una mera equivalenza tra le circostanze di segno opposto, espressamente menzionata nel corpo del provvedimento. Ne consegue che il primo giudice ha sicuramente errato nel determinare la pena in concreto, facendo ricorso alla cornice edittale dettata per la fattispecie attenuata. Un errore che, risolvendosi in un trattamento più favorevole per l'imputato rispetto a quello che sarebbe conseguito all'applicazione del corretto regime sanzionatorio, non può essere qui emendato, in assenza di impugnazione della parte pubblica. Consegue alle considerazioni che precedono che con riferimento al delitto contestato al capo d), la recidiva deve considerarsi, nella specie, "ritenuta" e "applicata", in quanto non soltanto ne sono stati rinvenuti i requisiti di fattispecie, ma anche perché essa ha prodotto uno degli effetti che le sono propri, nella specie rinvenibile nella capacità di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato (così Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, dep. 24/07/1991, Grassi, Rv. 187856, secondo cui non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà, in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset;
in termini, più recentemente, Sez. V, n. 31669 del 23/06/2016, dep. 21/07/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044). Come tale, essa ha influito, altresì, sulla determinazione del termine di prescrizione, il quale, pertanto, non può ancora considerarsi decorso. Infatti, considerata la data del commesso delitto, individuata nel 7/02/2006, calcolato l'aumento della metà del massimo edittale della pena detentiva prevista per la ricettazione, pari a otto anni, imposto, nel caso di recidiva specifica infraquinquennale, dal combinato disposto degli artt. 99, commi 2 e seguenti e 157, comma 2, cod. pen. e considerato, infine, l'aumento di quattro anni ex art. 161, comma 2 cod. pen. a cagione degli intervenuti eventi interruttivi, il termine prescrizionale è attualmente fissato al 7/02/2022, attesa, invece, l'assenza di eventi sospensivi. Sotto un primo profilo, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. сел 3 3. Fondata è, invece, l'ulteriore questione, concernente l'avvenuta prescrizione della ricettazione contestata al capo e), in relazione alla quale, secondo l'assunto difensivo, non sarebbe mai stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale. Sul punto, giova innanzitutto rilevare che la prospettazione del ricorrente è, in fatto, del tutto corretta, nel senso che effettivamente la recidiva era stata contestata, oltre che al capo a) del procedimento n. 947/05, unicamente in relazione al primo e non anche al secondo dei due episodi di ricettazione iscritti nell'ambito del procedimento n. 631/06. Il Collegio è, dunque, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità che un'aggravante, contestata in relazione a solo taluno dei reati descritti in imputazione, sia ritenuta sussistente anche con riferimento ad altre fattispecie, pur in difetto di espressa contestazione. In particolare, la questione si pone con riferimento alla recidiva, circostanza che in quanto "inerente alla persona del colpevole", potrebbe ritenersi configurabile soltanto quando espressamente contestata, nel corpo della medesima imputazione, con riferimento a taluno soltanto dei delitti colà previsti.
3.1. In proposito, va premesso che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona. Essa, infatti, si configura, per espressa previsione codicistica, come una circostanza aggravante (Sez. Un., n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664), sicché, per "produrre effetti penali" (ovvero per poter essere "ritenuta e applicata"), deve aver formato oggetto di precisa contestazione (Sez. 5, n. 2588 del 18/12/1973, dep. 27/03/1974, Bignami, Rv. 126591; Conf 121168, anno 1972; in tal senso, più recentemente, Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256021). Ciò vale, in particolare, quando si faccia questione di una forma particolare di recidiva, atteso che le disposizioni codicistiche individuano, come noto, differenti tipologie di recidiva, alle quali vengono connesse differenti conseguenze giuridiche, sia in relazione all'aumento di pena che ai cd. effetti di rilevanza edittale (ovvero a quegli effetti che le circostanze producono in quanto esistenti, indipendentemente dalle loro vicende applicative), tra i quali rientrano, nel caso della recidiva qualificata, anche le conseguenze in materia di prescrizione, dovendo tenersene conto, in quanto circostanza ad effetto speciale, ai fini della determinazione del relativo termine (v. artt. 99, commi 2 e seguenti e 157, comma 2, cod. pen.), oltre che, come già osservato, per l'incidenza delle vicende interruttive (ex art. 161, comma 2 cod. pen.). Questa Corte, infatti, ha sempre affermato il principio secondo cui nessuna circostanza aggravante del reato può produrre l'effetto dell'inasprimento della 4 pena se non quando ne risulti puntualmente contestato il tipo correlativo;
sicché in tutti i casi nei quali dalla applicazione di un determinato tipo di recidiva debba derivare all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile, sussiste la necessità di puntuale contestazione del singolo tipo di recidiva ritenuto configurabile (così Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 5/02/2013, Alexa Catalin e altro, Rv. 254692; Sez. 1, n. 19681 del 8/02/2001, 15/05/2001, Chiardola, Rv. 219283; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, P.M. in proc. Caccavallo, Rv. 205072; Sez. 2, n. 10931 del 7/02/1991, P.G. in proc. Padovano, Rv. 188485). Pertanto, coerentemente con tale premessa, secondo cui la recidiva deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice, se ne è correttamente esclusa l'applicabilità per un reato diverso da quelli in relazione ai quali la circostanza sia stata formalmente contestata (Sez. 6, n. 5075 del 9/01/2014, dep. 31/01/2014, Crucitti e altri, Rv. 258046). Giova, peraltro rilevare come, pur muovendosi nel solco del richiamato indirizzo interpretativo, una recente pronuncia abbia ulteriormente argomentato in ordine alla possibilità che l'imputazione, anche per ragioni di sintesi, sia costruita attraverso l'uso di una formula che consenta di riferire le circostanze ad una pluralità di capi di imputazione, senza doverle riprodurre per ciascuno di essi. Secondo tale impostazione, dunque, sarebbe sufficiente che la circostanza aggravante venga contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, dep. 27/01/2016, Prisco e altro, Rv. 265782). In questa prospettiva, ribadita l'integrale adesione al consolidato indirizzo di questa Corte, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la recidiva non è stata contestata in calce alle imputazioni, sicché, in ogni caso, anche aderendo all'orientamento da ultimo richiamato deve in ogni caso escludersi che, nell'ipotesi qui esaminata, essa possa essere riferisca a tutte le imputazioni e non solo a quella di cui al capo d). Consegue alle premesse fin qui svolte, che non potendo configurarsi, in relazione al delitto di cui al capo e), la recidiva espressamente contestata in relazione alla sola fattispecie contemplata al capo d), il secondo delitto, accertato il 7/02/2006, deve ritenersi ormai estinto per prescrizione, maturata in data 7/02/2016 (termine calcolato assumendo il massime edittale previsto per la ricettazione, pari a otto anni, aumentato di un quarto per effetto degli eventi interruttivi medio tempore intercorsi).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo e) 5 che perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione e di euro 100,00 di multa. Pertanto, la pena per il residuo reato di cui al capo d) deve essere rideterminata in tre mesi e venti giorni di reclusione e in 1766,00 euro di multa. Nel resto, ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo d) in mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 1766,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 7/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Rendid Vito Di Nicola To criara DEPOSITATA IN CANCELLERA 9 NOV 2017 IL CANCELNERE Luana Mariani