Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento di appello, la gravità dei fatti e la necessità di studio del materiale probatorio, già formato in primo grado, non possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3504
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 36196/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET AN, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 310 c.p.p. in data 9.9.2009 dal Tribunale di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Ricciulli Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito ex art. 310 c.p.p. dell'appello proposto da AN ET, confermava l'ordinanza con la quale il 16.4.2009 la Corte d'appello di Napoli aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli appellanti, ai sensi dell'art.304 c.p.p., comma 2 a causa della particolare complessità del dibattimento.
Osservava che non poteva accedersi alla tesi difensiva secondo cui, avendo nove imputati (su undici) rinunziato ai motivi principali d'impugnazione, era venuta meno la complessità del dibattimento, perché la complessità dello stesso sussisteva non solo in relazione al numero degli imputati ma soprattutto per la gravità delle imputazioni, che concerneva reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni e violazioni alla legge armi;
per la mole del materiale probatorio (18 faldoni comprendenti intercettazioni telefoniche protrattesi per notevole tempo, che andavano esaminate nel complesso, in relazione alla posizione di tutti gli imputati;
testimonianze chiamate in correità); per la complessità delle articolate deduzioni delle parti.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, avvocato Giuseppe Ricciulli, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
Deduce violazione di legge e sostanzialmente anche vizi di motivazione, osservando che nel giudizio d'appello solo due imputati, tra i quali il ricorrente, non avevano rinunziato ai motivi sulla responsabilità e che per la trattazione di tali posizioni la Corte d'appello aveva in effetti utilizzato una sola udienza, per poi limitarsi, alla successiva, a redigere il dispositivo della sentenza, così che l'intero secondo grado s'era concluso in sole tre udienze. La particolare complessità del dibattimento non poteva d'altra parte essere collegata soltanto alla natura delle imputazioni ex art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) o a circostanze generiche e comuni a tutti i processi di criminalità organizzata, quali l'elevato numero dei faldoni da studiare, ma occorreva fosse rapportata alle caratteristiche specifiche del singolo dibattimento. In siffatta situazione l'ordinanza di sospensione non poteva essere pronunziata o avrebbe dovuto essere revocata, una volta intervenuta la rinunzia ai motivi principali del ricorso ad opera della maggior parte degli imputati.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. Il Tribunale del riesame ha posto a fondamento dell'affermazione che si verteva in ipotesi di dibattimento particolarmente complesso: (a) la gravità delle imputazioni;
(b) la necessità di approfondire le stesse per ciascun imputato;
(c) il conseguente studio del materiale probatorio assai cospicuo, raccolto in ben 18 faldoni processuali (comprendenti intercettazioni, chiamate in correità e testimonianze); (d) la necessità di "esame delle articolate deduzioni delle parti".
2. Nessuno dei tre aspetti evidenziati è tuttavia pertinente, perché non riguarda segnatamente la complessità del dibattimento da celebrarsi per quello specifico procedimento d'appello. In particolare:
(a) la natura e la gravità dei reati costituisce uno dei presupposti per l'operatività dell'istituto, collegato alla celebrazione di procedimenti per fatti di criminalità organizzata;
ma la gravità di tali fatti non può bastare a giustificare ex se anche il giudizio di particolare complessità del dibattimento, che è requisito ulteriore richiesto dalla norma;
tanto più in fase d'appello, nella quale la sentenza di primo grado ha già arato i fatti, tracciando le linee entro cui deve muoversi il sindacato devoluto alla Corte d'appello attraverso i motivi di gravame;
mentre sulla particolare quantità o complessità delle imputazioni, che potrebbe avere riflessi sui tempi di celebrazione del processo, nulla di specifico viene detto;
(b) l'affermazione che era necessario approfondire l'esame di tutte le posizioni appare puramente teorica, se rapportata al fatto, incontestato, che su undici imputati nove avevano rinunziato ai motivi sulla responsabilità;
(c) lo studio del materiale probatorio già formato in primo grado non è momento o aspetto che riguarda la celebrazione del dibattimento d'appello, dovendosi presumere che lo preceda. Quanto al rilievo (d) relativo alle "articolate deduzioni delle parti", mediante esso impropriamente viene collegata la prognosi di complessità all'esame di tali deduzioni piuttosto che alla prospettiva, l'unica pertinente, della verosimile necessità di una approfondita e impegnativa discussione degli stessi. È la discussione ad essere difatti una fase del dibattimento, non l'esame degli atti d'impugnazione e della sentenza impugnata, che precede anch'esso, di regola, il dibattimento, salvo che dipenda da specifiche questioni sollevate nel corso dello stesso. Il riferimento è in ogni caso del tutto generico. Mancando qualsivoglia cenno alla natura, all'oggetto, alla quantità delle deduzioni da esaminare, tanto più dopo la rinunzia ai motivi principali da parte di undici imputati, la qualificazione delle stesse come "articolate" non implica affatto necessariamente che richiedessero anche una trattazione "particolarmente" complessa, ovverosia un significativo prolungamento dei tempi della discussione o la prospettiva di una riapertura dell'istruzione o la possibilità della rinnovazione di atti (cfr., al di là dell'apparente riferimento all'esame delle questioni esaminare, contenuto in talune massime, il sostanziale e univoco riferimento al numero, quantità e qualità delle questioni da "discutere" nelle motivazioni di: Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 19/03/1999, Brescia;
Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, Russo;
Sez. 1, n. 2669 del 10/01/2005, Favasuli;
Sez. 2, n. 16361 del 02/04/2008, Diana).
3. L'ordinanza impugnata non può di conseguenza che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010