Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2001, n. 6147
CASS
Sentenza 2 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, generici o specialistici, quando le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali (art. 1 legge 21 giugno 1986 n. 304), l'assenza di una posizione subordinata e i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata fanno sì che nel rapporto in questione debbano ravvisarsi gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario - analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati di cui all'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (al quale l'art. 1, comma quarto, della legge n. 304 del 1986 assimila espressamente il rapporto dei medici convenzionati con l'amministrazione della Difesa) - a nulla rilevando in senso contrario che anche in detti rapporti siano configurabili atti autoritativi della pubblica amministrazione destinati ad incidere sullo "status" del prestatore di lavoro, quale ad esempio, la risoluzione del rapporto convenzionale per difetto sopravvenuto della causa che, in base al principio del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., l'amministrazione può deliberare unilateralmente, salvo esclusivamente l'obbligo di giustificare il recesso attraverso una non generica manifestazione dei motivi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in modo che possa esercitarsi il relativo controllo di legittimità in sede giurisdizionale (come avvenuto nella fattispecie).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2001, n. 6147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6147
    Data del deposito : 2 maggio 2001

    Testo completo