Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11295
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

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L'attività di autolavaggio non può considerarsi insediamento civile, ma va considerata attività industriale, siccome attività di esecuzione di un servizio in forma professionale ed organizzata, atta a scaricare rifiuti liquidi di natura inquinante.

Il fatto di avere chiesto l'autorizzazione ad emettere nell'atmosfera gas provenienti da un insediamento produttivo - ex D.P.R. 203 del 1988 - non pregiudica i diritti dei terzi, vale a dire non discrimina l'operatore se i vapori e gas immessi nell'ambiente sono così intensi, acri e molesti da cagionare disturbo alle persone; integrando ciò la previsione di cui all'art. 674 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11295
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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