Sentenza 25 giugno 2001
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- 1. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 04/02/2008 n° 2551Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8633 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 6 3 3 / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01 Oggetto SEZIONE Lavoro Composta da Il Dott. Marind ato NTOJANNI Presidente R.G.N. 12069/99 Consigliere Cron.19732 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 05/04/01 Dott. Corrado TOFFOLI Rel. Consigliere Dott. Saverio ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ZUMMO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difendeNOVARIO ANTONIO, POETA GAETANO, giusta delega unitamente all'avvocato in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ..... in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2001 1645 dagli avvocati MARCELLO BRITTI, ANDREA ROSSI, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 159/98 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 17/06/98 R.G.N. 37/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Inail, indennizzato un infortunio sul lavoro subito da un dipendente dell'impresa di Filippo UM, agiva in regresso nei confronti di quest'ultimo, convenendolo davanti al Pretore di Nicosia e chiedendone la condanna al pagamento di quanto conseguentemente dovuto. Il Pretore accoglieva la domanda con sentenza che era appellata dallo UM davanti al locale Tribunale, che rigettava il gravame. Quanto alla deduzione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata comunicazione del provvedimento del rinvio dell'udienza di discussione conseguente all'astensione dall'attività giudiziaria degli avvocati, il Tribunale osservava che in simili ipotesi è onere preciso della parte interessata prendere conoscenza del giorno a cui è stata rinviata l'udienza. Ma rilevava altresì che le nullità del procedimento di primo grado non giustificano la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello, il quale deve ammettere la parte ad esercitare i poteri processuali che le sono stati preclusi dalla nullità: poiché nella specie mancava una specifica indicazione circa i poteri della parte sui cui la nullità aveva inciso, il motivo d'appello doveva essere disatteso. Il giudice d'appello rigettava quindi anche il motivo d'appello diretto a contestare la fondatezza della domanda, sotto il profilo della non effettiva sussistenza della responsabilità dell'appellante per l'infortunio sul lavoro in questione, rilevando che appariva evidente tale responsabilità, visto che il lavoratore infortunato era stato fatto lavorare, senza adozione di alcuna cautela, in un sottotetto non praticabile, che aveva ceduto. Così come disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenuta improponibile, in quanto proposta per la prima volta in appello. 3 ricorso per cassazione Contro tale sentenza lo UM ha proposto articolato in due motivi, illustrati da memoria. L'Inail ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Ha carattere pregiudiziale l'eccezione di “inesistenza" della notifica del ricorso per cassazione prospettata dall'Inail con il controricorso. Al riguardo si deduce che il ricorso è stato notificato presso l'avv. Giuseppe Vella, procuratore costituito dell'Istituto, presso il suo studio in Caltanissetta, e quindi in un luogo non compreso nel circondario del Tribunale di Nicosia, in violazione dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che, in simili casi, prevede la notifica presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza. Inoltre nel caso in esame, in realtà, la notificazione sarebbe dovuta avvenire presso l'avv. Francesca Rupe, con studio in Nicosia, nominata difensore e domiciliataria con memoria difensiva depositata dall'Inail presso il Tribunale di Nicosia. L'eccezione va disattesa. Ed invero la disposizione dell'art. 82, 2° comma, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - a norma della quale, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – è stata dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, e quindi non implica alcuna nullità della notificazione eseguita presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario. In tal caso, infatti, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica, che, in siffatta STU 4 forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge (Cass. n. 12064/1995 e Cass. n. 1700/2000; cfr. Cass. n. 9811/1997, Cass. n. 5743/1998 e Cass. n. 7613/1999). D'altra parte, essendo pacifico che il ricorso è stato notificato a uno dei due procuratori costituiti nel giudizio a quo, non è configurabile un”inesistenza" della notificazione dell'impugnazione, e quindi un'eventuale nullità della notificazione sarebbe stata sanata con effetti ex tunc dalla costituzione del controricorrente. Con il primo motivo del ricorso si deduce violazione degli artt. 101 c.p.c. e 82 disp. att. Premesso che l'udienza non tenutasi per l'agitazione forense era stata di fissata a seguito di un rinvio chiesto dall'Inail e un temporaneo "congelamento" del ruolo per vicende inerenti all'ufficio giudiziario, il ricorrente precisa che il rinvio conseguente all'astensione dalle udienze era stato fissato per un'udienza diversa e successiva rispetto alla prima utile, a cui avrebbe dovuto farsi riferimento in base all'art. 80 disp. att. c.p.c. e al relativo decreto del dirigente dell'ufficio. Sarebbe stata quindi indispensabile la comunicazione della data del rinvio a norma dell'art. 82 disp. att., in difetto della quale era stato violato il principio fondamentale del contraddittorio. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo, osservandosi che dal testo della sentenza impugnata non è possibile comprendere con certezza se il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di nullità della sentenza, oppure abbia accolto tale eccezione, salvo disattenderla, a causa della mancata specificazione sulla incidenza della nullità sull'esercizio dei poteri processuali. I due motivi, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente. STU 5 La tematica coinvolta dagli stessi è stata oggetto di un recente intervento delle Sezioni unite di questa Corte, che ha enunciato il principio secondo cui l'impugnazione, con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, è ammissibile solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., mentre, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli art. 353 e 354 cit., è necessario che l'appellante faccia valere ritualmente anche doglianze relative al merito, in mancanza delle quali l'appello dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (Cass. S.U. 14 dicembre 1998, n. 12541).x Le ragioni sottese al principio enunciato in tali termini dalle Sezioni unite (le quali hanno osservato che “le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice (e non rientranti nelle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c.) hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perchè esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure") implicano che, nel caso in cui l'appellante faccia valere, unitamente a doglianze relative al merito della decisione impugnata, nullità procedurali del giudizio di primo grado diverse da quelle comportanti la rimessione della causa al primo giudice, in tanto queste ultime doglianze potranno ritenersi concretamente rilevanti, in quanto siano in grado di incidere sull'operato del giudice d'appello, per esempio comportando l'inutilizzabilità di taluni atti istruttori, salvo la loro rinnovazione, STI 6 oppure il diritto della parte ad essere ammessa in appello all'esercizio di determinate facoltà, che non aveva potuto esercitare in primo grado a causa della irregolarità procedurale. Quando invece il rilievo della nullità non comporta tali conseguenze, non è rilevante l'accertamento nel giudizio di appello circa la loro effettiva sussistenza. Ciò non dipende certo dal fatto che si elimini il fatto storico dell'irregolarità del giudizio di primo grado, che può avere inciso anche gravemente sul diritto di difesa della parte, come in particolare nel caso in cui, venuta meno la regolarità del contraddittorio, una parte a un certo punto del giudizio sia stata privata della possibilità di discutere la causa nella fase decisoria. Si collega invece al fatto che è lo stesso regolare svolgimento del giudizio di appello, comprensivo ovviamente di un regolare contraddittorio, che è diretto anche ad assicurare una decisione che elimini le ingiustizie nel merito su cui possano di fatto avere avuto influenza le mere violazioni del contraddittorio in primo grado. La sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta a tali direttive, nel momento in cui, dopo avere escluso non importa se a torto o ragione - la - sussistenza della lamentata nullità, ha rilevato che l'appellante non aveva specificato quale fosse la concreta incidenza della nullità nel giudizio di appello. E' evidente, poi, che pervenuto il giudizio in sede di cassazione, le nullità del giudizio di primo grado che non comportino rimessione della causa al primo giudice a norma degli artt. 354 e 383, primo comma, c.p.c., in tanto possono rilevare, in quanto si lamenti che il giudice di appello non ne abbia debitamente tenuto conto per quanto effettivamente poteva rilevare nella fase di gravame, e cioè, per esempio, al fine di non prendere in considerazione atti istruttori compiuti in primo grado affetti da nullità o di ammettere, nello stesso grado Stll 7 d'appello, la parte interessata all'esercizio di facoltà processuali che non aveva potuto esercitare in primo grado. In difetto di una prospettazione in tal senso, non è ravvisabile, in realtà, alcun effettivo e rilevante vizio, in procedendo o in iudicando, del giudizio d'appello e della relativa sentenza e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi privo di fondamento. Dato che nella specie non è stata dedotta alcuna incidenza delle lamentate nullità del giudizio di primo grado sul giudizio di appello, il proposto ricorso per cassazione va rigettato. Le spese del giudizio si regolano secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in L. 17000 oltre a L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 5 aprile 2001 IL PRESIDENTEMarius Seurojan i. IL CONSIGLIERE EST. было тебе I A D 0 3 S , 1 S 3 O Phill . A 5 L T T L R , . O A A N B ' S L I E L 3 D P IL CANCELLIERE E S 7 - D I A Depositato in Cancelleria 6 T I N - S S G 1 O oggi, 25 GIU 2001 N 1 O P E S A M E I D I G A E A G , IL CANCELLIERE D O E O Shill T L E R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R O D 8