Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7868 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 7 8 6 8 / 0 3403 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto seem.forrate TERAN CIVILE Titolo excentivo Anterpreteriou Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Soffelth passivo Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 19823/01 Cron.17320 VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Paolo 2058 Dott. Ernesto LUPO Consigliere- Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere- Ud. 05/03/03 SEGRETO Consigliere- C.C.Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO CARPINELLI, difeso dagli avvocati FABRIZIO LOFOCO, AUGUSTO DELL'ERBA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MA CE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CHIAROLLA, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 585 avverso la sentenza n. 881/00 della Corte d'Appello di -1- BARI, Sezione II Civile, emessa il 19/01/01 e depositata il 17/04/01 (R.G. 881/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si rigetti il ricorso. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - La corte d'appello di Bari, con sentenza 17.4.2001, ha pronunciato sulla opposizione a precetto che LD LI aveva proposto
contro
RC EL. L'esecuzione era stata minacciata in base alla sentenza 15.11.1993 n. 67 del pretore di Putignano, che aveva condannato al risarcimento dei danni TE LI e l'opposizione era stata proposta da LD LI per sostenere appunto d'essere persona diversa da quella, contro cui era stata pronunciata la sentenza costituente titolo esecutivo. L'opposizione è stata rigettata. La corte d'appello ha accertato che la persona contro cui era • la sentenza del pretore, denominata nellapronunziata stata citazione e nel dispositivo TE LI, nella motivazione della sentenza era stata chiamata anche TE LD LI. Ha poi ritenuto, in base ad altri elementi di prova, che il TE LI contro cui la sentenza era stata pronunciata e l'LD LI contro cui la si era voluta eseguire erano la stessa persona.
2. LD LI ha proposto ricorso per cassazione. RC EL vi ha resistito con controricorso.
3. Il pubblico ministero ha chiesto alla Corte di esaminare il ricorso in camera di consiglio e di rigettarlo. Ritenuto in diritto. 1. - Il ricorso può essere esaminato. 3 L'eccezione per cui sarebbe stato sottoscritto da difensore non munito di una procura valida non è fondata. La procura scritta in margine al ricorso abilita il difensore rappresentare la parte nel giudizio di cassazione, a meno che a non si riferisca espressamente ad un diverso giudizio. 2. - Il ricorso contiene un motivo. Il ricorrente denunzia un vizio di violazione di norma di diritto oltre a vizi di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 474 dello stesso codice). Il motivo non è fondato. La questione posta dalla opposizione stava nel dover decidere se la persona contro cui l'esecuzione veniva minacciata era la stessa contro cui era stata pronunciata la sentenza di condanna o era un'altra. Ciò richiedeva una prima operazione Si trattava di individuare contro chi fosse stata proposta la domanda e pronunciata la sentenza. La corte d'appello, per eseguire tale operazione, doveva - -come ha fatto sia della sentenza sia degli atti tenere conto del processo, in particolare della citazione. L'interpretazione del contenuto della sentenza si fa anzitutto mettendo a raffronto dispositivo e motivazione, ma incertezze circa il contenuto e la direzione del comando contenuto nella sentenza possono essere superati in base agli atti del processo in cui la sentenza è stata pronunciata. Non è quindi censurabile né sotto il profilo della violazione legge né sotto quello del difetto di motivazione, di l'accertamento per cui la domanda era stata proposta contro un soggetto in essa denominato TE LI, al quale la citazione era stata notificata, ma che questa persona nella sentenza appariva denominata anche in modo diverso, in particolare come TE LD. Compiuta questa operazione, se ne doveva compierne una seconda. Si trattava di stabilire se la persona contro cui la domanda stata proposta mediante la notifica della citazione, che in era tal modo aveva assunto la qualità di parte e nei cui confronti la sentenza era stata pronunciata, coincideva con quella contro cui si pretendeva di eseguirla. Si doveva perciò accertare mediante idonee prove questa circostanza. E questo accertamento è stato compiuto dalla corte d'appello in modo esente da vizi logici, attraverso la valorizzazione di due elementi di fatto: - l'opponente aveva accettato la notificazione del precetto indirizzato a lui, nel quale veniva denominato LD LI detto TE;
l'opponente, che nella sentenza del pretore era stato considerato figlio di VA CO LI, come erede di questi aveva poi accettato da RC EL il pagamento delle spese processuali, liquidate a favore stato convenuto nel di VA CO, che con il figlio era medesimo giudizio. 5 3. 1 Il ricorso è rigettato.
4. Il ricorrente è condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo. Sugli onorari, liquidati in 1.000 Euro, va calcolato il rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 10% (art. 15 della tariffa).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 100 Euro per spese ed in 1.000 Euro per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfettario della spese generali nella misura del 10% ed agli accessori di legge. Così deciso il giorno 5 marzo 2003, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente.Procidente. Il relatore ed estensore prors Panocoto Bittista DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 20 MAG/2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi. Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 7/8/2003 serie 4 al n. 28911 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 276 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto RicoRoberto 6 1