Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
с.с. 78832 , е E с N е б O 05500 /03 о I Z A ь REPUBBI R л е T S I ф и IN NOME DELTOPOLO ITALIANO G E р " : R e Д s A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A 3 i 1 D Oggetto 4 т E о 4 T SEZIONE TRIBUTARIA 8 Tributari N й / E 5 ы / S 6 н Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E 3 e s | Dott. Enrico ALTIERI - Presidente y R.G.N. 17801 l Consigliere Cron.1210 Dott. Mario CICALA Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ud.25/ 09/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI C. SSAI ONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA 78932 aul ricorso proposto da: N. THIER MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da ACENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3335
contro
-1- CC ER;
intimato avverB0 la sentenza Il 289/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/05/00; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO: udito il P.M. in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo ND TO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere be- neficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D. L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza in esame della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del D. L. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, 1° comma, della 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della 1. 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del D.P.R. 597/1973. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D. L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 – il quale - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quin- quies del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef' e dell'ilor - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della 1. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della L. 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nn. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte muove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, 25-9-2002 50 1 Presidente L'estensore Б алал o парт IL NC C Aut DEPOSITATO IN 8 APR 2003 L NC C Oggi AR Casano ESENTE DA REGISTRAZIONE Oi su ore 13 Sumpuie silplilla byn 20/5/84 IP