Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
La deliberazione dell'organo decisionale di una azienda municipalizzata costituisce di per sè un atto interno e pertanto i lavoratori non possono rivendicare il diritto a percepire i trattamenti retributivi previsti dalla delibera stessa se non forniscono la dimostrazione che l'azienda, portando tale delibera a loro conoscenza in modo espresso o per fatti concludenti, abbia fatto assumere all'atto il valore di una manifestazione di volontà diretta ai dipendenti, fonte di obbligazione per la medesima nella sua qualità di negozio unilaterale ricettizio di riconoscimento del debito. (Fattispecie relativa ai cosiddetti benefici Enel - o indennità elettrica - spettante ai dipendenti dell'A.M.A.T, azienda autoferrotranviaria di Palermo; la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto un'adeguamento dell'indennità in questione con decorrenza dalla data di una delibera aziendale in materia dell'aprile 1986).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9535 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMAT PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO MARCATAJO, giusta delega in atti;
contro
IL CA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPPE NAPOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1620/96 del tribunale di PALERMO, depositata il 08/10/96 r.g.n. 347/93;
udita le relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Marino Donato Santojanni;
udito l'Avvocato Marcello FURITANO per delega Avv. Giorgio MARCATAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 ottobre 1992, il Pretore di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da GE IP nei confronti dell'A.M.A.T., condannava l'Azienda a corrispondergli L.8.434.117, oltre accessori a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita;
rigettava, invece, gli altri capi relativi, tra l'altro, a:
a) riliquidazione della retribuzione feriale con il computo dei ratei di 13a e 14a mensilità e delle competenze accessorie pensionabili;
b) indennità per i c.d. benefici ENEL.
Proposto appello da parte del lavoratore, al quale aveva resistito l'appellata Azienda, il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro, con sentenza depositata l'8 ottobre 1996, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il diritto del lavoratore, nei limiti della prescrizione quinquennale, al computo nella retribuzione feriale dei ratei di 13a e 14a mensilità, nonché, nei sensi di cui in motivazione, dell'indennità fissa di cui al punto 2 lett. c) c.c.n.l. 17.6.1982, e, conseguentemente, il suo diritto al pagamento delle relative differenze, con gli accessori di legge;
dichiarava altresì il diritto del lavoratore alla corresponsione, a decorrere dall'aprile 1986 e sino alla cessazione del rapporto, dell'indennità per i c.d. benefici ENEL, nella misura di L.
6.921 mensili, ed il conseguente diritto al pagamento delle relative spettanze, oltre gli accessori come per legge.
Il Giudice d'appello così motiva la sua decisione per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento del suo diritto al computo, nella retribuzione feriale, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; il motivo è in parte fondato;
invero, l'art. 22 regio decreto 8 gennaio 1931 n.148 all. A) statuisce (penultimo comma) che in caso di mancata fruizione del congedo spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle "indennità fisse" delle equivalenti giornate;
vero è che l'art. 1 del citato regio decreto statuisce che gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa e temporanea sono stabiliti contrattualmente azienda per azienda, ma ciò significa che è devoluta alla contrattazione l'individuazione delle indennità aventi carattere fisso, mentre, una volta acclarato tale attributo, esse, in virtù della norma di cui all'art. 22, rientrano automaticamente nel computo della retribuzione feriale, non essendo consentito all'autonomia collettiva di prevedere un diverso criterio, con conseguente nullità di eventuali clausole difformi da tale principio, ai sensi dell'art.1418 cod. civ.;
ritiene questo Tribunale che la "fissità" debba essere intesa nel senso di "continuità in astratto" cioè, di attribuzione a carattere continuativo, a prescindere dalle concrete modalità della prestazione lavorativa;
cosicché in tale definizione possono rientrare i ratei della 13a e 14a mensilità.
Con il quarto motivo il lavoratore censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda diretta al conseguimento, con decorrenza dal 1° gennaio 1981 dell'indennità per i c.d. benefici ENEL, nella misura di L.22.000 circa risultante dall'accordo del 10 aprile 1986, oltre alla corresponsione degli arretrati a stralcio relativi a periodi precedenti determinati nella misura di L.1.040.000.
Il motivo è parzialmente fondato. Invero, con accordo aziendale del primo agosto 1973 l'importo della cosiddetta indennità ENEL venne fissato in L.
7.750 a trimestre pro-capite;
le parti si riunirono successivamente per discutere sull'aggiornamento dell'indennità in questione, ma non raggiunsero nessun accordo;
la delibera del 21 aprile 1986, nell'autorizzare il direttore dell'Azienda a procedere all'integrazione del contributo dovuto dividendo L.126.909.200 per 1.528 unità, non ha recepito un nuovo accordo ma ha determinato unilateralmente, in base ad un calcolo analitico, una revisione della predetta misura limitandosi a disporre per il futuro, senza statuire alcunché per il periodo precedente la sua adozione;
corretta è, pertanto, la sentenza pretorile, laddove ha rigettato la domanda per il periodo antecedente l'aprile 1986.
La suindicata delibera, fino alla sopravvenienza dell'accordo sindacale del marzo 1990, che ha ridefinito la disciplina dei benefici in questione, ha costituito una fonte valida di regolamentazione della materia, concretatasi nella determinazione unilaterale dell'Azienda - e come tale vincolante per la parte di sua competenza - di dare (unilateralmente) concreta attuazione all'ipotesi di accordo emersa dall'incontro sindacale del 10 aprile 1986, cosicché si perviene, attraverso un complesso calcolo, ad un importo mensile di L.
6.921 che costituirebbe la nuova quota fissa pro-capite spettante a ciascuno degli aventi diritto, con decorrenza dalla data della delibera stessa;
conclusivamente, va dichiarato il diritto del IP a percepire, con decorrenza dall'aprile 1986 fino alla data della cessazione del rapporto, l'indennità per i c.d. benefici ENEL nella misura di lire 6.921 mensili, dall'aprile 1986 al 31 dicembre 1989, ed in quella di L.
7.515 mensili dal 1° gennaio 1990 fino alla data di tale cessazione, in applicazione del nuovo accordo del 9 marzo 1990.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Azienda, deducendo due motivi, illustrati con successiva memoria.
Resiste l'intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 cost., degli artt. 1362 e ss., 1372 e 2099 cod. civ., nonché dell'art. 1 regio decreto 8 gennaio 1931 n.148 e dell'art.22 all. A) allo stesso regio decreto;
carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, deduce che:
il Tribunale riconosce l'autonomia collettiva in subiecta materia, laddove dà atto che è devoluta ad essa l'individuazione delle indennità aventi carattere fisso;
ma ritiene che, una volta acclarato tale attributo della fissità, da intendersi come continuità in astratto, l'inserimento nella base di calcolo della retribuzione feriale sarebbe automatico;
tuttavia, il Tribunale, così argomentando, contraddice all'evidenza la premessa, relativa alla ritenuta autonomia collettiva in materia, e sovrappone alla valutazione operata da quest'ultima una propria difforme opinione, cui perviene altresì violando le norme di legge che regolano l'interpretazione del contratto.
Il motivo è fondato.
In termini generali è stato affermato da questa Corte che il criterio dell'omnicomprensività della retribuzione non è previsto nel nostro ordinamento come principio di carattere generale, ma trova applicazione soltanto in specifiche ipotesi di istituti retributivi di origine legale, e che esso neppure è contemplato dagli artt. 36 ultimo comma Cost., e 2109 cod. civ. in tema di trattamento economico cui ha diritto il lavoratore subordinato durante le ferie, restando esso affidato, pertanto, all'autonomia negoziale collettiva, alla stregua della quale va accertato, con riguardo alle singole componenti retributive, se le parti ne abbiano voluto o meno il computo nel compenso relativo al periodo di congedo ordinario (cfr. per tutte, Cass. 17 aprile 1986 n. 2745;
1° settembre 1987 n.7155; 22 febbraio 1988, n.1886; 17 settembre 1993, n.9573).
Con specifico riferimento al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato, poi, costantemente ribadito il principio secondo cui è affidata all'autonomia la concreta determinazione della retribuzione spettante per tale congedo ordinario. Al riguardo si è sottolineato, invero, che quel principio non trova deroga nell'art. 22, all. A, al r.d. n. 148 del 1931, il quale, pur affermando il diritto degli agenti ad "un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse", in sostanza rimette alla contrattazione collettiva - alla quale, ai sensi dell'art. 1 comma secondo, del regio decreto suddetto, spetta la determinazione delle voci suindicate - l'individuazione degli elementi inclusi nella retribuzione per il periodo feriale (cfr. Cass. 14 marzo 1985 n. 2005; 9 novembre 1985 n.5490; 22 aprile 1986 n.2838; 16 gennaio 1990 n.182).
Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale resiste - a giudizio del Collegio - ai rilievi critici formulati da parte resistente, atteso che essi non si discostano da quelli esaminati e disattesi dalle pronunce già emesse sull'argomento, e va pertanto ribadito nel caso in esame. Detti rilievi, del resto, trascurano del tutto il nesso esistente tra le due disposizioni poc'anzi richiamate e tendono ad enucleare le nozioni contenute nell'art. 22 citato (paga, stipendio, indennità fisse) che all'evidenza rinviano alle fonti collettive, in base a criteri prestabiliti e di ordine generale incompatibili con la varietà e la dinamica delle relazioni sindacali.
Concludendo, poiché il Tribunale non si è attenuto ai criteri in materia enunciati ed ha per conseguenza omesso di prendere in considerazione la contrattazione collettiva vigente nel periodo controverso (la cui interpretazione è riservata al giudice di merito, salva la sua censurabilità in questa sede per violazione delle norme di ermeneutica negoziale o per vizio di motivazione) al fine di stabilire se gli emolumenti in questione fossero o meno computabili nella retribuzione feriale, il motivo in esame dev'essere accolto.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e seguenti, 1362 e seguenti, 1372 e seguenti cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), sostiene che:
ha errato il Tribunale nel condannare l'Azienda al pagamento, con decorrenza dall'aprile 1986, dell'indennità per i cosiddetti benefici ENEL nella misura di L.
6.921 mensili oltre accessori, in dipendenza di un asserito accordo aziendale del 10 aprile 1986. La ricorrente, dopo aver narrato le vicende di natura sindacale che erano sfociate nell'istituzione dell'indennità in questione, determinata nella somma di lire 7.750 per ciascuno a trimestre, a seguito dell'accordo del 1° agosto 1973, sottolinea che:
dai rappresentanti dei lavoratori era stata richiesta la somma di lire 22.000 mensili, sempre con riferimento a tale indennità, oltre lire 1.040.000 quale ammontare complessivo degli eventuali arretrati, come risultava dal verbale del 10 aprile 1986, dal quale, tuttavia, non scaturì alcun accordo riguardante la misura del beneficio;
ciò che peraltro ha riconosciuto il Tribunale. Quest'ultimo ha pure evidenziato che la deliberazione del 21 aprile 1986 n.595, di cui alla parte espositiva della presente sentenza, nell'autorizzare il direttore a procedere all'integrazione del contributo in un determinato modo, senza recepire un nuovo accordo, costituì, fino alla data del nuovo accordo sindacale (marzo 1990) una valida fonte di regolamentazione, sostanziandosi nella determinazione unilaterale dell'Azienda - e come tale vincolante per la parte di sua competenza - di dare concreta attuazione all'ipotesi di accordo emersa dall'incontro sindacale del 10 aprile 1986;
orbene, se, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, l'unico accordo vigente in materia per tutta la durata dei rapporti in questione era quello del 1° agosto 1973, non è dato comprendere come, in assenza di qualsivoglia atto negoziale che modificasse l'accordo medesimo, l'Azienda possa essere tenuta a corrispondere l'indennità in una diversa misura: trattasi di una conclusione che contraddice le premesse e viola le indicate norme di legge. Anche questo motivo è fondato.
Invero, il Tribunale, pure argomentando che la citata delibera non aveva avuto effettiva esecuzione, riconosce ad essa l'efficacia di una vincolante determinazione unilaterale dell'Azienda, mostrando in tal modo di ritenere, sia pure, per implicito, che la delibera stessa racchiuda un negozio unilaterale recettizio di riconoscimento di debito (art. 1988 cod. civ.), come tale fonte di obbligazione per l'Azienda stessa.
Il Giudice d'appello avrebbe dovuto però dimostrare che tale deliberazione - atto interno dell'Azienda - era stato portato a conoscenza dei lavoratori destinatari, in modo espresso o per fatti concludenti;
manifestazione questa indispensabile per elevare lo stesso atto interno al livello di "manifestazione di volontà diretta ai dipendenti, come tale valida e produttiva di giuridici effetti". Non avendo dato questa dimostrazione, il Giudice d'appello è incorso nel denunciato vizio di motivazione (omesso esame di un elemento fattuale che, se valutato, avrebbe potuto, verosimilmente, giustificare una decisione diversa da quella adottata, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Per l'esattezza la ricorrente ha sottolineato, formulando la censura, l'assenza dell'atto negoziale nella delibera in discussione, sia pure senza utilizzare l'argomentazione come sopra svolta, che può essere, tuttavia, rilevata d'ufficio da questa Corte;
in quanto involge il richiamo di una nota regola giuridica, relativa alla nozione di "negozio unilaterale recettizio". Per le ragioni esposte il ricorso va accolto;
per l'effetto dev'essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa per nuovo esame del merito, nei limiti di cui alla motivazione che precede, ad altro giudice d'appello che si designa nel Tribunale di Termini Imerese, il quale provvederà altresì al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame del merito, nei limiti di cui alla motivazione che precede, al Tribunale, Sez. Lavoro, di Termini Imerese, il quale provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 marzo 1999.
Depositata in cancelleria l'8 settembre 1999.