Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 2
L'attività di autolavaggio non può considerarsi insediamento civile, ma va considerata attività industriale, siccome attività di esecuzione di un servizio in forma professionale ed organizzata, atta a scaricare rifiuti liquidi di natura inquinante.
Il fatto di avere chiesto l'autorizzazione ad emettere nell'atmosfera gas provenienti da un insediamento produttivo - ex D.P.R. 203 del 1988 - non pregiudica i diritti dei terzi, vale a dire non discrimina l'operatore se i vapori e gas immessi nell'ambiente sono così intensi, acri e molesti da cagionare disturbo alle persone; integrando ciò la previsione di cui all'art. 674 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11295 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. RENATO ACQUARONE PRESIDENTE del 25.06.1999
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. PIERLUIGI ONORATO CONSIGLIERE N.2469
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore REGISTRO GENERALE
DR. FRANCESCO NOVARESE CONSIGLIERE N.43427/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA RO N. A PERDASDEFOGU IL 31.5.67
IN ER TA N. A MONTECATINI TERME IL 16.3.67 res. entrambi a Massa e Cozzile, via Guicciardini 8
contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze 9.7.98 la quale, confermando la sentenza del Pretore di Pistoia, Sezione Distaccata di Pescia 21.3.97, li condannava rispettivamente alla pena di:
lo MP, mesi tre e gg. 15 di arresto,
la OC, mesi quattro di arresto,
per i reati sottospecificati.
Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Eduardo Scardaccione il quale ha concluso per annullamento senza rinvio quanto al capo 'a', rigetto nel resto;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I due imputati indicati in epigrafe venivano citati a giudizio dinanzi al Pretore per rispondere di tre reati contravvenzionali. a) art. 21 della Legge n. 319.76, perché in concorso tra loro, quali responsabili dell'autolavaggio 'Bellavista', in Buggiano, aprivano nella Fossa di Guardia uno scarico dei reflui della attività di lavaggio veicoli, in assenza di autorizzazione;
in Buggiano, il 4.5.94;
b) reato di cui all'art. 674 CP, perché nella suddetta qualità effettuavano emissioni di gas (aerosol) atte ad offendere e disturbare gli abitanti della zona;
in Buggiano dal novembre 1993 al 15.6.94;
c) reato di cui all'art. 674 CP perché effettuavano emissioni di idrocarburi nell'atmosfera, sì da arrecare molestia e disturbo agli abitanti della zona;
in Buggiano dal 17.2.94 al 30.1.95. 2. Condannati in primo e in secondo grado per i reati sopra indicati, hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo nove motivi.
3. Nella sentenza impugnata, la Corte di Appello dava atto che gli imputati erano autorizzati a scaricare i reflui dell'autolavaggio nel Fosso di Guardia, peraltro facendo confluire detti reflui in un impianto di depurazione. Essi dovevano chiudere lo scarico diretto proveniente dalla vasca di raccolta dei liquidi di lavorazione e predisporre uno scarico autonomo per le acque piovane.
4. Il consulente tecnico del PM, in sede di sopraluogo, accertava invece che i due avevano installato un raccordo a T, con un ramo che si collegava al pozzetto di raccolta delle acque piovane ed un altro con la cisterna posta in prossimità del depuratore. Era sufficiente aprire un rubinetto e azionare la pompa posta nel pozzetto, perché i reflui inquinanti si riversassero nel pozzetto delle acque piovane, anziché nel depuratore (peraltro perfettamente funzionante).
5. Esisteva poi una seconda tubazione, non censita, posta vicino alla recinzione dell'autolavaggio, che dal canile confluiva direttamente nel fosso. Questa tubazione era interrotta da altro pozzetto, posto vicino al pozzetto dei reflui.
6. In effetti, a valle del tratto intubato del Fosso di Guardia, i fanghi presentavano alta concentrazione di 'nesano' e idrocarburi totali;
almeno fino al 1995 la Bellavista era l'unica ditta di autolavaggio;
il fosso, a monte dell'azienda degli imputati, era quasi sempre asciutto;
gli abitanti della zona avevano riferito che il depuratore, molto rumoroso, non veniva quasi mai attivato e che gli scarichi, schiumosi e maleodoranti, avvenivano di sera e il mattino presto.
7. Sulla base di tali elementi di fatto, sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello ritenevano provata la responsabilità dei prevenuti in ordine a tutti i reati contestati, essendo risultato non solo lo scarico abusivo, ma anche la presenza di esalazioni e vapori acri ed irritanti, fonte di proteste da parte di abitanti della zona, tanto che il sindaco di Buggiano aveva ordinato agli imputati di cessare l'attività di autolavaggio delle cisterne.
8. Veniva respinta in primo grado una proposta di patteggiamento. In appello, veniva rigettata una eccezione di precedente giudicato. Veniva altresì disattesa una istanza di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione, in relazione all'art. 606 lett. (c) CPP, degli artt. 495 e 603 CPP, per mancata assunzione di una prova decisiva. Si tratta della mancata acquisizione, da parte della Corte di Appello , degli atti del procedimento 11684\91, a carico di ST Remo, definito con patteggiamento, tale da dimostrare che esso ST aveva iniziato l'attività prima del 1995 e pertanto che i reflui inquinanti non potevano essere addebitati, almeno esclusivamente, alla ditta Bellavista.
10. Il motivo è infondato. Premesso che la difesa ha la possibilità, entro i termini di legge, di produrre documenti o di richiederne l'acquisizione, l'assunzione di una prova decisiva da parte del giudice di appello avviene quando il medesimo giudice ritiene di non poter decidere il processo allo stato degli atti. Tale non è il caso in esame, nel quale la Corte di Appello non ha ritenuto di riaprire il dibattimento, essendo in grado di decidere sulla base delle prove espletate;
ne' risulta che le nuove prove siano venute in essere dopo il dibattimento di primo grado. La prova proposta non era peraltro decisiva o indispensabile, perché la presenza di altra ditta esercente attività inquinante non dimostrava che i prevenuti fossero esenti da responsabilità.
11. Con il secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. (e) CPP. Tale carenza si incentra sulla valutazione delle caratteristiche dell'autolavaggio Bellavista, sulla contaminazione dei fanghi nella zona adiacente all'impianto, trascurando che in realtà il punto di raccolta del materiale esaminato è lontano dal punto di immissione e che ivi scarica anche lo ST. Inoltre le sostanze rilevate sono tipiche anche di insediamenti civili.
12. Il motivo è infondato. Esso si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisata una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Tanto non si rileva nella fattispecie: il giudice del merito ha motivato in modo esauriente e coerente in punto di accertamento del fatto. Ha preso le mosse dalla situazione delle tubature e degli scarichi, per rilevarne la pericolosità ai fini della possibilità di inquinamento;
indi ha valutato in concreto la situazione, tenendo conto delle analisi effettuate al termine del tratto intubato, e delle lamentele dei vicini contro l'autolavaggio Bellavista. D'altra parte anche una 'serialita' di contributì non scriminerebbe i prevenuti.
13. Con il terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, degli artt. 157 e 158 CPP, perché il reato di cui all'art. 21 della Legge n. 319.76 è prescritto.
14. Il motivo è infondato. Dall'esame del "fatto" come ricostruito dai giudici di merito, non risulta che l'attività inquinante sia terminata con la data della contestazione - 4.5.94 - ne' che vi sia stato un sequestro. Risulta anzi il contrario (vedi ultima pagina del ricorso per Cassazione), tanto che la data di inizio del termine di prescrizione deve fissarsi alla data della sentenza di primo grado (21.3.97), con la conseguenza che il reato non è ancora prescritto. 15. Con il quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, degli artt. 21 della Legge n. 319.76 e 22 della Legge Regionale n. 5.86, nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. (e) CPP sul punto. L'attività di autolavaggio costituisce insediamento civile. 16. Il motivo è infondato. Come ormai risulta dalla giurisprudenza univoca di questa Corte, l'attività di autolavaggio non può considerarsi insediamento civile , ma va considerata attività industriale, siccome attività di esecuzione di un servizio in forma professionale ed organizzata, atta a scaricare rifiuti liquidi di natura inquinante.
17. Col quinto motivo, inerente alla sola OC, viene dedotta violazione, in relazione all'art. 606 lett. (c) CPP, dell'art. 649 CPP per precedente giudicato.
18. Il motivo appare manifestamente infondato: l'imputata non è stata giudicata due volte per lo stesso reato nel senso di stesso fatto, ma ha continuato nella condotta contravvenzionale dopo essere stata condannata. Il che costituisce indice di una particolare pervicacia nel tenere un comportamento antigiuridico. L'unicità del disegno criminoso non va peraltro confusa con un programma di attività a tempo indeterminato.
19. Col sesto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett, (e) CPP in punto di prova della sussistenza del reato di cui all'art. 674 CP. Tale non è data da semplici sensazioni olfattive dei testimoni.
20. Il motivo è infondato. Esso si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisata una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Nella specie, premesso che le "sensazioni olfattive" costituiscono un requisito essenziale della condotta incriminata (perché se le sensazioni olfattive non sono turbate non vi è molestia) la Corte di Appello ha esaurientemente motivato, anche richiamando in parte narrativa la sentenza di primo grado, in punto di sussistenza del reato in parola.
21. Col settimo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art.674 CP in relazione all'art. 606 lett. 'e', 'b' CPP, perché le emissioni sono "debitamente autorizzate". I prevenuti sono stati prosciolti in sede predibattimentale dall'imputazione di cui agli artt. 12 e 25 del DPR n. 203.88, perché hanno richiesto alla Regione l'autorizzazione all'emissione in atmosfera prevista per gli impianti esistenti. Peraltro l'autolavaggio non è soggetto a regime autorizzatorio di cui alla citata Legge n. 203.88.
22. Il motivo è infondato. Premesso che nessuna legge autorizza un soggetto ad emettere nell'atmosfera esalazioni tali da offendere o molestare le persone, ma che tutta la legislazione vigente tende a ridurre e contrastare il fenomeno dell'inquinamento dell'aria, il fatto di avere chiesto l'autorizzazione ad emettere nell'atmosfera gas provenienti dall'autolavaggio non pregiudica i diritti dei terzi, vale a dire non discrimina l'operatore se i vapori e gas immessi nell'ambiente sono così intensi, acri e molesti da cagionare disturbo alle persone. Sul punto, la Corte ha adeguatamente motivato e pertanto la sentenza sfugge a censura.
23. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di appello per non avere applicato la continuazione. In particolare, lamentano che la sentenza di merito abbia ritenuto la violazione dell'art. 674 di natura colposa, dall'altro evidenziano che la condotta è stata ritenuta "improntata ad estrema malizia" in punto di commisurazione della pena.
24. Il motivo è infondato. I giudici di appello non hanno ritenuto l'unicità del disegno criminoso tra la violazione dell'art. 21 della Legge n. 319.76 e le contravvenzioni all'art. 674 CP. Sul punto, hanno motivato in modo adeguato e pertanto la censura si risolve in un apprezzamento di fatto, che sfugge al sindacato di questa Corte. Quanto alla pena, è evidente che si è compiuto un apprezzamento globale della condotta dei prevenuti.
25. Col nono motivo, i ricorrenti deducono mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. (e) CPP in punto di misura della pena.
26. Il motivo è infondato: sia il giudice di primo grado, sia la Corte di Appello hanno puntualmente motivato in punto di pena, facendo riferimento alla gravità del fatto, alla malizia del comportamento degli imputati, al disinteresse per l'ambiente e per la salute del prossimo. Tali parametri hanno giustificato l'irrogazione delle pene considerate, nonché la reiezione di qualsiasi patteggiamento, sperimentato dai prevenuti anche in Cassazione con esito negativo.
27. Proprio in ragione dell'insussistenza della continuazione e del modo della contestazione, che ha scisso la condotta contestata in due distinti reati commessi in tempi diversi, va dichiarato prescritto il reato di cui al capo 'b', per il quale il tempo necessario al maturarsi della prescrizione, pari nel massimo ad anni quattro e mesi sei, è decorso alla data del 15.12.98. Va eliminata la relativa pena che, sulla scorta dei criteri seguiti dal giudice di merito, va individuata in mesi uno e gg. 15 di arresto per MP RO, in mesi uno di arresto per la OC.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 674 CP contestato ad entrambi gli imputati al capo 'b' ed elimina la pena di mesi uno e gg. 15 di arresto quanto a MP RO e mesi uno di arresto quanto a OC OB AL. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1999