Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2001, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
0 A 3 L 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N ' A B S L E I L 3 P ti: 7 E D S D istra I 8 A - I Mag N T 1 S S G ri 1 N O TE SUPREMA DI CASSAZIONE Sigg. O E P S E i A m I ta M SEZIONI UNIN/A CIVILI D G Ill I . A E G agli d A , E O D O C T L R E T T I A T A Oggetto S R L I I L N L CONTRATTI AGRARI - AFFITTO E G L D E S E - SEQUESTRO GIUDIZIARIO E D Dott. Andrea VELA - Primo Presidente E R O D · AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Francesco - R.G.N. 9392/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Dott. Rafaele CORONA Consigliere- Cron. 628 Consigliere- Dott. Antonio VELLA PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Giovanni Ud. 17/11/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta a pia esecutiva dal Sig. SOTIS ORD INANZA per diritti L. sul ricorso proposto da: il HL CANCELLIERE domiciliato in ROMA, VIATRANO ROCCO, elettivamente CARLO DOSSI 15, presso lo studio dell'avvocato LUIGIO MARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
AN LI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E GIANTURCO 5, presso lo STUDIO LEGALE CARBONI, 2000 rappresentata e difesa dall'avvocato ERMETE SOTIS, 138 giusta delega a margine del controricorso;
1 - controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di LATINA - Sezione Agraria n. 1112/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inamissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che, con ricorso diretto al Presi- dente della sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Latina, LI AN ha chiesto il seque- stro giudiziario del fondo rustico, condotto in affitto agrario da RO TR, a seguito del suo rifiuto di versare i canoni al concedente;
- considerato che il predetto affittuario, in pen- denza del procedimento cautelare, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato con memoria, ritenendo sussistere, in ordine all'istanza di sequestro giudiziario del fondo rustico, la competenza giurisdizionale del Commissario per la 2 3 liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e To- scana e sostenendo che la AN non può vantare alcun diritto domenicale sul fondo de quo, in quanto lo stes- so fa parte del demanio civico del Comune di Sperlonga;
considerato che
la AN, nel resistere con con- troricorso, ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del proposto regolamento;
- considerato che il regolamento è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, ciascuna delle quali sufficiente, da sola, a condurre alla relativa declara- toria;
considerato che
la più recente, ma ormai CO- - dopo la fonda- stante giurisprudenza di queste S.U. mentale Cass. 15 giugno 1987 n. 5256 è nel senso del- la inammissibilità del regolamento preventivo di giuri- sdizione in una controversia fra privati nella quale non sia coinvolta la p.a., sulla base del rilievo che il regolamento preventivo è previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato riferimento alle "questioni di giu- risdizione di cui all'art. 37", cioè alle questioni at- tinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. del giudice speciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero;
e che tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa 3 4 e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dal- la norma dell'art. 37 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass. 20 giugno 1987 n. 5449; Cass. 18 aprile 1988 n. 3036; Cass. 22 aprile 1988 n. 3131; Cass. 7 luglio 1988 n. 4476; Cass. 12 dicembre 1988 n. 6752; Cass. 17 marzo 1989 n. 1353; Cass. 22 giugno 1989 n. 404 (ord.); Cass. 22 giugno 1989 n. 405 (ord.); Cass. 23 agosto 1989 n. 484 (ord.); Cass. 22 dicembre 1989 n. 5769; Cass. 19 febbraio 1990 n. 112 (ord.); Cass. 19 aprile 1990 n. 3269 e successive conformi); considerato, poi, che con recente, ma ormai Co- stante giurisprudenza, queste S.U., rimeditando la pro- blematica relativa all'ammissibilità del regolamento di giurisdizione in tema di procedimenti cautelari, hanno ritenuto che a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costi- tuzionale n. 253 del 1994, avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è am- messo il reclamo al giudice processualmente sovraordi- nato, anche per motivi attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che avverso detti provvedimenti è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perchè trattasi di provvedimenti di q contro i quali, non natura provvisoria e strumentale essendo consentito il ricorso ex art. 111 cost., non 4 può neppure ammettersi quello per regolamento, non po- tendo logicamente ritenersi che il giudice di legitti- mità possa per tale via risolvere la stessa questione di giurisdizione della quale non può essere investito a norma del citato art. 111 cost.%; sia perchè la defini- zione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall'art. 739 c.p.c. fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento (Cass. 22 marzo 1996 n. 2465 e successive conformi); considerato che non sussiste, sulla base della più recente giurisprudenza, l'inammissibilità del con- troricorso per difetto di specialità della procura ap- posta a margine dello stesso;
considerato che
parimenti infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del controri- corso per mancata esposizione dei fatti di causa, per- ché nel giudizio di cassazione, non è viziato di inammissibilità il controricorso nel quale la parte abbia omesso di esporre sommariamente i ww come nella specie fatti di causa, purché - il - controricorso stesso contenga un rinvio (anche impli- cito) all'esposizione contenuta nella sentenza impugna- ta ° nel ricorso (Cass. 15 dicembre 1999 n. 14070; Cass., sez. un., 4 febbraio 1997 n. 1049); 5 6
considerato che
, pertanto, il ricorso va dichia- rato inammissibile, con condanna del ricorrente a rim- borsare alla controricorremte le spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di questa fa- 90.000 ...., oltre a se di giudizio, liquidati n £ £ 3.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. IL PRESIDENTE Andrealite * Collaboratore di Cancellerie Deposit to Cancelleria .1 1 GEN. 2001 3 ELLERIA 0 3 1 5 . T . A O R T L N , A L ' A O 3 L S L B 7 E - E I P 8 S D D - I I 1 Á S N 1 T N G S E O E O S G P A I D G A M I E É O , L A T O D T R A I T E R L S T I I L N D 6 G E E E D S O R E