Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
La pratica della "fertirrigazione", che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della penale responsabilità per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, con riferimento a fattispecie in cui i liquami zootecnici costituivano una parte marginale dei materiali rinvenuti sull'area interessata).
Commentario • 1
- 1. Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attivAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 3 settembre 2016
Esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti (derivanti da attività agricola). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 AGOSTO 2016, N. 35588: esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti « Secondo il consolidato principio di questa Suprema Corte, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n.152 del 2006 a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257686, nonché l'ulteriore giurisprudenza in essa richiamata; Sez. 3, n. 8890 del 10/02/2005, Gios, Rv. 230981; Sez. 3, n. 37405 del 24/06/2005, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2015, n. 40782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40782 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
40 7 82/ 1 5 83 ય REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALFREDO TERESI -Presidente N. 2285/2015 Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 10095/2015Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IO N. IL 30/11/1945 avverso la sentenza n. 591/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del 22/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.geaccivaccino/200 che ha concluso per l'amillaments can win is leverbotamente aquellalle individuasione dei refeu Zootecnici e d riconducibili agli effetti delle trou e d'amp Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.·Biggianti frovanne - Penfie RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 ottobre 2014, il Tribunale di Perugia ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere, in qualità di legale rappresentante di una società, abbandonato e depositato in modo incontrollato sul suolo rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici, materiali ferrosi, inerti da demolizione, plastiche, nonché reflui zootecnici (capo 1 dell'imputazione). Lo ha invece assolto, per insussistenza del fatto, dal reato di cui al capo 2, relativo allo smaltimento non autorizzato sul suolo di reflui zootecnici mediante spargimento per una porzione eccessiva sul terreno rispetto alle quantità ammesse dalla loro corretta utilizzazione agronomica.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché della delibera della Giunta regionale dell'Umbria del 6 settembre 2006, n. 1492, artt. 4 e 7. Quanto alla percolazione, si sostiene che, ai sensi del richiamato art. 4 della delibera della Giunta regionale, la stessa può avere per oggetto solo terreni in cui sono localizzate falde freatiche ad una profondità inferiore a due metri dal piano di campagna. Nessuna verifica sulla presenza di falde freatiche sarebbe stata, però, condotta nel caso di specie E, anzi, l'istruzione dibattimentale avrebbe evidenziato l'irrilevanza sul piano quantitativo del versamento proveniente dalla stalla della società dell'imputato, senza che Tribunale abbia preso in considerazione tale aspetto. Con un secondo motivo di doglianza, si rileva l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, per la mancata considerazione del fatto che parte dei rifiuti provenivano da un capannone dell'imputato il cui tetto giorni prima era stato divelto da una tromba d'aria. Si lamenta, in particolare che il Tribunale, pur avendo dato per vera tale circostanza, ha comunque ritenuto responsabile l'imputato per il reato. Quanto agli altri rifiuti, diversi dai liquami e da quelli provenienti dalla distruzione del capannone ad opera della tromba d'aria, il Tribunale asserisce che questi erano ammassati da tempo nel terreno dell'imputato sulla scorta di un ragionamento deduttivo fondati sulle asserzioni di un testimone e sulla documentazione fotografica. Non si sarebbe considerato, invece, che l'accumulo di tali materiali dipendeva proprio dall'urgenza di spostarli dal capannone danneggiato dal rischio di crollo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.-- Il ricorso è inammissibile. M Le censure del ricorrente si risolvono per lo più - come si vedrà – nella generica richiesta di una reinterpretazione del quadro probatorio, che potrebbe, a tutto voler concedere, concretizzarsi in un riesame del merito del provvedimento impugnato, precluso in sede di legittimità. Deve, infatti, farsi richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa dell'art. 606, primo comma, lettera e), cod. proc. pen., al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46: sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096). 3.1.-Il primo motivo di doglianza, relativo ai liquami animali presenti sul sito, è inammissibile per genericità. La presenza di liquami zootecnici provenienti da una delle vasche delle stanze costituisce effettivamente una parte del tutto marginale, sia nell'imputazione, sia nell'economia motivazionale della sentenza impugnata, del contestato abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti. Si tratta, peraltro, di un fatto la cui sussistenza è dimostrata secondo il corretto giudizio del Tribunale sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo fotografico. Né può trovare applicazione nel caso di specie la richiamata delibera della Giunta della Regione Umbria del 6 settembre 2006, n. 1492, perché tale delibera si riferisce all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Essa non viene, perciò, in rilievo con riferimento al capo 1 dell'imputazione, in presenza di un versamento non giustificato, neanche in via di mera prospettazione difensiva, sulla base dell'utilizzazione agronomica. La linea di discrimine fra il capo 1 e il capo 2 dell'imputazione è, infatti, proprio quella dell'utilizzazione agronomica dei, che rileva solo in relazione al capo 2, per il quale vi è stata assoluzione, per insussistenza del fatto. E, del resto, la pratica della fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la 3 fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (ex multis, sez. 3, 17 gennaio 2012, n. 5039, rv. 251973; sez. 3, 22 gennaio 2013, n. 15043, rv. 255248). Si tratta come anticipato · di presupposti la cui sussistenza non è stata neanche prospettata con riferimento ai ― reflui di cui al capo 1 dell'imputazione. 3.2. - Parimenti generico è il secondo motivo di doglianza. Con esso ci si limita, infatti, a sostenere che una parte dei rifiuti provenivano da un fabbricato il cui tetto era stato divelto da una tromba d'aria nei giorni precedenti. Si tratta di un profilo già preso in considerazione dal giudice di merito, il quale - per contro – dà atto del fatto che vi erano numerose zone dell'azienda in cui erano collocati alla rinfusa rifiuti di ogni genere, certamente non provenienti da tale fabbricato, come risulta dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione fotografica. Né poteva esservi dubbio sul fatto che tali rifiuti non fossero destinati a riutilizzazione e che il loro deposito non fosse temporaneo. Si trattava prosegue il Tribunale nella - di oggetti ammassati alla rinfusa e senza sua corretta ricostruzione della fattispecie- alcun discrimine fra le varie tipologie, nonché senza alcuna precauzione per la loro custodia. Sopra ad alcuni di tali oggetti era addirittura cresciuta vegetazione;
elemento sintomatico della loro presenza sul posto da molto tempo.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. - Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro M. Andronio Alfredo Teresi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 OTT 2015 IL 4 ૧IL GANGUL RE Luana Martani