Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
00048 /04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto "responsa balita SEZIONE TERZA CIVILE einile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16735/00 Dott. Angelo - Presidente GIULIANO Consigliere 17812/00 Dott. Francesco SABATINI 20529/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE 21021/00 Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO Consigliere Cron. 48 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere - Rep.P. H Ud. 28/05/03 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo presso gli uffici DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
VERLINGHIERI SILVANO, OM ER;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 17812/00 proposto da:2003 1254 OM ER VED FRASCATORE, elettivamente 1 domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 221 presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonchè
contro
VERLINGHIERI SILVANO, FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA;
intimati e sul 3° ricorso n° 20529/00 proposto da: VERLINGHIERI SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO MAZZEI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, OM ER;
- intimati -
e sul 4° ricorso n° 21021/00 proposto da: VERLINGHIERI SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO MAZZEI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale 2
contro
OM ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale W nonchè
contro
FONDAZIONE TEATRO OPERA ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 382/00 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile emessa il 17/1/2000, depositata il 07/02/00; RG.2883+2915/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Renato ل PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GIANNI DE BELLIS;
udito l'Avvocato CAVALLIERI RAFFAELE;
udito l'Avvocato FABBRI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del 1° e 2° motivo del ricorsao principale, accoglimento del 1°e 3° motivo del ricorso 11 11OM con assorbimento di altre censure. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 29 gennaio 1964 LI LV, cantante Il 3 lirico, sporgeva querela
contro
CA NZ, fun- zionario direttivo dell'Opera di Roma, sostenendo che questi l'aveva ingiustamente accusato di essere l'auto- re di un telegramma anonimo spedito, а firma della S.A.L. (Società Artisti Lirici), al sindaco di Roma, nel quale a carico dello stesso CA e del SO- vrintendente ES erano state formulate insinua- zioni denigratorie. Con sentenza del pretore di Roma, confermata dal Tribunale, il CA veniva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art.595 C.p., ma la Corte di Cassazione proscioglieva poi l'imputato per amnistia. Concluso il giudizio penale, il LI, nel 1967, conveniva in giudizio il CA e 1'Ente Au- tonomo del Teatro dell'Opera di Roma, chiedendo la con- danna di entrambi al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento del primo. Assumeva di essere stato illegittimamente escluso dalla partecipazione ad una serie di recite e di aver visto compromessa la pro- pria carriera, a causa vuoi delle accuse infondate del CA vuoi della complicità dell'allora sovrinten- dente ES, che aveva accreditato le denigrazioni del CA. Si costituivano entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. 4 In particolare il CA negava di essersi ado- perato per limitare le prestazioni artistiche del Ver- linghieri e, fra l'altro, obiettava che tali prestazio- ni non erano state mai cospicue e, d'altro canto, non risultavano diminuite nel periodo indicato dall'attore. Il Teatro dell'Opera, a sua volta, deduceva che an- che dopo il 1963 il LI aveva partecipato ad una stagione ufficiale dell'Opera, quella del 1965/66, e a tre stagioni delle Terme di Caracalla. I l Tribunale di Roma, con sentenza del 16 marzo 1981, dichiarava il CA responsabile esclusivo dell'illecito e lo condannava al risarcimento dei dan- ni, da liquidare in prosieguo di giudizio. Riservava al definitivo la pronuncia sulle spese tra le stesse par- ti, e, con separata ordinanza, rimetteva questa causa davanti al giudice istruttore per l'accertamento e la liquidazione dei danni. Rigettava invece la domanda proposta dal LI contro l'altro convenuto, al- l'uopo limitandosi ad affermare che il CA aveva commes SO l'illecito "indipendentemente e al di fuori dell'attività di funzionario dell'Ente". Avverso la sentenza proponevano appelli separati sia il LI che il CA, per ottenerne la riforma in conformità delle rispettive conclusioni ori- ginarie. 5 In particolare, il LI chiedeva alla Corte di accertare anche la responsabilità dell'Ente per gli abusi, le omissioni e gli illeciti posti in essere dal- l'amministrazione nonché dai suoi funzionari e respon- sabili in pregiudizio di esso appellante, e, per l'ef- fetto, di condannare l'Ente, in solido col CA, al risarcimento dei danni. Il CA, a sua volta, chiedeva in via principale il rigetto delle domande at- trici e, in subordine, l'accertamento dell'obbligo dell' Ente di rivalerlo di ogni somma che eventualmente avesse dovuto pagare al LI. Gli appellati deducevano l'infondatezza dei grava- mi. Riunite le cause,la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n.767 del 16 aprile 1986, in accoglimento del gravame del LI, condannava l'Ente a risarci- re, in solido col CA, i danni patrimoniali su- biti dall'attore; in parziale accoglimento del gravame del CA, dichiarava l'Ente tenuto a rivalere il medesimo, in ragione della metà, delle somme che sareb- bero state pagate al LI a titolo di risarci- ► mento dei danni patrimoniali, ferma restando la sua re- sponsabilità esclusiva per gli eventuali danni non pa- trimoniali. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4222 del 20 6 ottobre 1989, dichiarava inammissibile il ricorso inci- dentale dell'Ente e rigettava il ricorso principale del CA. Definito così "l'an debeatur", il giudizio prose- guiva per la liquidazione davanti al Tribunale, il qua- le, con sentenza del 23 maggio 1996, provvisoriamente esecutiva, condannava in solido BO RI, quale erede del CA, e l'Ente a un risarcimento, a ti- tolo di danni patrimoniali, di lire 4.677.415.512, ol- tre agli interessi, nonché la BO a un risarcimento altresì di lire 100.000.000, a titolo di danni non pa- trimoniali. Avverso tale sentenza proponevano appello tanto la BO quanto il Teatro dell'Opera, per ottenere il rigetto della domanda del LI, o, in subordi- ne, la riduzione del danno risarcibile. Resisteva ai gravami il LI. Con sentenza del 7 febbraio 2000, la Corte d'Appel- lo di Roma ha rigettato il gravame della BO in or- dine alla liquidazione del danno morale e, in parziale accoglimento, per il resto, dei gravami, ha condannato entrambi gli appellanti, in solido, al pagamento di lire 2.867.749.975, al valore attuale, in favore del LI, oltre agli interessi legali dall'illeci- to. 7 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi la Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma e la BO, sulla base, rispettivamente, di cin- que e di tre motivi. Il LI, a sua volta, ri- corre in via incidentale, formulando due mezzi d'annul- lamento. La BO ha depositato un controricorso per resi- stere al ricorso incidentale. La stessa ha illustrato i suoi assunti con due me- morie. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare, ai sensi dell'art.335 C.p.c., la riunione dei ricorsi. Va poi dichiarata l'inammissibilità del secondo ri- incidentale del LI, notificato il 27 corso ottobre 2000, poiché, con la proposizione del primo, peraltro di identico contenuto, notificato il 19 e 20 ottobre 2000, si è consumato il diritto d'impugnazione. Col primo motivo la Fondazione, denunciando la vio- lazione degli artt. 278 C.p.c. e 2909 C.C. (art. 360 n.3 e l'interpreta-4 C.p.c.), sostiene, in contrasto con zione, resa dalla Corte d'appello, della sentenza n.767 del 1986, che questa non ha affatto esteso le sue sta- tuizioni fino ad accertare anche l'esistenza del danno nonché il nesso causale tra il danno e il fatto illeci- 8 to, poiché tale contenuto è smentito proprio dal- l'esplicita premessa dalla quale detta sentenza muove, che cioè, di regola, la condanna generica al risarci- mento postula, quale unico presupposto, soltanto l'ac- certamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno. Nessun giudicato può essersi formato pertanto, in difetto di dati di sicuro segno contrario ricavabili dal tenore della pronuncia, sulla sussistenza del danno in concreto e sul nesso causale tra l'azione degli ap- pellanti e il danno subito dall'attore. La sentenza im- pugnata, andando di opposto avviso, ha omesso di esa- minare e attribuire rilievo a quelle parti della pro- nuncia da cui risultano in modo inequivoco i limiti ef- fettivi del "decisum". Col secondo mezzo, denunciando la violazione del- l'art.2043 C.c. nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), la Fondazione critica gli argomenti coi quali, nel merito, la Corte ha giudicato comunque provata l'esistenza del danno e del nesso causale, perché permeati di una illogicità di fondo: quella di ritenere che una discriminazione a t danno di un artista molto dotato possa perdurare per tutta la sua vita artistica, ossia fino al 1990, venti anni dopo l'abbandono (giugno 1970) del Teatro del- l'Opera da parte del responsabile dell'illecito compor- 9 tamento (il sovrintendente ES). La sentenza è insufficientemente motivata anche do- ve esclude qualsiasi rilievo alla partecipazione del LI a varie recite nel 1964, nel 1966 е nel 1976, quando ormai né il CA né il ES operavano da anni nel Teatro dell'Opera. Non si spiega quindi come il nesso causale sia stato esteso anche al periodo successivo al 1975, essendo provato che già nel 1976 era comunque cessata qualsiasi discriminazione nei riguardi del LI. Col terzo motivo, denunciando la violazione degli artt.1223 e 2697 C. c. nonché motivazione carente, illo- gica e contraddittoria (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), la Fondazione rileva che l'onere di provare la "compensatio lucri cum damno" è a carico del danneg- giante solo in presenza di un rapporto di lavoro dipen- dente, mentre, nella presente fattispecie di illecito extracontrattuale, spettava all'attore l'onere di quan- tificare esattamente il danno effettivamente subito, depurandolo degli introiti comunque conseguiti. Era quindi onere del LI conservare la documenta- zione idonea a dimostrare l'ammontare dei redditi nel frattempo percepiti, e, in ogni caso, la Corte avrebbe dovuto acquisire le dichiarazioni dei redditi in pos- sesso dell'ufficio delle imposte, relative agli anni 10 dal 1985 al 1990. Col quarto mezzo, denunciando l'omessa pronuncia F (art.360 n.4 C.p.c.), la ricorrente lamenta che la Cor- te non abbia scomputato dal dovuto l'importo già corri- sposto al LI in parziale esecuzione della sentenza di primo grado (1.000.000.000, maggiorato di rivalutazione e interessi). Infine, col quinto mezzo, denunciando la violazione dell'art.92 C.p.c. (art. 360 n.3 C.P.C.), la Fondazione rileva che la Corte, sebbene abbia ridotto sensibilmen- te l'ammontare del danno liquidato dal Tribunale, non ne ha tenuto conto ai fini delle spese di lite, che so- no state immotivatamente lasciate inalterate per il primo grado e liquidate per l'intero nel secondo. Col primo mezzo del ricorso incidentale, denuncian- do la violazione dell'art.2909 C.c. e nullità della sentenza impugnata (art. 360 n.3, C.p.c.) nonché con- traddittorietà della motivazione (art. 360 n.5 C.P.c.), il LI osserva che, avendo la sentenza n.767 del 1986 accertato, con efficacia di giudicato, i gravi illeciti commessi dai dirigenti e funzionari del Tea- tro, col decretare la definitiva emarginazione profes- sionale e la stroncatura della carriera di esso resi- stente, la decisione, nella parte in cui afferma un af- fievolimento dell'efficacia causale di quei comporta- 11 menti col passare degli anni, contraddice il giudicato sull' "an", che ha invece accertato un danno definitivo * e irreversibile, incapace perciò di ridursi nel corso del tempo. Col secondo motivo il ricorrente incidentale, de- nunciando la violazione degli artt.113 C.p.c. e 1226 C.c. nonchè difetto e contraddittorietà della motiva- zione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.3 e 5 C.p.c.), lamenta che la Corte, nella liquida- zione equitativa del danno, pur definendo la relazione del consulente tecnico "ben motivata", se ne sia poi distaccata. Poiché l'ausiliare aveva liquidato il danno in modo preciso, attento e puntuale, in tutti i suoi elementi, mancava il presupposto di una liquidazione equitativa, ossia 1'impossibilità di determinare il danno nella sua esattezza. Col primo motivo del suo ricorso la BO, denun- ciando omesso esame di punti decisivi della controver- sia, motivazione contraddittoria e insufficiente, vio- lazione degli artt.2043, 2056 e 1223 C.C., 112 e 278 C.p.c., 2909 e 2697 C.c. (art. 360 n.3, 4 e 5 C.P.C.), propone censure analoghe a quelle del primo e secondo motivo della Fondazione, in sostanza lamentando non SO- lo l'erronea interpretazione del giudicato contenuto nella sentenza n.767 del 1986, ma anche, nel merito, 12 l'assurda proiezione degli effetti dannosi della con- dotta illecita degli agenti addirittura fino al compi- mento del 65° anno di età del LI: conclusione questa paradossale, incongrua e profondamente ingiusta, la quale non spiega come l'efficienza dannosa del com- portamento dei danneggianti si sia potuta protrarre, sia pure in maniera progressivamente affievolita, oltre l'epoca della cessazione dalla carica del ES (1970) e del CA (1971). Nessuna logica sorregge poi il risarcimento di 24 recite annue per l'intera vita artistica del Verlin- ghieri, quando l'ostracismo non poteva riguardare anche т i teatri stranieri ovvero quelli italiani in concorren- za col Teatro di Roma;
ma soprattutto perché, come ri- levato nelle precedenti difese, non esiste alcun prin- cipio o regola scritta in virtù della quale il Verlin- ghieri avrebbe acquisito il diritto di cantare in ogni stagione al Teatro dell'Opera di Roma e alle Terme di Caracalla, essendo la sua una libera professione, la cui esplicazione è soggetta naturalmente alle fluttua- zioni della domanda sul mercato lirico. Si è ritenuto provato un danno inesistente, ricono- scendo al AR una posizione di privilegio, immuta- bile nel tempo, circa la quantità delle prestazioni ar- tistiche da eseguire a favore del Teatro dell'Opera, in 13 violazione del principio della regolarità causale, spe- cialmente per i danni riconosciuti in un'epoca in cui i danneggianti non erano piú in grado di azionare i mec- canismi di esclusione. Il secondo motivo del ricorso della BO, col quale si deduce la violazione degli artt.2056, 1223 e 1227 2° comma C.c. nonché motivazione insufficiente M (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), ricalca le censure del terzo motivo del ricorso della Fondazione sulla quantifica- zione del danno, specie in rapporto alla mancata acqui- sizione della documentazione fiscale degli anni 1985/90 e alla prova dell' "aliquid perceptum", da porre a ca- rico del danneggiato, tenuto a dimostrare il danno nel- la sua esattezza e quindi al netto dei redditi percepi- ti. Peraltro, sottolinea la ricorrente, la documenta- zione con la quale il LI tenta di dimostrare il suo inane sforzo di guadagnare scritture che non gli sono state concesse risale ad epoca assai remota, né l'attore si è premurato di dimostrare, negli anni suc- cessivi, di aver usato, nella ricerca di nuove scrittu- re, l'ordinaria diligenza richiesta dall'art.1227 2° comma C.c. Col terzo motivo la BO, denunciando la viola- zione degli artt. 2043, 2056 e 2059 C.c. nonché motiva- 14 zione insufficiente su punti decisivi della controver- sia (art. 360 n.3 e 5 C.p.c.), sostiene che il danno mo- rale è stato liquidato, col ribadire sinteticamente la motivazione adottata sul punto dal Tribunale, senza al- cuna valutazione dei vari aspetti del caso concreto ed evidentemente attribuendo ai fatti di causa un'inci- denza sulla psiche del danneggiato (configurabile sem- mai come danno biologico) che non è stata mai nemmeno dedotta. Il primo e secondo motivo del ricorso della Fonda- zione e il primo motivo del ricorso della BO sol- levano questioni sostanzialmente identiche, vanno per- ciò trattati congiuntamente e si palesano fondati. Premette la Corte d'appello che, in linea di prin- cipio, nulla esclude che il giudice cui è stata chiesta la condanna generica al risarcimento, invece di lascia- M re impregiudicate le questioni dell'esistenza del danno e del nesso di causalità con l'illecito, accerti, con efficacia di giudicato, la sussistenza del danno nella sua concreta realtà e dimensione, in guisa da lasciare impregiudicate le sole questioni attinenti alla liqui- * dazione del "quantum" dovuto a titolo di risarcimento. Nella fattispecie, continua la sentenza impugnata, nella sentenza n.767 del 1986, nonostante "altre espressioni forse non perfettamente in linea ma non 15 toccate dalla sentenza della Corte Suprema", quel giu- dice di appello ha, per l'appunto, rilevato "l'effi- cienza dannosa della condotta illecita degli agenti quale realmente concretatasi nell'aver determinato la sostanziale totale inattività professionale del Verlin- ghieri", affermando "la reale esistenza del pregiudizio arrecato al patrimonio dell'attore". M Il giudice del primo appello si è detto certo che sul nome del LI sia stato fatto cadere dal Teatro dell'Opera il silenzio dal novembre 1963 al 1975, per ben dodici anni, e che la vicenda sia riferi- bile al CA, giacché fu lo stesso sovrintendente ES a minacciare "che il LI non avreb- be più lavorato né all'Opera né altrove qualora non avesse rimesso la querela sporta a carico del CA re". Quella sentenza avrebbe dunque, ad avviso del giu- dice "a quo", accertato "la sussistenza del danno in concreto e il nesso di causalità tra l'azione degli ap- pellanti e il danno derivato all'attore", che pertanto costituirebbero "un 'decisum' in via definitiva". Tuttavia la sentenza impugnata si preoccupa pure, a prescindere dal giudicato, di evidenziare "la massa di prove a favore della tesi dell'appellante", tale da ap- parire "di consistenza insuperabile". 16 Risultano infatti ampiamente provate, oralmente e per documenti, le minacce del sovrintendente di ostaco- lare l'attività del AR in caso di mancata remis- sione della querela;
e, in singolare coincidenza con tali minacce, si riscontra l'immediata estromissione del LI dal Teatro, a cominciare dalla parte- cipazione all'opera "Il tabarro", della quale gli era già stato consegnato lo spartito. Vero che il LI fu fatto recitare quattro volte nel 1964, quattro volte nel 1966 e una volta nel 1976, ma queste eccezioni, se non dimostrano l'ineffi- cacia delle minacce, appaiono perfettamente spiegabili "con la coincidenza con le date di qualche fase signi- т ficativa della serie di procedimenti penali e civili tra il LI e gli appellanti". Nemmeno si deve dimenticare, sottolinea la sentenza impugnata, che il sovrintendente ES era presi- dente dell'associazione raggruppante tutti i sovrinten- denti dei tredici Enti lirici e sinfonici italiani, e che era l'unico delegato italiano alle assemblee inter- nazionali. La Corte, ad evitare il pericolo che il fatto in sé sia svalutato e sia "considerato sproporzionato rispet- to agli effetti cui ha dato causa", osserva poi che es- SO era invece "grave e rilevante" e sicuramente non 17 metteva il LI in buona luce come cantante da scritturare, "Se non altro a causa dei problemi che prevedibilmente avrebbe creato agli enti presso cui avrebbe lavorato". Passa infine a confutare l'ipotesi "che il Verlin- ghieri non abbia più lavorato perché cantante di livel- lo inferiore a quello necessario per cantare all'ope- ra"; per concludere che "la sussistenza del grave danno riportato dal LI e la immediatezza del rap- porto eziologico tra questo e le azioni degli appellan- ti non possono dunque essere messi in dubbio: lo prova- no anche le documentate numerose richieste di lavoro effettuate dal LI senza alcun esito". Di qui un danno proiettato per tutto il periodo di potenziale attività lavorativa del LI, fino al 1990, calcolato, sulla base di 24 recite annue, fino al 1972 in modo pieno e negli anni successivi in quan- tità decrescente, per un totale di lire 493.680.000; cui è stato aggiunto il danno "da mancata attività con- certistica, discografica, radiofonica e televisiva nel periodo in questione, quale sicura conseguenza della lontananza dal Teatro", in lire 49.368.000; per un to- tale di lire 543.048.000, che, con la rivalutazione, arriva a lire 2.867.749.975, oltre agli interessi. Orbene, rileva il Collegio, essendo in discussione 18 la formazione del giudicato interno, che sarebbe rac- chiuso nella sentenza d'appello n.767 del 1986, confer- mata in sede di legittimità con la sentenza n. 4222 del 20 ottobre 1989, questa Corte non può limitarsi a sin- dacare la congruità della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, ma deve procedere direttamen- M te e autonomamente all'interpretazione di quel "deci- sum", al fine di stabilire se, rispetto alle statuizio- ni in esso contenute, la funzione giurisdizionale si sia esaurita, con la conseguente, attuale preclusione di ogni ulteriore indagine su di esse. L'esito di tale indagine induce ad escludere netta- mente che la citata sentenza del 1986 abbia accertato, con efficacia di giudicato, anche l'esistenza del danno patito dal LI e la derivazione causale di ta- le danno dalla condotta degli appellanti. Naturalmente, come ha ricordato il giudice "a quo", la pronuncia di condanna generica (art.278 C.p.c.) se al risarcimento del danno per fatto illecito implica il della potenziale idoneità di talemero accertamento fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli, а pre- scindere da ogni riscontro non solo sulla misura, ma anche sulla stessa esistenza del danno e sul nesso di causalità tra questo danno e il fatto illecito;
non certo escluso che talora, esorbitando dai suoi poteri, 19 il giudice dell' "an debeatur" si spinga ad accertare altresì la sussistenza in concreto del danno e perfino il nesso causale tra il danno e l'illecito, così da la- sciare irrisolte le sole questioni attinenti alla li- quidazione del "quantum" dovuto a titolo risarcitorio. E' tuttavia necessario che un siffatto, più ampio ed anomalo oggetto d'indagine si colga agevolmente ed anzi espressamente dal tenore della motivazione e che questa quindi non lasci dubbi sulla reale estensione dell'ac certamento in essa contenuto. Non è precisamente questo il caso sottoposto al- M l'attenzione del Collegio. Esiste anzitutto a favore di un'interpretazione contraria a quella accolta dai giudici di appello un argomento strettamente letterale, avendo la sentenza del 1986, nel rigettare il secondo motivo del gravame del CA (che accusava il Tribunale "di aver omesso di accertare preventivamente l'effettiva esi- stenza dei danni e la loro riferibilità causale al- l'evento lesivo"), premesso, a guisa di introduzione al proprio ragionamento e quasi а tracciare il rigoroso confine della propria indagine, il richiamo alla conso- lidata giurisprudenza, evidentemente condivisa, secondo cui "la condanna generica al risarcimento dei danni, avendo il contenuto di una mera 'declaratoria juris', 20 postula soltanto l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice potenzialmente produttivo di conseguenze dannose alla stregua di un giudizio di probabilità, ba- sato sull' 'id quod plerumque accidit', lasciando im- pregiudicato l'accertamento (riservato al giudice della liquidazione) dell'esistenza in concreto del danno, nonché della sua entità e dell'esistenza del nesso di causalità fra il danno e il fatto illecito". Ed è facile verificare come quei giudici di appello si siano mantenuti, nel prosieguo della motivazione, coerenti al programma di non interferire nei poteri del giudice della liquidazione, dacché numerosi e concor- danti argomenti testuali depongono esplicitamente in tal senso, laddove è parola di una "potenzialità lesiva della diffamazione commessa dal CA" (pag.13 della sentenza "de qua"); di un'accusa "capace" di com- portare l'emarginazione professionale dell'accusato (pag.13); della semplice "possibilità" che gli effetti negativi della vicenda si siano "prodotti anche in al- tri ambienti teatrali" (pag.14); di condanna "in via generica" ai danni patrimoniali (pag.20); di "eventua- li" danni non patrimoniali (pag.21). In un simile contesto, talune affermazioni della sentenza che parrebbero dissonanti (sulle richieste di scritture disattese e sull'ostracismo decretato al Ver- 21 linghieri per dodici anni;
sull'emarginazione profes- sionale dello stesso AR attuato dalla direzione del Teatro) rappresentano mere sovrabbondanze lingui- - stiche non pertinenti al tema (circoscritto al solo "an debeatur" anche in appello e anche nei confronti del Teatro dell'Opera, alla fine anch'esso condannato, in solido col CA, "in via generica"), che non val- gono a mutare la natura e il contenuto della sentenza;
un'attenta e obiettiva lettura della quale convince dunque che quel giudice del gravame intese unicamente accertare, come si era prefisso, e in effetti accertò, non senza qualche improprietà espositiva comunque irri- levante nel quadro d'assieme, l'esistenza di fatti il- leciti potenzialmente idonei a produrre un danno, senza approfondire "ex professo" né l'esistenza in concreto m del danno né il nesso causale tra l'illecito e il dan- no. Ed è significativo che la sentenza impugnata per- venga al risultato opposto senza la benché minima ana- lisi testuale, anzi citando passi che non si rintrac- ciano nella sentenza interpretata, e per giunta, a con- ferma della debolezza del suo argomentare, accantonando quelle che sbrigativamente definisce "altre espressioni forse non perfettamente in linea" con l'interpretazione accolta. 22 Né, come pure vorrebbe il LI, qualche so- stegno all'interpretazione qui rifiutata può derivare dalla sentenza della Cassazione che a suo tempo rigettò il ricorso del CA (la già cit. n.4222 del 1989), giacché in essa si ribadisce il concetto della semplice "potenziale idoneità" della condotta del fun- zionario a provocare l'emarginazione professionale del- l'artista diffamato e la stroncatura di una carriera iniziata con incoraggianti auspici (pag.14). M In conclusione, la sentenza n. 767 del 1986 costi- tuisce giudicato secondo la sua propria natura, nel senso che questo copre soltanto l'esistenza di uno о più illeciti aquiliani, non travalicanti comunque l'an- no 1975, suscettivi di negative ripercussioni sulla carriera artistica del LI e quindi potenzial- mente produttivi di danno. Nemmeno la seconda, aggiuntiva, autonoma "ratio de- cidendi", quella che, a prescindere dal giudicato, si preoccupa di esporre e valutare le prove, ricavabili dagli atti, tanto dell'esistenza del danno quanto della : sua diretta derivazione causale dalla condotta illecita dei convenuti, resiste alle critiche delle ricorrenti. Anzitutto con l'asserita, perdurante efficacia del- le minacce del sovrintendente ES stride non po- co la partecipazione del LI, tra il 1964 e il 23 1966, ossia in epoca assai prossima alla querela da lui sporta contro il CA, a otto recite, mentre in- vano si cercherebbe, nella sentenza, un'appagante spie- gazione di queste cosiddette "eccezioni" alla regola discriminatoria, attesa l'oscurità della relazione istituita "con le date di qualche fase significativa" del robusto contenzioso, civile e penale, "tra il Ver- linghieri e gli appellanti". Ancor meno intelligibile appare poi l'allusione al- la carica associativa del ES, a meno che non voglia significare che costui, approfittando della sua posizione di preminenza, abbia manovrato a suo piaci - m mento tutti gli enti lirici italiani e perfino stranie- ri, data la pur sottolineata sua veste di "unico dele- gato italiano alle assemblee internazionali", coinvol- gendoli in una generalizzata messa al bando del barito- no. Accusa questa che, per la sua enormità, ed anche, bisogna riconoscerlo, per la sua intrinseca inverosimi- glianza, la Corte avrebbe dovuto avvertire l'urgenza di documentare convenientemente, invece di confinarla al rango di incauta insinuazione. Le successive osservazioni circa i negativi rifles- si della polemica sulla fama del LI, la pre- cedente sua lodevole carriera e le sue "numerose ri- chieste di lavoro" rimaste inascoltate sono infine as- 24 sai poco conferenti, perché eludono il problema essen- ziale della causa, che consiste nel provare non generi- che attitudini artistiche 0 disponibilità al lavoro, ma, rigorosamente, se, in qual misura e per quanto tem- po dall'insorgere della contesa il LI sia ri- masto disoccupato per effetto di una preordinata, ca- т parbia e ineludibile opera di persecuzione. Ma se già le poche proposizioni dedicate dalla sen- tenza а una vicenda tanto complessa appaiono slegate, disorganiche e insufficienti a fondare la decisione, un'obiezione logica basta da sola a far vacillare l'in- tera costruzione e ad imporre un attento riesame della causa. Stupisce infatti, come giustamente pongono in luce le ricorrenti, la sproporzione tra un antefatto tutto sommato di limitata entità (come il dissidio insorto col CA e il ES a causa dell'attribuzio- e la ne al LI di un telegramma diffamatorio) gravità delle conseguenze che se ne sono tratte. Se, a lume di buon senso, è infatti credibile che l'attrito con quei personaggi influenti possa aver procurato al cantante qualche problema di convivenza nell'ambito del Teatro dell'Opera di Roma, riesce viceversa difficile pensare che l'efficacia della persecuzione (se mai c'è stata) sia continuata anche dopo l'uscita dal Teatro 25 del CA (1971) e del ES (1970) e, seppu- re progressivamente scemando, si sia protratta per tut- ti gli ulteriori 27 anni di vita artistica del Verlin- ghieri;
mentre parrebbe addirittura assurdo che l'emarginazione professionale abbia interessato, sempre a causa di quel dissidio, non solo tutti gli altri tea- tri italiani ma perfino quelli stranieri, col definiti- vo affossamento delle fortune canore del AR. Anche a voler ammettere tuttavia che un tal genere catastrofiche conseguenze non sia impossibile, ma di solo altamente improbabile, la Corte avrebbe dovuto preoccuparsi di corroborare il suo assunto con prove assolutamente inoppugnabili, che invece non emergono dalla riferita motivazione, della quale va dunque af- fermata l'irrimediabile insufficienza. E' fondato anche il terzo motivo del ricorso della BO. Non v'è chi non veda invero l'estrema povertà della motivazione con la quale la Corte ha liquidato il danno morale in lire 100.000.000, oltre agli interessi dal- l'evento, "confermando, anche in questo capo, la valu- tazione del primo giudice". E' vero che la determinazione del danno non patri- moniale о morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto della gravità del 26 reato e del patema d'animo subito dalla vittima;
e che l'esercizio in concreto di tale potere discrezionale conferito al giudice non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della deci- sione renda adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito. Nella fattispecie, al contrario, non solo la sen- tenza impugnata nulla esprime circa le specifiche ra- gioni di quella liquidazione piuttosto che di un'altra, ma nemmeno riferisce quelle che sarebbero alla base della "valutazione del primo giudice" e che pur dice di condividere;
così incorrendo, senza alcun dubbio, nel denunciato vizio di motivazione. Quanto esposto a proposito dell'inesistenza di un giudicato sulla sussistenza del danno in concreto com- porta l'infondatezza del primo motivo del ricorso inci- dentale del LI. Non c'è infatti nessun giudi- cato sulla persistenza e irriducibilità nel tempo dei danni, proprio perché non si configura, allo stato, la prova certa del danno, emergendo dalla sentenza n. 767 del 1986 solo la prova non più confutabile dell'esi- stenza di illeciti potenzialmente lesivi. L'accoglimento delle censure sull'esistenza e deri- vazione causale del danno comporta l'assorbimento di tutte le altre coinvolgenti, sotto i più diversi aspet- 27 ti, il "quantum debeatur" (terzo e quarto motivo del ricorso della Fondazione;
secondo motivo del ricorso incidentale del LI;
secondo motivo del ricor- so della BO). Resta naturalmente assorbito anche il quinto motivo del ricorso della Fondazione sul regolamento delle spe- se. Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazio- ne ai motivi accolti, col rinvio, anche per le spese di questo giudizio, a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo. РОМ la Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il secondo ricorso inciden- tale del LI;
accoglie il primo e secondo motivo del ricorso del- la Fondazione del Teatro dell'Opera, nonché il primo e il terzo motivo del ricorso della BO;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale del LI;
dichiara assorbite tutte le altre censure;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. 28 Così deciso a Roma, addì 28 IL CONSIGLIERE EST. trak IL CANCELLIERE CT D ona ielic - 29 maggio 2003. IL PRESIDENTE Ich Lians Depoeltata in Cancelleria 7 GEN. 2004 oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Atello