CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 37149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37149 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI AM, nata in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 23 novembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere PP NN RI AC;
udito il Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio,, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
udito l'avv. NN Paola Manfredi, difensore della parte civile, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese;
udito l'avv. Luisa Fortunati, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 37149 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 13 maggio 2021 dal Tribunale della stessa città, con cui AM NI è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.. 2. Secondo la conforme ricostruzione operata dalle sentenze di merito, dopo la sentenza del Tribunale di Fermo, che aveva condannato l'imputata a corrispondere alla nipote la somma che le spettava in ragione dell'eredità della nonna, l'imputata aveva emesso un assegno bancario dell'importo di euro 85.000 a favore dell'ex coniuge IA NI, il quale, in virtù di tale titolo di credito, era intervenuto nel procedimento esecutivo, instaurato dalla persona offesa. L'assegno era privo di causale e non risultava oggetto di precedenti tentativi di incasso, sicché era evidente la sua idoneità a indebolire il legittimo tentativo della persona offesa di recuperare il proprio credito. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenl:i motivi: 3.1 violazione degli artt. 336, 337, 96, 101 e 122 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza per mancanza o insufficienza della querela. La querela era stata presentata da GI SE, procuratore generale della persona offesa, ma difetterebbe la procura speciale, che deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto, per cui è conferita, e dei fatti, ai quali si riferisce. Inoltre, laddove si ritenesse possibile una ratifica da parte del danneggiato, essa dovrebbe comunque avvenire nel termine perentorio previsto per la presentazione della querela;
3.2 violazione dell'art. 388 cod. pen e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputata. Premesso che per la Corte di appello l'imputata avrebbe simulato il rapporto di debenza nei confronti del coniuge separato a mezzo di un assegno bancario, privo di causale, la ricorrente ha dedotto che la menzionata Corte avrebbe trascurato che l'assegno è per sua stessa natura privo di causale e che era stato presentato nella procedura esecutiva dal suo coniuge separato e non da lei;
inoltre, la persona offesa non avrebbe ricevuto alcun danno e la ricorrente sarebbe in possesso di altri beni, così che il credito della persona offesa sarebbe stato, comunque, garantito. 4. Il 29 maggio 2023 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputata, con cui sono state reiterate le deduzioni formulate in ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello ha affermato che la querela per i fatti contestati era stata sporta nell'interesse della persona offesa da GI SE, soggetto dotato di ampio potere di rappresentanza di UR NI, in virtù di procura generale notarile, che conferiva al medesimo tutti i poteri di disposizione ed amministrazione dei suoi beni, compresa la facoltà di rappresentare la stessa avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e di fare reclami e ricorsi in via amministrativa e giudiziaria. GI SE, quindi, in virtù della suddetta procura generale aveva agito in rappresentanza personale della persona offesa. Alla luce di tali rilievi risulta evidente che GI SE era procuratore generale di UR NI ma difettava la procura speciale, necessaria al fine di proporre querela. La procura, rilasciata a GI SE, infatti, non ha il contenuto minimo, stabilito dall'art. 122 cod. pen. per la procura speciale, che deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto, per cui è conferita, e dei fatti, ai quali si riferisce. Tale lacuna, contrariamente a quanto osservato dalla Corte di appello, non può essere colmata dall'avvenuta costituzione di parte civile e dal fatto che «UR NI era comparsa personalmente in giudizio per ratificare formalmente ex tunc tutti gli atti compiuti dal rappresentante GI SE, procuratore generale». E' assorbente rilevare al riguardo, infatti, che tali attività sono avvenute oltre il termine perentorio normativamente sancito per proporre querela. 3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per dWetto di querela. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Prsidente
udita nell'udienza del 14 giugno 2023 la relazione fatta dal Consigliere PP NN RI AC;
udito il Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio,, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
udito l'avv. NN Paola Manfredi, difensore della parte civile, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese;
udito l'avv. Luisa Fortunati, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 37149 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 13 maggio 2021 dal Tribunale della stessa città, con cui AM NI è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.. 2. Secondo la conforme ricostruzione operata dalle sentenze di merito, dopo la sentenza del Tribunale di Fermo, che aveva condannato l'imputata a corrispondere alla nipote la somma che le spettava in ragione dell'eredità della nonna, l'imputata aveva emesso un assegno bancario dell'importo di euro 85.000 a favore dell'ex coniuge IA NI, il quale, in virtù di tale titolo di credito, era intervenuto nel procedimento esecutivo, instaurato dalla persona offesa. L'assegno era privo di causale e non risultava oggetto di precedenti tentativi di incasso, sicché era evidente la sua idoneità a indebolire il legittimo tentativo della persona offesa di recuperare il proprio credito. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenl:i motivi: 3.1 violazione degli artt. 336, 337, 96, 101 e 122 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza per mancanza o insufficienza della querela. La querela era stata presentata da GI SE, procuratore generale della persona offesa, ma difetterebbe la procura speciale, che deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto, per cui è conferita, e dei fatti, ai quali si riferisce. Inoltre, laddove si ritenesse possibile una ratifica da parte del danneggiato, essa dovrebbe comunque avvenire nel termine perentorio previsto per la presentazione della querela;
3.2 violazione dell'art. 388 cod. pen e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputata. Premesso che per la Corte di appello l'imputata avrebbe simulato il rapporto di debenza nei confronti del coniuge separato a mezzo di un assegno bancario, privo di causale, la ricorrente ha dedotto che la menzionata Corte avrebbe trascurato che l'assegno è per sua stessa natura privo di causale e che era stato presentato nella procedura esecutiva dal suo coniuge separato e non da lei;
inoltre, la persona offesa non avrebbe ricevuto alcun danno e la ricorrente sarebbe in possesso di altri beni, così che il credito della persona offesa sarebbe stato, comunque, garantito. 4. Il 29 maggio 2023 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputata, con cui sono state reiterate le deduzioni formulate in ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello ha affermato che la querela per i fatti contestati era stata sporta nell'interesse della persona offesa da GI SE, soggetto dotato di ampio potere di rappresentanza di UR NI, in virtù di procura generale notarile, che conferiva al medesimo tutti i poteri di disposizione ed amministrazione dei suoi beni, compresa la facoltà di rappresentare la stessa avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e di fare reclami e ricorsi in via amministrativa e giudiziaria. GI SE, quindi, in virtù della suddetta procura generale aveva agito in rappresentanza personale della persona offesa. Alla luce di tali rilievi risulta evidente che GI SE era procuratore generale di UR NI ma difettava la procura speciale, necessaria al fine di proporre querela. La procura, rilasciata a GI SE, infatti, non ha il contenuto minimo, stabilito dall'art. 122 cod. pen. per la procura speciale, che deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto, per cui è conferita, e dei fatti, ai quali si riferisce. Tale lacuna, contrariamente a quanto osservato dalla Corte di appello, non può essere colmata dall'avvenuta costituzione di parte civile e dal fatto che «UR NI era comparsa personalmente in giudizio per ratificare formalmente ex tunc tutti gli atti compiuti dal rappresentante GI SE, procuratore generale». E' assorbente rilevare al riguardo, infatti, che tali attività sono avvenute oltre il termine perentorio normativamente sancito per proporre querela. 3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per dWetto di querela. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Prsidente