Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
IN 06 636 /02 REPUB M A T R I E : A E L P S S U I O E N S T N R A I I E R L . 4 0 D E 6 L - 7 - 9 8 A R T . 1 . 1 1 0 L E P I C E D S S T E A R A L T C O A O O S FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DECRETO SEZIONE PRIMA CIVILE DI ESPULSIONE .ri Magistrati: STRANIERO osta dagli Ill.mi Sigg O R.G.N. 17146/00 Dott. Mario Presidente CORDA Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO 18984 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Ud.05/07/2001 SALVAGO - Rel. Consigliere Dott. Salvatore - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta RE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 T MG, 2002ABLOMIEJKO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA il VIA M. MERCATI 51, presso lo studio legale LUPONIO, SERGIO COMO, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI CASERTA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
-resistente 2001 avverso il provvedimento del Tribunale di CASERTA 1786 Sezione distaccata di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositato il 12/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Caianello, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 14 ottobre 1999, il Prefetto di Ca- serta disponeva l'espulsione della cittadina polacca NI AB, per essersi sottratta ai controlli di frontiera, intimandole altresì di lasciare il terri- torio dello Stato entro 15 giorni dall'avvenuta notifi- ca del provvedimento. Con provvedimento del 12 gennaio 2000, il Giudice presso il Tribunale di S.Maria di Capua Vetere ha re- spinto il ricorso della AB, osservando che la documentazione in atti dimostrava l'avvenuto ingresso in Italia della straniera che aveva eluso i controlli di frontiera e non aveva per converso provato di svol- gere da tempo la dedotta attività lavorativa. Per la cassazione della decisione, l'AB ha proposto ricorso per 4 motivi. La Prefettura di Caserta 2 ha depositato atto di costituzione. Motivi della decisione Con il primo motivo, NI AB, deducendo violazione degli art.2 e 13 bis del d.lgs.286 del 1998 e 24 Costit. censura il provvedimento impugnato per non aver dichiarato la nullità degli atti del giudizio po- sto che non le era stata comunicata la data di alcuna delle udienze fissate per la comparizione e la tratta- zione, così come d'altra parte lo stesso giudice di pri- mo grado aveva rilevato nei relativi verbali di udien- za: sicchè essa non era stata posta in grado di parteci- pare a dette udienze e di far valere adeguatamente le proprie ragioni. Con il secondo motivo, denunciando le medesime vio- lazioni, si duole che il giudice non abbia valutato la sua effettiva conoscenza della lingua francese nella quale era stato tradotto il decreto di espulsione, e della lingua italiana nella quale era stato redatto il ricorso ricorrendo ad un traduttore;
né la circostanza che il difensore di ufficio avesse colposamente diser- tato l'udienza di comparizione;
eccepisce l'illegittimità costituzionale del menzionato art.13. Con il terzo motivo, deducendo violazione degli art.3 e 24 Costit. si duole che delle udienze non sia stato avvisato neppure il suo difensore di ufficio, sì da essere posta in grado di far valere le proprie ra- gioni, come imponevano i menzionati precetti della Co- stituzione pur nell'ipotesi in cui il proprio difensore fosse stato informato dell'udienza e ciò malgrado non fosse comparso. I suesposti motivi sono parte inammissibili e parte infondati. Non è infatti esatto che la ricorrente ed il suo difensore non siano stati avvisati dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, né di quel- le successive, perché dagli atti del giudizio di merito che questa Corte può esaminare, essendo stato denunciato un error in procedendo, risulta:a) che il provvedimento in data 20 ottobre 1999 del Giudice unico presso il Tribunale di S.Maria di Capua Vetere che fissava l'udienza per la comparizione delle parti del 28 otto- bre 1999, è stato ritualmente notificato sia alla ricor- rente tramite il servizio postale, sia al suo difensore (a mani proprie) in data 22 ottobre 1999; b) che anche i provvedimenti relativi alle udienze successive che pur non abbisognavano di comunicazione, sono stati notifica- ti ad entrambi in data 2 novembre 1999 (udienza del 4 novembre 1999) e 16 novembre 1999 (udienza del 13 di- cembre 1999); ragion per cui correttamente nell'udienza del 12 gennaio 2000, il giudice unico, acquisita la prova che la data di tutte le precedenti udienze era stata ritualmente comunicata sia all'AB, che al suo difensore e che dunque era stato regolarmente in- staurato il contraddittorio con conseguente possibilità per la ricorrente di presentare le proprie difese per- sonalmente о per il tramite del difensore sudetto, ha posto la causa in decisione, ed emesso il provvedimento impugnato:non prevedendo alcuna disposizione del cod. proc. civ. né tanto meno della Costituzione, come invece avviene per il procedimento penale, che in tali casi il giudice debba nominare un difensore di ufficio alla parte non comparsa e/o alla parte quando il difen- sore non compaia. D'altra parte, l'AB né nel ricorso intro- duttivo, né nel corso del giudizio di merito ha mai sollevato alcuna questione in merito alla comprensione del decreto di espulsione, né alla sua traduzione in una lingua da lei conosciuta;
sicchè la relativa do- glianza non è più proponibile in questa sede, atteso che i motivi del ricorso per Cassazione devono investi- re a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di merito, e che non possono prospettarsi per la prima volta in sede di le- gittimità questioni nuove о nuove noncontestazioni non rileva-trattate nella precedente fase di merito e 5 bili d'ufficio (Cass.12 giugno 1999 n.5809 19 maggio 199 n. 4852). Con il quarto motivo l'AB eccepisce, infi- la nullità del decreto perché emesso dopo la sca- ne, denza del termine perenorio di 10 giorni dal deposito del ricorso, stabilito dall'art. 13, comma 9° del T.U. 286/1998. Anche questo motivo è infondato. Fin dalle prime pronunce seguite all'entrata in vi- gore del cod. proc. civ. del 1942, il cui art.152 dispone che "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", questa Corte ne ha tratto la regola che il carattere perentorio dei termini processuali deve ri- sultare da una previsione espressa e formale contenuta nella legge, in mancanza della quale tutti i termini si considerano ordinatori. Ha aggiunto che ove una espli- cita dichiarazione al riguardo manchi, l'indole peren- toria del termine può affermarsi egualmente solo se la legge disciplini gli effetti del suo inutile decorso, prevedendo espressamente a carico del soggetto tenuto ad osservarlo la sanzione della decadenza dal potere di compiere quel determinato atto (o, più in generale di un diritto o di una facoltà da esercitare nel rispetto di quel termine). Questo regime normativo, che trova piena corrispon- denza nella disposizione dell'art. 173 cod.proc.pen., per il quale anche in quel processo "i termini si con- siderano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei ca- si previsti dalla legge" (1° comma), è sufficiente ad escludere la natura perentoria del termine in esame po- sto che nell'art. 13 del T.U. (e nelle norme successive) manca una previsione in tal senso;
e che d'altra parte nessuna di dette disposizioni disciplina gli effetti del suo inutile decorso né vi ricollega, in particola- re, la sanzione della nullità del tardivo provvedimento del Tribunale che definisce lo speciale procedimento disciplinato dalla citata norma. Per cui, deve a mag- gior ragione escludersi che la scadenza del termine as- segnato al riguardo al giudice comporti la caducazione del provvedimento di espulsione dello straniero pronun- ciato dal Ministero dell'interno (comma 1°) o dal Pre- fetto (2°comma): come del resto conferma anche l'opposta conclusione recepita dal legislatore in tema di impu- " gnazione delle misure cautelari de libertate nel pro- cedimento penale che ha richiesto l'esplicita formula- zione in tali sensi dell'art.309 cod.proc.pen.,per cui in caso di ritardo o di impedimento da parte del giudi- definizione del procedimento di riesa- nella ce inutilmente i termini stabiliti dal trascorsi me, 7 9° comma, "l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia" (10° comma). Né vale osservare in contrario che in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul- la circolazione stradale, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il rispetto, da parte del Prefetto, del termine di novanta giorni di cui all'art. 204, comma primo, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, codice della strada, per l'emissione del- l'ordinanza motivata di pagamento о di archiviazione, costituisce requisito di legittimità della fattispecie tipica prefigurata dalla legge per la conclusione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo, con la conseguente annullabilità per violazione di legge dell'ordinanza - ingiunzione tardivamente emessa (Cass.8356/200; 9447/2000; 9889/2000): in quanto in ta- le fattispecie non vengono in considerazione termini relativi a procedimenti giurisdizionali, né la disci- plina per essi introdotta dall'art.152 cod. proc. civ. in ordine alla necessità di un'espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, ma il diverso regime normativo concernente i termini imposti alla P.A. nell'ambito del procedimento amministrativo. Il quale è ora contenuto nella legge n. 241 del 1990, da considerarsi di carattere generale per espressa defini- 8 zione (art. 29, comma 1), e segnatamente nell'art. 2 in base al quale è imposto l'obbligo alla P.A. di conclu- dere ogni procedimento, sia esso iniziato su domanda di parte o d'ufficio, entro il termine di trenta giorni se non sia previsto direttamente, per il tipo di procedi- mento adottato, un apposito altro termine dalla legge o dal regolamento:la cui inosservanza si traduce in una ragione di illegittimità del provvedimento amministra- tivo e ne comporta perciò l'annullamento. Il collegio non ignora, poi, che la Corte Costitu- zionale con ordinanza 485 del 2000 ha ritenuto, sia pure incidentalmente, la natura perentoria del termine in esame ricavandola dall'inciso "in ogni caso" contenuto nel menzionato 9° comma;
e che anche qualche pronuncia di questa Corte in tema di termini processuali preordi- nati all'esercizio del diritto di impugnazione di prov- vedimenti amministrativi o giurisdizionali, ha dichia- rato la natura perentoria, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, di quelli che, per lo scopo che perseguono e per le funzioni che sono desti- nati ad assolvere debbano essere rigorosamente osserva- ti (cfr.Cass. 4787/1980). Ma non sembra alla Corte che all'inciso in questio- ne possa attribuirsi significato diverso da quello fat- to palese dal significato delle parole, che cioè il le- 9 gislatore abbia concesso al giudice del merito il ter- mine di 10 giorni per concludere il procedimento nei due casi subito prima menzionati in cui debba accoglie- re il ricorso dello straniero, ovvero per converso, debba rigettarlo, perciò utilizzando l'espressione "in ogni caso" per includerli entrambi;
che non contiene conseguentemente alcun apprezzamento in ordine all'indole del termine sudetto. E d'altra parte, l'indirizzo meno rigoristico in ordine ai presupposti richiesti per dichiarare il carattere perentorio di un termine processuale, si è costantemente riferito a quelli che riguardano le parti e che ad esse precludono il compimento tardivo di un'attività processuale;
ai quali soltanto, infatti, si rivolge l'istituto della c.d. restituzione o rimessione in termini che è l'unico strumento tecnico previsto dal legislatore (e che stato notevolmente ampliato dalla legge 353 del 1990) per rimuovere le conseguenze irreversibili della pre- clusione. Ha osservato al riguardo anche la dottrina più qua- lificata, che la distinzione termini ordinatori- perentori di cui all'art. 152 cod. proc. civ. comprende solo i diritti e le facoltà di parte,e che i doveri del giudice (tutte le sue attività sono doverose) non abbi- sognano, né sono suscettibili di essere rafforzati con 10 la perentorietà: sono puramente e semplicemente attività da compiere nel termine stabilito, e senza dilazione. Per cui la Corte deve ribadire che, malgrado la menzio- nata legge 353/1990 ha notevolmente accresciuto il nu- mero e la gamma di termini a carico del giudice, paral- lelamente a quanto è avvenuto nel procedimento ammini- strativo (cfr.art.21 bis della legge 1034 del 1071, ag- giunto dalla legge 205/2000), la loro funzione è quella di determinare l'accelerazione di molte fasi dei diver- si processi giurisdizionali civili, costringendo il giudice a contenerne i ritmi entro il lasso di tempo previsto;
con la conseguenza che gli stessi vanno qua- lificati termini acceleratori in senso lato, la cui vio- lazione è priva di sanzione diretta. E che fra di essi rientra anche il termine di cui all'art. 13, comma ° del T.U. 296/1998, la cui inosservanza, pertanto non ha effetti sul processo, né preclude al giudice la pronun- cia tardiva del provvedimento conclusivo, ma comporta la possibilità del ricorso a vie indirette per evitarne l'elusione, quali l'azione ex art.55 cod. proc. civ., ora disciplinata dalla legge 117 del 1988, о lo stimolo dell'esercizio dei poteri disciplinari degli organi giudiziari preposti:e nei casi più gravi, il rimedio dell'art.328 cod.pen. E la riprova più puntuale della correttezza del ri- 11 sultato raggiunto proviene dalla considerazione delle peculiari conseguenze derivanti dall'adozione della so- luzione opposta, posto che in mancanza di una specifica previsione legislativa sugli effetti dell'inosservanza, spetterebbe al giudice stabilire se la stessa comporti la nullità piuttosto che la semplice irregolarità di ciascuno degli atti tardivamente compiuti;
o piuttosto la decadenza del giudice dal potere-dovere di compierne alcuno о addirittura la caducazione del provvedimento di espulsione impugnato. E ciascuna di queste soluzioni non sfugge alla conseguenza iniqua, di dubbia legittimi- tà costituzionale, di riverberare su una delle parti o su entrambe gli effetti di un ritardo o di un impedi- mento ad esse non imputabile;
che non corrisponde nep- pure alla principale ratio della norma, individuata dalla Corte Costituzionale nella "necessità di una sol- lecita definizione del procedimento di impugnazione", in quanto rispondente "senza dubbio all'interesse gene- rale di un razionale ed efficiente controllo (Corte Co- dell'immigrazione da paesi extracomunitari" stit. 161/2000; 485/2000 cit.). Va aggiunto, per completezza che l'interpretazione qui recepita non comporta neppure conseguenze pregiudi- zievoli per lo straniero, già destinatario del provve- dimento di espulsione, dato che la proposizione del re- 12 clamo contro di esso non impedisce il decorso del ter- mine di 15 giorni, stabilito dal 6° comma del menzionato art.13, scaduto il quale l'espulsione viene comunque eseguita: in quanto la stessa Corte Costituzionale ha puntualmente rilevato (sent.161/2000 cit.) che tutte le volte in cui il procedimento non segua il suo iter nor- male, che ne impone la definizione entro il termine di 10 giorni in esame, il ritardo o l'impedimento da parte del giudice nel portarlo a conclusione, facendo venir meno la contiguità temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione predisposta dal legisla- tore, rende ammissibile il ricorso dello straniero che non vi ha dato causa alla tutela cautelare: perciò con- sentendo al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugna- to. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese perché la Prefettura di Caserta, cuiprocessuali l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiega- to difese e perché l'atto di costituzione dalla stessa non presenta alcuno dei depositato il 16 ottobre 2000 presupposti richiesti dal combinato disposto degli art.366 e 370 cod. proc. civ. per poter essere qualifica- to controricorso. 13
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 5 luglio Il Consigliere estensore SalvagoSalvatore Salvago pout poly CORTE SUPREMA IN CASSAZONE Prima Sezione Civite Depositato in Cancelleria ->9 MAG. 2002. IL CANCELLIERE 14 2001. Il Presidente Mario Corda IL CANCELLIERE Luisa Passinetti