Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2001, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 5 I 9 1 . Z / ce N 4 A / - R 6 EPUBBLICA ITALIANA T NOM DELIOPO42 8 3 /0 1 2 B S . . I I R L . G L A P E . A T D R U L B A E A I RT SURR IADI CASSAZIONE D D T Oggetto I R A 1 S E T I 3 N Irpef + Ilor T 1 R E N S SEZIONE TRIBUTARIA . E E I N T S A E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 21448/98 Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere 8123 Cron. Dott. Salvatore DI PALMA - Re. Consigliere Rep. Ud.13/12/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso 10 studio dell'avvocato CAPECCI FRANCESCO, difeso dall'avvocato PIZZUTELLI VINCEN, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 286/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 04/12/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2063 udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PIZZUTELLI;
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso;
l'accoglimento del quinto e sesto motivo;
assorbito il settimo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con avviso di accertamento n. 5141006980 del 6 ottobre 1992, notificato il 22 ottobre 1992, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone retti- ficò il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini i.r.pe.f. per l'anno 1989 da NZ GO, di profes- ingegnere, elevandolo da £.24.927.000 asione £.106.128.000 ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 69 del 1989, conv., con mod., nella legge n.154 del 1989, in applicazione dei c.d. "coefficienti di con- gruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi del reddito". Con ricorso del 26 novembre 1992 alla Com- missione tributaria di 1° grado di Frosinone, il Mango- ne impugnò tale avviso, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, sia l'inapplicabilità del predetto criterio, in quanto egli, per il periodo 2 d'imposta in questione, aveva optato per il regime or- dinario di contabilità, sia, comunque, errori di appli- cazione dei coefficienti. In contraddittorio con l'Ufficio il quale la Commissioneinstò per la reiezione del ricorso adita, con decisione n.331 del 6 gennaio 1994, accolse il ricorso, affermando che, nella specie, l'Ufficio aveva fondato la pretesa su un accertamento di tipo sintetico (art. 38 del d. P.R. n. 600 del 1973), determi- nando il reddito in base a coefficienti presuntivi, dei quali non sussistevano i presupposti, tenuto conto del- le idonee prove documentali positive date dal contri- buente.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stette il GO, la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n.286/21/97 del 4 dicembre 1997, accolse parzialmente il gravame e, in riforma della de- cisione di primo grado, determinò il reddito netto in £.38.322.000, oltre le "penalità dovute". In particolare, la Commissione dopo aver ritenuto illegittimo il ricorso, da parte dell'Ufficio, all'accertamento sintetico ai sensi dell'art.38 del d.P.R. n.600 del 1973 ed alla applicazione dei predetti coefficienti di reddito ai sensi dell'art.12 comma 2 del d.l. n.69 del 1989, in ragione dell'insussistenza 3 dei relativi presupposti e del fatto che, “ad una ana- lisi scrupolosa ed obbiettiva non si apprezzano per ta- bulas incongruenze tali da giustificare il ricorso al sintetico e quindi all'applicazione di indici presunti- vi" ha testualmente aggiunto: "Ciò non toglie che l'Ufficio, prima di approdare ai coefficienti, si sia rettamente orientato ad una ripresa a tassazione e que- sta può essere condivisa"; e così, ha proceduto ad una rideterminazione analitica del reddito dichiarato dal GO, giudicando “non convincenti" le giustificazio- ni dallo stesso addotte sia sulle deduzioni di alcune spese, sia sulla contestata omessa contabilizzazione di alcuni ricavi.
1.3 Avverso tale sentenza, NZ GO ha propo- sto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura. Il Ministro delle Finanze, benché ritualmen- te intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 1 2° comma D.Lgs. 31.12.1992. n.546, e dei principi di diritto in tema di limiti del sindacato giurisdizionale delle commissioni tributarie, in rela- zione agli artt. 62 1° comma d.lgs. n. 546/92 e 360 nn.1 e 3 c.p.c."), il secondo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt.112 c.p.c. e 1 2° comma, 53 e 57 D.lgs. 546/92, in relazio- ne all'art. 62 del decreto e 360 n.3 c.p.c.") ed il ter- zo motivo (con cui deduce: "Violazione degli artt.329 c.p.c. e 2909 c.C., e 53 e 62 D.lgs. 546/92, in rela- zione all'art. 360 n.3 c.p.c.") - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a) - che siccome l'oggetto del giudizio era costituito dalla legittimità, о non, dell'accertamento sintetico operato dall'Ufficio con ricorso ai c.d. "coefficienti di congruità del reddito dichiarato", i Giudici d'appello - sostituendo a sif- fatto accertamento, ritenuto illegittimo, una propria rideterminazione del reddito effettuata in via analiti- ca - avrebbero pronunciato ultra petita, tenuto conto che la pretesa dell'Ufficio non aveva ad oggetto la ri- chiesta di pagamento dell'imposta risultante dalla ri- presa a tassazione di alcuni componenti positivi e ne- gativi del reddito da lui dichiarato;
b) - che a fronte della moti- l'Ufficio, nell'atto di appello - vazione contenuta nella decisione di primo grado non avrebbe formulato specifici motivi di impugnazione e, 5 in particolare, la richiesta di determinare, comunque, il reddito in via analitica, ma avrebbe insistito sol- tanto per l'integrale conferma del reddito determinato in via sintetica;
né avrebbe specificamente impugnato l'affermazione dei Giudici di primo grado in ordine al- la idoneità della prova da lui data al fine di dimo- strare l'insussistenza della obbligazione tributaria;
c) - che, pertanto, Giudici a quibus, rideterminando il reddito in via analitica, avrebbero violato il giu- dicato formatosi sulla ratio decidendi affermata in primo grado.
2.2 Il secondo motivo di ricorso merita accogli- mento. Deve premettersi che la sentenza impugnata nella parte in cui conferma la decisione di primo gra- do, ritenendo illegittimo l'accertamento sintetico, operato dall'Ufficio ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.
1. n.69 del 1989, conv ., con mod., nella legge n.154 del 1989 - deve considerarsi ormai passata in giudica- to, in assenza di impugnazione, sul punto, da parte del Ministro delle Finanze, cui la (parte della) sentenza stessa era sfavorevole. La sentenza medesima, poi nella parte in cui ha accolto (parzialmente) l'appello dell'Ufficio, procedendo alla (ri) determinazione analitica del reddi- 6 to del GO - risulta viziata da ultrapetizione, in quanto, in violazione dell'art.112 cod. proc. civ. (applicabile anche al nuovo processo tributario, in forza del generale rinvio operato dall'art.l comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992 e certamente compatibile con le norme del nuovo rito), ha pronunciato, accogliendo- 10, su un motivo d'appello non proposto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone: infat- ti - a fronte della decisione di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo l'accertamento sintetico operato dall'Ufficio (cfr., supra, n.1.1) - quest'ultimo, nell'impugnare tale decisione dinanzi alla Commissione I I tributaria di ° grado di Frosinone con l'atto - non ha assolutamented'appello del 26 gennaio 1994 richiesto, neppure in via subordinata, la ridetermina- zione analitica del reddito. E' sufficiente, in propo- sito, sottolineare che il predetto atto d'appello si limita a lamentare l'insufficienza e l'incongruità del- la motivazione della decisione impugnata, criticandone il decisum per presunta carenza di potere giurisdizio- nale, nonché ad affermare che, nella specie, l'onere probatorio incombeva, a fronte dell'accertamento sinte- tico basato sui c.d. "coefficienti di congruità”, sul contribuente e non sull'Ufficio; sicché, specialmente con tale ultima critica, si ha la riprova che l'oggetto 7 dell'impugnazione atteneva esclusivamente all'accertamento sintetico. Tale parte della sentenza impugnata (non passata in giudicato) deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt.62 comma 2 d.lgs n.546 del 1992 e 382 comma 3 se- condo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo d'appello non avrebbe potuto essere proseguito: infat- ti, i Giudici a quibus avrebbero dovuto limitarsi, a tenore dell'impugnazione proposta dall'Ufficio, a con- fermare la decisione di primo grado in punto illegitti- mità dell'accertamento sintetico. L'accoglimento del secondo motivo, alla luce della premessa dianzi specificata, determina, all'evidenza, l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso.
2.3 La peculiarità della fattispecie integra giu- sto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le pese del presente e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza im- pugnata. Compensa le spese del presente grado di giudi- zio e di quello d'appello. 8 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 13 dicembre 2000 Il relatore ed estensore Il Presidente Salvatore Di Palma AlfS tär IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ра DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAR. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio NOIZY E N 6 8 O A I 9 I § 1 Z . / R A 4 N A / R - 6 T T 2 S B . I U . .R B G L I E P L . R R A D T L A R E A D D T I A E S I 1 T N 3 R IE 1 N S E E . I T S N A E A M