Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
3405 /02 REPUB LICA Oggetto: Imposta di registro IN NOME EL POR HANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 12353/1998 Cron. 8198 nposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Рара Dott. Giulio Consigliere Ud. 16.11 2001 Graziadei ConsigliereDott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dai signori IN, CA, IO, IC e NA DO, rappresentati e difesi, per mandato a margine del ricorso, dall'avv. Antonio Urzi Brancati e presso di lui elettivamente domiciliati in Roma, Via Romeo Romei, 45 studio dell'avv. Cesare Placanica;
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- ricorrenti -
contro l'UFFICIO DEL REGISTRO DI MESSINA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e, per legge, presso la stessa domiciliato;
- intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 11 novembre 1997, n. 72/97/5, depositata il 9 dicembre 1997; M 296 2 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 16 novembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. I signori IN, CA, IO, IC e NA UN ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tribu- taria regionale di Palermo 11 novembre 1997, n. 72/97/5, depositata il 9 di- cembre 1997 e non notificata, che, in parziale accoglimento dell'appello del- l'Ufficio del registro di Messina contro la sentenza della Commissione tribu- taria provinciale di Messina 22 marzo 1991, n. 2166/91, ha determinato il valore finale di un terreno, oggetto di un atto di compravendita sottoposto ad imposta di registro, in £ 180.000.000, a fronte delle dichiarate £ 90.000.000 e delle accertate £ 696.000.000. 1.2. Lo svolgimento del processo è stato il seguente: - il 24 novembre 1980 viene registrato un atto di compravendita di un terre- no;
- il valore dichiarato di £90.000.000 è accertato dall'Ufficio del registro di Messina in £ 696.000.000; - il ricorso di tutte le parti contraenti alla Commissione tributaria di primo grado di Messina è accolto;
- contro la sentenza di primo grado ricorre in appello in via principale l'Uf- ficio e in via incidentale il signor IN UN;
il giudizio di appello si conclude con l'accoglimento parziale del ricorso dell'Ufficio.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 11 novembre 1997, n. 72/97/5, è così motivata: la valutazione di £ 3.162 al metro quadrato appare alla Commissione non congrua per la zona interessa- ta, anche se rapportata 1980; pertanto, accogliendo parzialmente l'appello dell'Ufficio, che sostiene che dal certificato del Comune risulta che il terre- no ricade in parte sulla fascia di rispetto e parte in D2, la valutazione del ter- reno deve essere superiore a quanto stabilito in primo grado e arrivare ad una valutazione pari a 6.320 al metro quadrato, cioè al raddoppio di quanto dichiarato è stabilito nel giudizio di primo grado, ma lontano dalla valuta- zione esagerata dell'Ufficio di £ 25.000 mq;
il valore, quindi, del terreno comprensivo di fabbricato è di £ 180.000.000. 2.1. Il ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo 11 novembre 1997, n. 72/97/5, dei signori UN è sostenuto con due motivi d'impugnazione.
2.2. I ricorrenti concludono chiedendo che sia accolto ricorso e che sia cassata la sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese.
3. L'Ufficio non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. In via preliminare si rileva che il ricorso per cassazione dei si- gnori UN è stato indirizzato all'Ufficio del registro di Messina ed è stato notificato il 1° luglio 1998 al medesimo Ufficio presso l'Avvocatura genera- le dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12. 4.2. Il ricorso è inammissibile. Infatti, il ricorso per cassazione con- tro una sentenza di Commissione tributaria regionale dev'essere indirizzato, 3 non ad un ufficio periferico, che è privo di soggettività con rilievo esterno in sede di legittimità e che, pertanto, non può intervenire nel giudizio di cassa- zione, ma al Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, che è l'unico organo dotato di soggettività sostanziale e processuale nel giudizio di cassazione relativo a controversie tributarie. Poiché il ricorso che è desti- nato a [...] che non può resistere e che manca di legittimazione sostan- ziale è insanabilmente nullo, esso è inammissibile.
5. Poiché l'Amministrazione finanziaria non si è costituita, non van- no adottate statuizioni sulle spese.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2001. Il Presidente hi s lea Il relatore ed estensore;
Meloncell IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Gagano DEPOSITATO IN CANCELLERIA C 8 MKR. ZOE Oggi CANCELLIERE Amaido asanoAuolate 4