Sentenza 15 dicembre 2020
Massime • 1
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
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- 1. Obbligazione condizionalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000 «In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13508 del 21 luglio 2004 …
Leggi di più… - 2. Obbligazione condizionalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000 «In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13508 del 21 luglio 2004 …
Leggi di più… - 3. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
Leggi di più… - 4. Sospensione condizionale della pena e revocaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen. ? E' stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.”. Sezione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2020, n. 13776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13776 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
13776-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Sent. n. sez. 3475/2020 - Presidente - CC 15/12/2020- DOMENICO FIORDALISI -Relatore - R.G.N. 23337/2020 LUIGI FA GU CU GI CH AN DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO DI RIGETTO DEL RICORSO. ва RITENUTO IN FATTO 1. IO RI ricorre avverso l'ordinanza del 17 luglio 2020 del Tribunale di Ascoli Piceno che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa, precedentemente concessa dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 29 novembre 2013, definitiva il 5 giugno 2018, in ordine al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso in data 1 ottobre 2010. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato ex art. 165 cod. pen. al pagamento immediato della somma liquidata a titolo provvisionale a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
che IO non aveva adempiuto agli obblighi impostigli, come risultava dalla nota dei Carabinieri di Cupra Marittima del 15 novembre 2019 e dal verbale di sommarie informazioni rese dalla parte civile, Paolo Angelo Nerio Castaneda, il 17 luglio 2018; che il pagamento della provvisionale effettuato il 10 luglio 2020 non era idoneo ad evitare la revoca del beneficio concesso, in quanto ritenuto tardivo e motivato dalla necessità di scongiurare la revoca della sospensione condizionale della pena richiesta dal Procuratore della Repubblica;
che la difesa non aveva allegato eventuali cause di impossibilità ad adempiere all'obbligo non imputabili al condannato.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 163, 165 cod. pen. e 666 cod. proc. pen., perché giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Ascoli Piceno non aveva stabilito un termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. In tali casi, infatti, la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che il termine entro il quale l'interessato deve adempiere agli obblighi impostigli coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. pen., vale a dire cinque anni decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
nel caso di specie, quindi, dal 5 giugno 2018. Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe avuto il potere di decidere arbitrariamente che il termine entro il quale era possibile adempiere all'obbligo coincideva con il momento del passaggio in giudicato della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato 2 che l'adempimento dell'obbligazione effettuato il 10 luglio 2020 era irrilevante ai fini penalistici, anche se, con tale condotta, il condannato aveva di fatto provveduto al risarcimento integrale del danno nei confronti della parte civile. Il ricorrente, infine, non comprende il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che IO non aveva provato l'impossibilità (non a lui imputabile) ad adempiere all'obbligazione, quando risultava per tabulas che lo stesso, entro il termine normativamente previsto dall'art. 163 cod. pen., aveva adempiuto all'obbligazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075).
1.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha omesso di considerare la mancanza della volontà di non adempiere di IO, il quale aveva agito in buona fede, anche in considerazione del fatto che il pagamento della provvisionale era avvenuto prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione. A tal fine, il Collegio evidenzia che, fino al 2019, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 cod. pen., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, n. 9855 del 08/11/2018, dep. 2019, Rv. 275502). Tale considerazione, quindi, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a considerare giustificato il comportamento del condannato e a svolgere gli ulteriori accertamenti del caso. Il giudice di merito, infatti, ha omesso di verificare se le possibilità economiche di IO avessero a lui impedito di adempiere all'obbligo impostogli. In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio (Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385).
2. Alla luce dei principi sopra indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda la cancelleria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno. Così deciso il 15/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Adriano Iasillo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, 11 13 APR 2021....... FunzidhaRANCELLIERE S 002ZOLINO A P S U E Rose Combui S T R O C 4