Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9535
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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La deliberazione dell'organo decisionale di una azienda municipalizzata costituisce di per sè un atto interno e pertanto i lavoratori non possono rivendicare il diritto a percepire i trattamenti retributivi previsti dalla delibera stessa se non forniscono la dimostrazione che l'azienda, portando tale delibera a loro conoscenza in modo espresso o per fatti concludenti, abbia fatto assumere all'atto il valore di una manifestazione di volontà diretta ai dipendenti, fonte di obbligazione per la medesima nella sua qualità di negozio unilaterale ricettizio di riconoscimento del debito. (Fattispecie relativa ai cosiddetti benefici Enel - o indennità elettrica - spettante ai dipendenti dell'A.M.A.T, azienda autoferrotranviaria di Palermo; la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto un'adeguamento dell'indennità in questione con decorrenza dalla data di una delibera aziendale in materia dell'aprile 1986).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9535
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9535
    Data del deposito : 8 settembre 1999

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