Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA6049 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO - Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 8778/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere 11717/99 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.1303 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Rep. Consigliere- Ud.27/02/01Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato MONTEMARANO ARMANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOLFANELLI ANDREA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
BANCA DI NAPOLI SPA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 11717/99 proposto da: 2001 BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante 923 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA -1- CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato CAMPOSARCUNO, rappresentata e difesa dagli ANTONELLI BARBAGALLO FILIPPO e BRUNO BALLETTI, giusta Avvocati delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 27, presso lo studio dell'avvocato SANTA COSTANZA MONTEMARANO, che lo rappresenta e difende ARMANDO unitamente all'avvocato ANDREA SOLFANELLI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale · - avverso la sentenza n. 3044/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/07/98 R.G.N. 43441/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato SOLFANELLI;
udito l'Avvocato BARBAGALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. -2- 1 Svolgimento del processo. Dino AR, con ricorso al Pretore di Napoli del 25 7 90, esponeva che, con sentenza del Pretore di Napoli del 3 9 89, passata in giudicato, era stato dichiarato illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio adottato dal Banco di Napoli in data 11 1 88, motivato col superamento del periodo di comporto di 18 mesi di aspettativa per malattia, per non essere stato sottoposto a visita medica collegiale di appello, nonostante ne avesse fatto richiesta. Posto che il Banco non aveva ancora provveduto ad adempiere alla decisione inoppugnabile richiamata, lo conveniva in giudizio per conseguire pronuncia di reintegra nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto, decurtate della pensione ricevuta. L'Istituto si costituiva e resisteva alla domanda. Espletata ctu, con sentenza depositata il 22 3 93, il Pretore dichiarava il diritto del lavoratore a percepire le differenze fra quanto dovutogli per stipendio ed accessori e quanto corrispostogli a titolo di pensione a seguito dell'illegittimo provvedimento di dispensa del 14 1 85, pari a L. 172.182.391, nonché alle differenze tra il TFR maturato e quello percepito. L'Istituto di credito proponeva appello, del quale l'attore chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 22 luglio 98, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Banco al pagamento delle differenze fra il trattamento pensionistico di cui ha goduto il AR per effetto del provvedimento datoriale e quello di maggior importo che avrebbe percepito per dispensa dal servizio, per inidoneità permanente nonché al pagamento dell'indennità di preavviso. Il AR ha proposto ricorso per cassazione in via principale . Il Banco ha depositato controricorso con ricorso incidentale, al quale ultimo il AR ha opposto controricorso. Motivi della decisione. I due ricorsi vanno riuniti, in quanto avverso la medesima sentenza. blul 2 Col primo motivo del ricorso principale, si deduce la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1 n. 5 cpc). Il ricorrente premette che il Tribunale ha ritenuto che “la circostanza che il AR, in missive del 25 11 85, 21 1 88, indirizzate all'Istituto, abbia ribadito la richiesta di convertire il provvedimento,di dispensa dal servizio datoriale per non idoneità temporanea in ' , collocamento a riposo per non idoneità permanente al servizio, è inequivoca espressione della volontà del dipendente di non porre in discussione il fatto in sé della risoluzione del rapporto inter partes a cagione della patologia psicogena di cui era affetto, che non consentiva, in base ad ammissione del medesimo dipendente la ripresa di attività lavorativa, bensì - esclusivamente, il titolo della stessa (inidoneità permanente e non temporanea al servizio)". Il AR deduce, a critica di quanto ritenuto dal Tribunale, che "la volontà stragiudizialmente espressa dal dipendente nessuna incidenza può avere nel presente giudizio, sia perché tale volontà era, evidentemente, espressa dal dott. AR al fine di risolvere bonariamente la questione, sia perché, comunque, il fatto che il medesimo si autodichiarasse permanentemente invalido non poteva avere alcuna rilevanza in mancanza di un accertamento medico in tale senso. In altre parole, nel presente giudizio, in cui si controverte delle conseguenze della pronuncia, passata in giudicato, di illegittimità del recesso nessun rilievo può avere il fatto che il dipendente abbia espresso, prima di tale promuncia, la volontà di non riprendere servizio e di ottenere una conversione del provvedimento datoriale. della 1. n.Ciò che, infatti, rileva è che sia stato impugnato il licenziamento ai sensi dell'art. 604 del 1966, che sia stato proposto un ricorso avverso lo stesso licenziamento e che sia stata resa pronuncia di illegittimità del medesimo, successivamente al quale il dott. AR, lungi dal richiedere la conversione del recesso, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, all H 3 volto ad ottenere sia la reintegrazione nel posto di lavoro, sia il risarcimento del danno patito a Seguito scapito dell'illegittimità del comportamento datoriale”. Il motivo è infondato. Premesso che l'intangibilità del giudicato è principio che non può essere messo in discussione, va, peraltro, osservato che, nella fattispecie, il giudicato pregresso riguardava l'illegittimità del licenziamento, per mancato accoglimento della richiesta del lavoratore di essere sottoposto ad ulteriore visita collegiale. Ciò non toglie che, quando , nel presente giudizio, si è trattato di considerare la conseguente richiesta di ripristino del rapporto di lavoro, si è dovuto considerare,altresì, che l'attore, con due missive, di cui una successiva al licenziamento, aveva affermato di essere in situazione di non idoneità permanente al servizio e che aveva chiesto, di conseguenza, come espressamente eccepito dal Banco, il collocamento a riposo per tale ultimo titolo e che di tale richiesta si era fatta chiara menzione anche nel ricorso sfociato nella sentenza passata in giudicato del Pretore del 3 10 89, nel quale si era ribadito che la visita medica collegiale di appello, richiesta e non disposta dal Banco, aveva proprio lo scopo di accertare che la sua invalidità fosse permanente. Quindi, mentre l'intervenuto giudicato si arrestava alla considerazione dell'illegittimità del licenziamento, l'esame del presente giudizio riguardava il periodo successivo all'intervenuto licenziamento, periodo non oggetto del giudizio coperto da giudicato per detto periodo successivo doveva stabilirsi, col presente giudizio, fra l'altro, se era possibile la reintegra,con le conseguenze economiche volute dall'attore (differenze tra retribuzione e pensione percepita )o se, invece, per la dedotta invalidità definitiva, la reintegra era impossibile e il risarcimento doveva limitarsi alle differenze fra la pensione per invalidità definitiva e quella percepita. Proprio in aderenza alle richieste e deduzioni del ricorrente in tal senso, esplicitate chiaramente extragiudizialmente (con le due missive citate) e col ricorso nel precedente giudizio (coperto da giudicato) il Tribunale ha accolto la seconda soluzione, considerando l'attore permanentemente 4 invalido e che, quindi, mentre era impossibile, per tale ragione, la reintegra nel posto di lavoro, il danno andava commisurato alle differenze fra la pensione per invalidità definitiva e quella percepita. Essendosi trattato di una motivazione lineare e pienamente logica, ne consegue che il motivo va rigettato. Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2903 cc. Si afferma che l'accertamento contenuto nella sentenza 8840/89, cioè nella sentenza del Pretore passata in giudicato, attiene all'illegittimità del recesso. Che, dunque, è "resa in violazione del principio stabilito dall'art. 2909 cc la sentenza del Tribunale di Napoli impugnata con il presente ricorso che si pronuncia sulla validità del recesso già dichiarato invalido, " ' : convertendolo in dispensa per invalidità permanente anziché temporanea”. Il motivo è infondato. Il Tribunale non si pronuncia sulla validità del recesso:l'inciso della sentenza impugnata, su cui si basa il ricorrente, è il seguente: “quanto emerso dal complessivo comportamento processuale ed extraprocessuale dell'appellato, non consente di ritenere, anche nell'intenzione del dipendente, ancora perdurante il rapporto lavorativo fra le parti, essendo lo stesso, comunque, cessato per effetto di delibere Comitato Esecutivo 11 186". Orbene, detto inciso non può essere letto come a se stante, bensì va considerato con la restante ben più ampia motivazione, cui si è fatto riferimento sotto il primo motivo. Il Tribunale, chiamato a decidere sulla richiesta di reintegra, cioè sul periodo successivo al licenziamento, non ha potuto trascurare le eccezioni del Banco relative alle chiare ammissioni del AR circa la sua inidoneità permanente e alla sua richiesta di conseguente pensione a tale titolo (1° rigo pag. 12 controricorso). In altre parole, il Tribunale ha ritenuto che ancorchè, in via normale, alla dichiarata illegittimità del licenziamento avrebbe dovuto far seguito la reintegra, nella flach 5 fattispecie tale conseguenza era resa impossibile dalla inidoneità permanente del lavoratore, conclamata ripetutamente dal medesimo e accompagnata dalla reiterata richiesta di essere collocato in pensione per tale titolo. ,Cioè, l'omessa reintegra dipendeva non già dalla ritenuta validità del recesso bensì dall'impossibilità di ripresa del servizio,dipendente dalla propria invalidità permanente, sempre asserita dal AR. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge. Col terzo motivo, si afferma la violazione dell'art. 1418 cc. Si afferma che la sentenza passata in giudicato "ha incontrovertibilmente dichiarato la invalidità della dispensa dal servizio”. Che, di conseguenza, “il licenziamento nullo è inidoneo ad estinguere il rapporto o , comunque, ad incidere sulla sua continuità giuridica, sicchè il lavoratore ha diritto all'effettiva retribuzione sino all'effettivo ripristino della piena funzionalità del rapporto”. Il motivo è infondato. Nella fattispecie, il Tribunale, chiamato a disporre sul danno subito dall'attore a seguito dell'invalidità del licenziamento ( Il Pretore non aveva disposto la reintegra e, sul punto, non vi era stato appello), per vizio della relativa procedura, è stato obbligato a considerare,in quanto espressamente dedotto, una causa di impossibilità della chiesta reintegra come causa di , impossibilità della continuazione del rapporto di durata, qual è il rapporto di lavoro, pur essendo invalido il licenziamento in quanto il lavoratore , per sua espressa reiterata - affermazione, era invalido permanente già al momento del licenziamento e, quindi, non in condizioni di riprendere il lavoro. Di fronte a tale rilevata impossibilità, il Tribunale poteva solo disporre sulle conseguenze del comportamento del Banco assegnando al AR l'ammontare della maggior pensione - spettantegli per la conclamata invalidità permanente. aul M 6 Il Tribunale ha, dunque, deciso secondo esatti principi di diritto, con la conseguenza che anche il motivo in esame va rigettato. Col quarto motivo si assume l'errore di fatto quanto alla ritenuta invalidità permanente del ricorrente e contraddittoria motivazione sul punto. Si afferma che la ritenuta invalidità permanente, che costituisce presupposto della decisione di appello impugnata, non risulta essere stata validamente accertata. Il motivo è infondato. Per quanto detto, l'invalidità permanente del AR è stata oggetto di numerose, precise affermazioni del medesimo e di conseguenti sue richieste di pensione per inidoneità permanente. Le dichiarazioni delle parti, se non costituiscono prova a loro favore, costituiscono, però prova contro di esse(art. 2730 cc). Esse possono essere impugnate per vizi della volontà (fra cui l'errore nella conoscenza dei fatti ) .Ma ciò non è avvenuto nella fattispecie. Anzi, nel caso in esame, mai il ricorrente risulta aver affermato, in questo giudizio,di essere stato in valide condizioni di salute, tali che gli consentissero di riprendere il servizio. E' affermato, all'opposto, nel ricorso incidentale (pag.8), non contestato, sul punto dal relativo e successivo controricorso, che, nel giudizio antecedente, conclusosi col giudicato, la disposta consulenza d'ufficio,quindi svoltasi nel contraddittorio delle parti, aveva accertato l'invalidità permanente, sempre affermata dall'attore. Né l'affermazione di essere stato in condizioni di riprendere il servizio può essere ritenuta insita nella richiesta di reintegra, dato che, essendo stata, detta richiesta, avanzata non nel primo giudizio, introdotto nell'86 e conclusosi col giudicato, bensì nel secondo (quello in esame), introdotto solo nel 90, la relativa richiesta appare, in realtà, avanzata unicamente al fine di conseguire il risarcimento del danno, nella misura richiesta, non già al fine di conseguire l'effettivo e continuativo ripristino del rapporto di lavoro. Мам 7 Tale convincimento trova conferma nel mancato appello del AR avverso la sentenza del Pretore, che ha accolto solo la domanda relativa alle mancate retribuzioni, ma non la domanda di reintegra (pag. 12 del ricorso incidentale,n.6 non contestato sul punto dal successivo , controricorso). Il ricorso principale va, dunque, rigettato. Passando al ricorso incidentale, col primo motivo è dedotta la violazione ed errata applicazione dell'art. 414 n. 3 e 4 cpc;
in ogni caso contraddittoria motivazione su punto decisivo (con ' riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cpc). Si afferma che il Tribunale ha dedotto testualmente :" la genericità della promuncia discende dall'altrettanto generico tenore della domanda, spiegata in prime cure non supportata da ' elementi idonei a quantificare il diritto azionato “. Che una tale statuizione doveva determinare la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 cpc. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha inteso soltanto spiegare perché non quantificava, egli, specificamente, il diritto riconosciuto non essendo stato indicato il relativo ammontare. Ma gli estremi del diritto ' riconosciuto sono chiari, in quanto ricavabili da dati obiettivi e, cioè, dalle differenze tra la pensione per inidoneità permanente e quella percepita e dall'ammontare dell'indennità di preavviso,come applicato ai dipendenti del Banco. Non si tratta,cioè, di indeterminatezza e genericità, ma di somme agevolmente determinabili in base ai criteri chiari forniti dal Tribunale, col relativo apposito calcolo . E' il caso di aggiungere che l'attore non poteva precisare la somma determinata secondo i criteri ravvisati dal Tribunale, dato che egli aveva chiesto somma ben maggiore, regolarmente ail H 8 liquidata dal Pretore, rispetto alla quale quella riconosciuta dal Tribunale costituisce il meno e, quindi, comunque,rientrante nella richiesta originaria. Il motivo va, pertanto, rigettato. Col secondo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 della 1. 15 luglio 66 n. 604 e degli artt. 1362 e segg. e 1324 cc, in relazione alla lettera del AR in data 21 gennaio 1986. In ogni caso, insufficiente motivazione (con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cpc). Si afferma che il AR non ebbe a impugnare il licenziamento effettuato con lettera del 16 gennaio entro il termine di decadenza di sessanta gg. fissato perentoriamente dall'art. 6 della 1. n. 604/66. Si precisa, però, che tale motivo del ricorso incidentale è condizionato all'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso principale. Dato però, che tale ultimo ricorso è stato - integralmente rigettato, ne consegue che l'esame del presente motivo resta assorbito nel suddetto rigetto. Col terzo motivo ai assume la violazione dell'art. 2909 cc. In ogni caso ,insufficiente motivazione(con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cpc). Si contesta la pronuncia del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'eccezione di giudicato formulata dal Banco di Napoli, ma si precisa che il motivo in esame è condizionato all'eventuale accoglimento del secondo motivo dell'avverso ricorso. Poiché tale ultimo ricorso è stato, come si è visto, rigettato, ne consegue l'assorbimento del motivo in esame, al pari del precedente. Col quarto ed ultimo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 55 del r.d. 603/1895 in relazione all'art. 5 terzo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300 ( con riferimento agli artt. 2 e segg. della 1. n. 33/1980,legge n. 393/1981 e segg. della legge n. 538/83 DM 25 febbraio 1984). In ogni caso insufficiente motivazione (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc.) flach 9 Si afferma che "il Banco di Napoli ha dato piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro n. 8840/89 che ordinava al Banco di sottoporre il AR a visita medica collegiale di appello". Che "il Banco di Napoli ebbe a interessare il Collegio Medico dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Napoli perché sottoponesse il AR a visita medica di secondo grado" e "il suddetto Collegio Medico riconosceva che il AR, alla data del 19 ottobre 85 (scadenza del periodo massimo di aspettativa-cfr. controricorso pag. 2) era temporaneamente non idoneo a riprendere servizio.”. Il motivo è infondato. Valgono in materia,in forza del Regolamento per il personale del Banco di Napoli,riportato a pag. 6 del controricorso al ricorso incidentale, le norme previste per il personale civile dello Stato. Per quest'ultimo è prevista la visita personale (artt. 45 e 55 r.d n. 603 1895 e art. 68 del T.U. n.3 del 1957) da parte del medico provinciale (oggi servizio sanitario nazionale-artt. 67 e 47 1. 833/78). Il Pretore aveva ordinato di “sottoporre a visita collegiale d'appello il ricorrente". Il Banco si è rivolto ad organo, per quanto detto, incompetente, il quale, oltretutto, in violazione sia della legge che dell'ordine del Pretore non ha sottoposto a visita medica (personale )il AR, decidendo unicamente in forza della documentazione sottopostagli. Consegue da quanto detto il rigetto anche del ricorso incidentale. Ragioni di giustizia inducono a compensare, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio dei cassazione. 27 febbraio 2001 Hah 10° Greylichen bienalle h. Aununich Il Presidente: Il Cons. est.: Phill IL CANCE Depositato in Cancelleria oggi, 24 APR. 2001 IL CANCELLIERE I O the N I D A , S 0 O S 1 L Á 3 L . T 3 T O , 5 B R A I S A . ' E D L N P L S A E I 3 T D 7 S N - I O G 8 S - P O N 1 M E 1 S I E A G O G T E T L I E S E A L L E D