Sentenza 2 maggio 2001
Massime • 1
Con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, generici o specialistici, quando le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali (art. 1 legge 21 giugno 1986 n. 304), l'assenza di una posizione subordinata e i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata fanno sì che nel rapporto in questione debbano ravvisarsi gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario - analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati di cui all'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (al quale l'art. 1, comma quarto, della legge n. 304 del 1986 assimila espressamente il rapporto dei medici convenzionati con l'amministrazione della Difesa) - a nulla rilevando in senso contrario che anche in detti rapporti siano configurabili atti autoritativi della pubblica amministrazione destinati ad incidere sullo "status" del prestatore di lavoro, quale ad esempio, la risoluzione del rapporto convenzionale per difetto sopravvenuto della causa che, in base al principio del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., l'amministrazione può deliberare unilateralmente, salvo esclusivamente l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in modo che possa esercitarsi il relativo controllo di legittimità in sede giurisdizionale (come avvenuto nella fattispecie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2001, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato SIGILLÒ ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FILIPPI C. WALTER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2827/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/09/98 R.G.N. 307/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SIGILLÒ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25 maggio 1995, il dott. DA HI ricorreva al Pretore di Torino nei confronti del Ministero della Difesa, chiedendo fosse condannato a risarcirgli i danni derivatigli dal recesso di detta amministrazione dalla convenzione con lui stipulata il 30 dicembre 1993 per la prestazione di attività specialistica di cardiologia a tempo indeterminato per venti ore settimanali presso l'Ospedale Militare di Medicina Legale "Alessandro Riberi" di Torino.
Deduceva che:
- che, con lettera 21 novembre 1994, la Direzione dell'Ospedale gli aveva comunicato l'interruzione del rapporto di lavoro dal 1^ gennaio 1995;
- il contratto prevedeva la cessazione del rapporto solo per due ipotesi tassative, tra le quali non rientrava la riduzione degli stanziamenti a favore dei medici civili specialistici, addotta dall'amministrazione con detta lettera;
- a seguito delle contestazioni del dott. HI, la Direzione dell'Ospedale gli aveva comunicato, in data 28 aprile 1995, di disporre di altro medico specializzato in cardiologia e di non avere più necessità del medico convenzionato.
Con sentenza in data 31 ottobre 1996, il Pretore accoglieva la domanda e condannava l'amministrazione convenuta a pagare al HI L. 22.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni.
Su appello del Ministero della Difesa, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 19 maggio/18 settembre, 1998, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva a L. 1.850.000, oltre accessori, l'importo della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;
le spese dei due gradi erano compensate per tre quarti ed il residuo era posto a carico del Ministero.
Il Tribunale ha ritenuto accertato in fatto che le parti della convenzione, stipulata ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304, (che dava facoltà al Ministero della Difesa di stipulare convenzioni nei limiti di stanziamento di bilancio per fare fronte alle esigenze della sanità militare che non potevano essere soddisfatte con proprio personale medico), concordarono che il rapporto avrebbe potuto essere risolto con preavviso di 60 giorni alla condizione che l'amministrazione militare a) disponesse di personale idoneo a ricoprire l'incarico, oppure b) deliberasse la soppressione del servizio.
L'amministrazione comunico, dapprima, che vi era stata una notevole riduzione degli stanziamenti economici a favore dell'Ospedale e per tale ragione non era più possibile la prosecuzione del rapporto (lettera del 21 novembre 1994) che pertanto doveva ritenersi interrotto a decorrere dal 1^ gennaio 1995 e, successivamente, a seguito delle contestazioni del dott. HI, comunicò che l'Ospedale disponeva di un medico specializzatosi in cardiologia, cosicché, considerati anche i ridotti stanziamenti di bilancio e la necessità di una migliore utilizzazione delle risorse, non era più necessaria la sua opera (missiva del 28 aprile 1995). Il Tribunale ha dato atto che il primo giudice aveva disatteso quest'ultima motivazione, avendo accertato che il medico militare specializzato in cardiologia, dottor EL, già prestava servizio all'epoca della convenzione e che i motivi di appello dell'amministrazione riproponevano le tesi che, ai sensi della legge n. 304/1986 citato, l'assenza di fondi in bilancio faceva venire meno la stessa causa giuridica del contratto e ne determinava la nullità;
- e che comunque, nel corso del rapporto l'amministrazione stessa aveva legittimamente deciso di avvalersi di un medico militare come cardiologo, essendo irrilevante che detto medico fosse già in servizio all'epoca della convenzione di cui è causa. Il Tribunale ha disatteso la prima tesi, essendosi accertato nell'istruttoria che l'Ospedale disponeva, all'epoca dell'intimazione della risoluzione, dei fondi necessari per pagare il medico convenzionato, ma intendeva utilizzarli diversamente. La seconda prospettazione meritava, invece, accoglimento, in quanto si era accertato che il dott. EL, pur specializzatosi in cardiologia negli anni 1993/94, non era stato immediatamente utilizzato come specialista per consentirgli di acquisire sicurezza. La risoluzione del rapporto, disposta con lettera in data 21 novembre 1994, pervenuta al destinatario il 2 o 3 dicembre 1994, era dunque efficace, indipendentemente dai motivi addotti, non avendo avuto l'amministrazione l'obbligo di specificarli;
essa aveva, invece, l'obbligo del preavviso di sessanta giorni, onde il dott. HI avrebbe dovuto rimanere in servizio ed essere retribuito sino al 31 gennaio 1995 e le relative spettanze dovevano essere determinate in L. 1.835.000=, secondo gli stessi parametri seguiti dal Pretore e non contestati.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il dott. HI con due motivi.
Resiste il Ministero della Difesa con controricorso ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa specificazione dei motivi di impugnazione e delle norme di diritto violate e per essere esso fondato sulla prospettazione di una diversa valutazione dei fatti (idoneità del sanitario di cui l'amministrazione disponeva). Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'annullamento della sentenza è chiesto dal ricorrente per A) vizio della motivazione della sentenza per contraddittorietà e per omesso esame di documenti e prove decisive e B) violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto il profilo dell'erronea interpretazione di norme giuridiche e dell'erronea determinazione di conseguenze giuridiche.
Sostiene il ricorrente che il dott. EL si era specializzato in cardiologia sin dall'ottobre del 1992 ed avrebbe dovuto quindi ritenersi acquisita nel corso di specializzazione anche la concreta capacità di operare con sicurezza e, dunque, la disponibilità di quel sanitario preesisteva alla convenzione e non poteva essere addotta come causa di risoluzione del rapporto. Inoltre, le testimonianze assunte, e riportate in parte qua nel ricorso, rendevano certi che la vera ragione del recesso era la necessità dell'Ospedale di distribuire diversamente la spesa complessiva, riducendo quella per i medici convenzionati ed incrementando altri impegni più importanti. Essendo dunque intervenuto il recesso per cause diverse da quelle previste, esso era illegittimo. Censurabile era anche il ragionamento del Tribunale circa l'irrilevanza della primitiva giustificazione del recesso fornita dall'amministrazione, non tenuta a renderla nota alla controparte se non a richiesta di quest'ultima, avrebbe dovuto infatti ritenersi applicabile il principio generale della immodificabilità delle cause di risoluzione dei contratti, posto a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del contraente e desumibile dalla disciplina generale dei licenziamenti.
Il rapporto contrattuale di cui è causa era un rapporto professionale, parasubordinato, di natura privata con i caratteri della locazione d'opera, propri della collaborazione continuativa e coordinata con l'amministrazione datrice di lavoro. L'amministrazione non si era avvalsa dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione, consente la revoca unilaterale, in via autoritativa,
dell'incarico al medico civile, peraltro con manifestazione dei motivi, sì da consentire il controllo di legittimità. Neppure, secondo il ricorrente, l'amministrazione aveva inteso revocare l'incarico professionale ai sensi dell'art. 2227 c.civ., revoca che pur l'avrebbe obbligata a risarcire il danno in ragione dell'utile che sarebbe derivato dal completamento dell'opera. L'amministrazione aveva inteso, invece, esercitare un diritto di risoluzione contrattuale collegato a cause sopravvenute, ma la causa invocata per prima (riduzione di bilancio) non era stata prevista in sede di stipulazione;
la causa successivamente invocata era di fatto insussistente (sopravvenienza delle disponibilità di un medico militare).
I due motivi che - già svolti unitariamente dal ricorrente, meritano trattazione congiunta anche da parte della Corte per la stretta connessione delle censure - sono infondati.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 6 dicembre, 1994, n. 10465) hanno affermato - con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con medici civili, quando le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali (art. 1 legge 21 giugno 1986, n. 304) - che non essendo ravvisabile una posizione di lavoro subordinata e sussistendo, invece, i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata, il rapporto ha le connotazioni del rapporto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, istituito con contratto di diritto privato, analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al quale l'art. 1, quarto comma, della legge 21 giugno 1986, n. 304, assimila espressamente quello dei medici convenzionati con l'amministrazione della difesa (la pronuncia è conforme, sulla qualificazione della natura del rapporto e sulla conseguente competenza a decidere del giudice ordinario, alla costante giurisprudenza intervenuta sul rapporto dei medici convenzionati con le strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 cit.: Cass. 16 febbraio 1984, n. 1155; 20 giugno 1987, n. 5435). La citata sentenza, peraltro, non ha mancato di rilevare che la natura privata del rapporto non esclude i poteri di autorganizzazione della pubblica amministrazione, anche di natura costituzionale, imposti dall'art. 97 Cost., per la realizzazione del buon andamento dell'amministrazione stessa;
d'altro lato, ha pure rilevato che atti autoritativi incidenti sullo status del prestatore di lavoro subordinato o autonomo ma legato da un rapporto di collaborazione continuativa e coordinato con il committente, sono previsti anche in ambito civilistico con la conseguente configurabilità (riconosciuta anche dalla dottrina) di posizioni di poteri privati e di interessi legittimi, rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al lavoratore.
Infine, le Sezioni unite, hanno ritenuto che il Ministero della difesa ben può risolvere il rapporto convenzionale unilateralmente, sempre in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione, per difetto sopravvenuto della causa, salvo l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, talché possa esercitarsi il controllo di legittimità
da parte del potere giudiziario di cui all'art. 113, primo comma, Costit..
Nel caso in esame, l'amministrazione non mancò di motivare le ragioni del proprio recesso con la riduzione degli stanziamenti e conseguente indisponibilità di fondi per il pagamento del medico convenzionato (missiva del 21 novembre 1994) e con la disponibilità di un medico dell'amministrazione medesima per l'espletamento del servizio (missiva del 28 aprile 1995). Pertanto, seppure non può essere condivisa, per le ragioni esposte dalla sentenza delle Sezioni unite, l'affermazione del Tribunale, secondo cui le ragioni addotte con la prima missiva sarebbero irrilevanti in quanto l'amministrazione avrebbe anche potuto non esplicitarle, resta il fatto che il giudice di merito ha ritenuto sussistente la giustificazione addotta con la seconda missiva, rispondente ad una delle due cause di risoluzione previste nella convenzione. Il ricorrente sostiene che tale causa di risoluzione non sussisteva, ma sul punto il giudice di merito ha adeguatamente motivato, affermando che, seppure presso l'ospedale militare di medicina legale già era in servizio uno specialista cardiologo all'epoca della stipula della convenzione, lo stesso, all'epoca, non avrebbe potuto svolgere l'incarico perché, come dedotto dall'amministrazione, aveva bisogno di un ulteriore periodo di attività per acquisire la necessaria sicurezza.
Vero è che la specializzazione implica, secondo nozioni comuni e secondo logica, anche un tirocinio pratico, ma ciò non esclude che, proprio nell'ambito in cui il sanitario si è specializzato, lo stesso possa affinare con lo svolgimento diretto della pratica specialistica, seppure in settori di minore impegno, le proprie capacità; comunque tale considerazione pone in luce come non sia priva di logica la decisione dell'amministrazione di affidare frattanto ad un medico esterno convenzionato un particolare servizio, talché il medico già alle proprie dipendenze non avrebbe potuto ritenersi rientrare, durante quel periodo, tra il personale idoneo disponibile ai fini dell'insorgenza della facoltà
dell'amministrazione di risolvere la convenzione. Non ritiene, infine, la Corte che il principio di immutabilità della contestazione della causa risolutiva del rapporto, vigente in ambito di licenziamento (particolarmente se di natura disciplinare e comunque in ambito di sanzioni disciplinari) nel rapporto di lavoro dipendente privato, escluda il principio di autotutela dell'amministrazione a fronte di propri atti illegittimi (che quindi possono essere reiterati con la eliminazione della causa di illegittimità). Nel caso in esame, non può ritenersi che, con la prima comunicazione di una causa di risoluzione del rapporto (non prevista dalla convenzione), si fosse, in certo senso, consumato il potere dell'amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva del rapporto di lavoro libero-professionale, talché la stessa amministrazione non potesse rendere esplicita la diversa causa di risoluzione prevista dalla convenzione, impregiudicata la facoltà del lavoratore di esperire le proprie difese in ordine ad entrambe le cause addotte e di far valere eventuali pregiudizi che dal ritardo nella comunicazione della causa, la quale obiettivamente legittimava la risoluzione del rapporto, gli fossero derivati.
Ma un pregiudizio di tal sorta non solo non è stato di fatto prospettato dal ricorrente, il quale ha chiesto solo i danni per la mancata prosecuzione del rapporto, che il Pretore, evidentemente con giudizio equitativo, ha determinato in misura corrispondente ad un anno di retribuzione (indipendentemente dalla diversa data dei due atti risolutivi, del resto intervenuti in tempi ravvicinati). Il Tribunale ha, invece, determinato le spettanze del lavoratore, in conseguenza della risoluzione della convenzione, nell'indennità di preavviso e su tale determinazione (in ordine alla quale le cennate differenze temporali non è dedotto potessero incidere) non sono state mosse censure di sorta.
Non è invocabile l'art. 2227 c.civ. (come si ricava dal tenore testuale della norma), quando oggetto del contratto dal quale il committente recede non sia il compimento di un'opera bensì, come nel caso di specie, la prestazione di servizi.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le argomentazioni sin qui svolte, se inducono a disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto dalle stesse considerazioni emerge quali siano state le norme e i principi di diritto dei quali il ricorrente ha lamentato la violazione e quali siano le critiche mosse alla motivazione del giudice di merito (anche se in parte queste ultime attengono ad accertamenti fatto e, solo in tali limiti, presentano profili di inammissibilità, non riscontrabili invece laddove è censurata la pretesa illogicità delle relative valutazioni); d'altro lato, impongono di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2001